2001/423/CE: Decisione della Commissione, del 22 maggio 2001, relativa alle modalità di pubblicazione o diffusione dei dati statistici raccolti in virtù della direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1456]
Gazzetta ufficiale n. L 151 del 07/06/2001 pag. 0041 - 0041
Decisione della Commissione del 22 maggio 2001 relativa alle modalità di pubblicazione o diffusione dei dati statistici raccolti in virtù della direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare [notificata con il numero C(2001) 1456] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/423/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare(1), modificata dalla decisione 2000/363/CE della Commissione(2), in particolare gli articoli 9 e 12, considerando quanto segue: (1) In virtù dell'articolo 9 della direttiva 95/64/CE, la Commissione diffonde dati statistici appropriati con frequenza simile a quella delle trasmissioni dei risultati. (2) La diffusione dei dati deve tenere conto delle disposizioni relativi al segreto statistico stabilite dal regolamento (CEE, Euratom) n. 1588/90 del Consiglio(3) e dal regolamento (CE) n. 322/97(4). (3) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE Euratom del Consiglio(5), HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Obiettivo L'obiettivo della presente decisione è di stabilire le modalità di pubblicazione o diffusione da parte della Commissione dei dati raccolti ai sensi della direttiva 95/64/CE nel quadro della politica generale di diffusione delle informazioni nel campo statistico. Articolo 2 Periodicità La periodicità della pubblicazione o diffusione è comparabile a quella della trasmissione dei risultati. I dati trimestrali sono diffusi o pubblicati entro cinque mesi dalla data di ricevimento dagli Stati membri. I dati annuali sono diffusi o pubblicati entro otto mesi dalla data di ricevimento dagli Stati membri. Articolo 3 Segreto statistico La diffusione o pubblicazione di dati statistici raccolti ai sensi della direttiva 95/64/CE è conforme alle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom) n. 1588/90 e del regolamento (CE) n. 322/97. Articolo 4 Livello di dettaglio dei dati diffusi Finché la Commissione non adotta un'altra decisione conforme alla procedura stabilita dall'articolo 13 della direttiva 95/64/CE, il massimo livello di dettaglio con cui possono essere pubblicati i dati corrisponde al porto di partenza e destinazione delle zone costiere marittime. La Commissione ha tuttavia la facoltà di pubblicare i dati ad un livello più aggregato se la qualità e/o la completezza delle informazioni non sono appropriati a quel livello di dettaglio. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2001. Per la Commissione Pedro Solbes Mira Membro della Commissione (1) GU L 320 del 30.12.1995, pag. 25. (2) GU L 132 del 5.6.2000, pag. 1. (3) GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1. (4) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. (5) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.