32001D0420

2001/420/CE: Decisione del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'adeguamento delle parti V e VI e dell'allegato 13 dell'Istruzione consolare comune nonché dell'allegato 6 a) del Manuale comune per quanto riguarda i visti per soggiorno di lunga durata aventi altresì valore di visto per soggiorni di breve durata

Gazzetta ufficiale n. L 150 del 06/06/2001 pag. 0047 - 0048


Decisione del Consiglio

del 28 maggio 2001

relativa all'adeguamento delle parti V e VI e dell'allegato 13 dell'Istruzione consolare comune nonché dell'allegato 6 a) del Manuale comune per quanto riguarda i visti per soggiorno di lunga durata aventi altresì valore di visto per soggiorni di breve durata

(2001/420/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto(1),

visto il regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera(2),

vista l'iniziativa della Repubblica francese,

considerando quanto segue:

(1) È necessario adeguare l'Istruzione consolare comune e il Manuale comune per agevolare l'applicazione del regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata(3).

(2) La presente decisione rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen, conformemente al protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, quale è stato definito nell'allegato A della decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis(4).

(3) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente strumento e di conseguenza non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente decisione è volta a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, conformemente all'articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(4) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen nel senso dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea e da questi due Stati il 18 maggio 1999(5).

(5) In applicazione dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda e il Regno Unito non partecipano all'adozione della presente decisione. Di conseguenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni della presente decisione non si applicano né all'Irlanda né al Regno Unito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alla parte V, punto 2.3 dell'Istruzione consolare comune il terzo comma è sostituito dal testo seguente: "Il rilascio del visto uniforme e del visto per soggiorno di lunga durata avente altresì valore di visto per soggiorni di breve durata alle categorie di richiedenti di cui all'allegato 5B, soggette a consultazione dell'autorità centrale, del Ministero degli Affari esteri o di altre autorità - (articolo 17, paragrafo 2, della convenzione), rispetterà le procedure descritte qui di seguito."

Articolo 2

La parte VI dell'Istruzione consolare comune è così modificata:

1) Al punto 1.1, alla dicitura "valido per", il secondo comma:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: "Nello spazio corrispondente alla dicitura sono ammesse soltanto quattro opzioni:";

b) è aggiunta la lettera seguente: "d) Stato Schengen [utilizzando le indicazioni di cui alla lettera b)] che ha rilasciato il visto nazionale per soggiorno di lunga durata + Stati Schengen.";

c) è inserito il terzo trattino seguente: "- Se la vignetta è utilizzata per il rilascio di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata che, per una durata massima di tre mesi a decorrere dalla data iniziale di validità, ha altresì valore di visto uniforme per soggiorni di breve durata, si indicherà anzitutto lo Stato membro che ha rilasciato il visto nazionale per soggiorno di lunga durata, seguito dalla formula 'Stati Schengen'".

2) Al punto 1.7, alla dicitura "tipo di visto", primo comma, è aggiunta la lettera seguente: "D + C: visto nazionale per soggiorni di lunga durata valido anche come visto per soggiorni di breve durata".

Articolo 3

L'allegato 13 dell'Istruzione consolare comune e l'allegato 6 a) del Manuale comune sono completati da un esempio, allegato alla presente decisione, di compilazione della vignetta visto nel caso di rilascio di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata avente anche valore di visto uniforme per soggiorni di breve durata.

Articolo 4

La presente decisione è applicabile dal 15 giugno 2001.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. Bodström

(1) GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.

(2) GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5.

(3) Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

(4) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1.

(5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

ALLEGATO

VISTO NAZIONALE PER SOGGIORNO DI LUNGA DURATA AVENTE ALTRESÌ VALORE DI VISTO PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA (VDC)

ESEMPIO 15

- In questo caso, la dicitura "valido per" è completata dal codice del paese che ha rilasciato il visto per soggiorno di lunga durata + la formula "Stati Schengen".

- Nell'esempio in questione, si tratta di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata rilasciato dalla Francia, con valore altresì di visto uniforme per soggiorni di breve durata.

- Il visto per soggiorno di lunga durata con valore altresì di visto per soggiorni di breve durata è identificato dal codice D + C.