Decisione della Commissione, del 29 novembre 2000, relativa all'aiuto di Stato al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore di cinque imprese siderurgiche CECA (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 3933]
Gazzetta ufficiale n. L 113 del 24/04/2001 pag. 0008 - 0013
Decisione della Commissione del 29 novembre 2000 relativa all'aiuto di Stato al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore di cinque imprese siderurgiche CECA [notificata con il numero C(2000) 3933] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/323/CECA) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 4, lettera c), visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con il Protocollo 14, vista la decisione della Commissione n. 2496/96/CECA, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (in appresso denominata "Codice degli aiuti alla siderurgia")(1), dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli(2) e viste le osservazioni trasmesse, considerando quanto segue: I. Procedimento (1) Con lettera del 27 settembre 1999, l'Italia ha notificato alla Commissione cinque progetti di aiuto in favore di imprese CECA in relazione a investimenti effettuati da queste ultime negli anni 1986-1994 a fini di risparmio energetico. Con lettera datata 23 novembre 1999, pervenuta il 20 gennaio 2000, l'Italia ha fornito alla Commissione ulteriori informazioni. (2) Con lettera datata 13 marzo 2000, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del codice degli aiuti alla siderurgia in relazione alla misura in oggetto. (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3). La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare osservazioni sull'aiuto in questione. (4) La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte della UK Steel Association e della rappresentanza permanente del Regno Unito presso l'Unione europea. Tali osservazioni sono state trasmesse all'Italia, che, invitata a replicare, ha inviato osservazioni al riguardo con lettera datata 6 settembre 2000. II. Descrizione dettagliata dell'aiuto (5) L'aiuto concerne investimenti effettuati da cinque imprese siderurgiche CECA tra il 1986 e il 1994. Gli investimenti oggetto dei cinque progetti di aiuto si possono riassumere brevemente come segue: 5.1. Acciaierie e Ferriere Leali SpA: gli investimenti riguardano la sostituzione di un forno di riscaldo e normalizzazione esistente alimentato a olio combustibile con un forno nuovo alimentato a metano, dotato di impianto di combustione a volta radiante, refrattari ad alto potere coibente e recuperatore di calore dei fumi per il preriscaldo dell'aria comburente. Il costo d'investimento totale è di 1,44 miliardi di ITL (0,745 milioni di EUR) e l'aiuto proposto è di 273 milioni di ITL (0,141 milioni di EUR). L'intensità dell'aiuto è del 19 %. Gli investimenti sono stati effettuati nel 1986 e la società ha presentato domanda di aiuto nel 1992. 5.2. Acciaierie e Ferriere Beltrame, Vicenza SpA: gli investimenti riguardano la realizzazione di una nuova colata continua affiancata e in parallelo con la colata continua esistente, che resta in servizio per semilavorati forniti ad altri stabilimenti del gruppo. La nuova colata continua è stata progettata e costruita per consentire la carica diretta dei semilavorati prodotti ai forni di riscaldo dei laminatoi profilati dello stabilimento. Inolte è adatta a produrre sezioni speciali per laminazione a travi ad ali larghe con migliori rese rispetto alla situazione preesistente. Il costo d'investimento totale è di 10,23 miliardi di ITL (5,3 milioni di EUR) e l'aiuto proposto è di 1,8 miliardi di ITL (0,93 milioni di EUR). L'intensità dell'aiuto è pari al 18 %. Gli investimenti sono stati realizzati nel 1991 e la società ha presentato domanda di aiuto nel 1992. 5.3. Acciaierie e Ferriere Beltrame, S. Giorgio Nogaro SpA: gli investimenti riguardano la sostituzione di un forno di riscaldo a spinta alimentato ad olio combustibile con un nuovo forno alimentato a metano, con sfornamento laterale e dotato di recuperatore del calore dei fumi per preriscaldare l'aria comburente a 400-450°. Gli investimenti includono alcune aggiunte di equipaggiamenti ausiliari alla gabbia sbozzatrice di laminazione, quali i piani fisso e oscillante a monte e a valle e un trascinatore per l'imbocco. Il costo totale ammonta a 2,3 miliardi di ITL (1,2 milioni di EUR) e l'aiuto proposto è di 450 milioni di ITL (0,23 milioni di EUR). L'intensità dell'aiuto è del 20 %. Gli investimenti sono sati effettuati nel 1989 e la società ha presentato domanda di aiuto nel 1992. 5.4. Lucchini, Mura SpA: gli investimenti consistono nella sostituzione di due forni esistenti alimentati a olio combustibile con un forno nuovo alimentato a metano, dotato di impianto combustione e bruciatori radianti, automazione e controllo di elevata efficacia, recuperatore del calore dei fumi per il preriscaldo dell'aria comburente ad alta temperatura, rivestimenti refrattari con fibre ceramiche. Il costo d'investimento totale è di 5,5 miliardi di ITL (2,8 milioni di EUR) e l'aiuo proposto è di 0,93 miliardi (0,48 milioni di EUR). L'intensità di aiuto è del 17 %. Gli investimenti sono stati effettuati nel 1990 e la società ha presentato domanda di aiuto nel 1991. 5.5. Lucchini, Lovere SpA: gli investimenti riguardano la trasformazione a metano dei forni di riscaldo dei lingotti da fucinatura, precedentemente alimentati a olio combustibile, la sostituzione dell'apparecchiatura di controllo dei forni di trattamento termico, l'adozione di cuffie coibentate per il trasporto di lingotti caldi, la modifica del circuito di ribaltamento e scorifica del forno elettrico, l'automazione dell'insufflaggio gas inerte nella siviera sottovuoto nonché un sistema di misurazione continua dei lingotti e gestione dell'ultimo taglio. Il costo dell'investimento totale è di 0,8 miliardi di ITL (0,41 milioni di EUR) e l'aiuto proposto è di 0,1 miliardi di ITL (0,1 milioni di EUR). L'intensità di aiuto è del 23 %. Gli investimenti sono stati effettuati nel 1994 e la società ha presentato domanda di aiuto nel 1992. (6) La base giuridica nazionale dell'aiuto in questione è la legge n. 10/1991 recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia. III. Osservazioni di terzi interessati (7) La UK Steel Association e la Rappresentanza del Regno Unito presso l'Unione europea hanno inviato osservazioni alla Commissione in cui affermano che l'aiuto prospettato dalle autorità italiane è incompatibile con le regole in materia di aiuti ambientali contenute nel codice degli aiuti alla siderurgia. Esse sostengono che gli investimenti riguardano "nuovi impianti" - in violazione della legislazione comunitaria - e che le sostituzioni sono state effettuate per ragioni economiche e non ambientali. La UK Steel Association sostiene inoltre che la colata continua è stata installata da Beltrame parallelamente alla colata continua preesistente e che ciò rappresenta un aumento della capacità produttiva, in violazione della normativa comunitaria sugli aiuti a finalità ambientale. IV. Osservazioni formulate dell'Italia (8) Nelle sue osservazioni l'Italia contesta le tesi espresse dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento. In breve, le autorità italiane sostengono quanto segue: 8.1. Per quanto concerne la base giuridica su cui la Commissione si fonda per valutare gli aiuti, le autorità italiane insistono affinché la Commissione non si basi solo sulla normativa applicabile, ma si avvalga anche dei criteri interpretativi, dei dati e delle informazioni di cui dispone al momento in cui adotta la decisone. 8.2. Gli investimenti effettuati, e le loro particolari caratteristiche, parallelamente al risparmio energetico, consentono di ottenere, rispetto alla situazione precedente, una significativa riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera (ossidi di zolfo, ossidi di azoto, polveri) nonché una significativa riduzione di emissione di anidride carbonica. Le autorità italiane contestano l'assunto secondo cui esse avrebbero omesso di dimostrare che gli investimenti non sono stati realizzati quali investimenti generici e che il loro effetto ambientale non è secondario rispetto all'obiettivo economico. Secondo le autorità italiane, la finalità ambientale primaria degli investimenti è stata confermata in fase di esame delle domande di aiuto da parte del ministero dell'Industria con l'aiuto di periti indipendenti. Inoltre, il fatto che non si tratta d'investimenti generali realizzati con obiettivi economici risulterebbe anche dalla considerazione che, per ciascuno dei cinque casi in oggetto, il rapporto tra il vantaggio in termini di costi di produzione annuale e l'investimento è inferiore al tasso d'interesse applicato nel periodo. 8.3. Quanto all'asserzione della Commissione secondo cui nessuna delle imprese interessate poteva nutrire la legittima aspettiva di fruire di aiuti, le autorità italiane sostengono che la normativa comunitaria sugli aiuti alla siderurgia in vigore all'epoca della presentazione delle domande di aiuto (sia il codice del 1989 che quello del 1991) prevedeva che fossero ammissibili gli aiuti a favore della tutela dell'ambiente. La legge n. 10/1991 ha come titolo: "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia" e si propone segnatamente, all'articolo 1, di "migliorare la compatibilità ambientale dell'uso dell'energia". Per tale motivo e autorità italiane concludono che le società interessate potevano nutrire, all'epoca, la legittima aspettativa di fruire degli aiuti richiesti in base al riconoscimento della finalità di carattere ambientale degli investimenti. Il fatto che per ciascuno dei cinque progetti il rapporto tra il vantaggio in termini di costi di produzione annuale e l'investimento era inferiore al tasso d'interesse applicato in quel periodo, oltre a dimostrare la finalità ambientale degli investimenti, rappresenterebbe una chiara dimostrazione della "necessità dell'aiuto". 8.4. Le società hanno presentato domanda di aiuto agli investimenti (realizzati dal 1986 al 1994) nel 1991/92, secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 10/1991, approvata dalla Commissione il 31 luglio 1991. Detto articolo ammette all'aiuto anche le domande già presentate in base alle leggi precendenti, purché non ancora accolte o respinte. La misura in oggetto è stata notificata soltanto nel 1991 per cause dovute alla complessità delle regole di attuazione e ad eventi normativi intervenuti successivamente. 8.5. Per quanto concerne la preoccupazione, espressa dalla Commissione, che l'aiuto possa essere utilizzato in modo improprio ove venga approvato ed erogato, le autorità italiane sostengono che all'epoca le società hanno pianificato gli investimenti prevedendo di acquisire in tempi ragionevoli l'aiuto richiesto. Poiché ciò non è ancora avvenuto, i conti economici relativi ai singoli investimenti sono tuttora scoperti per i relativi importi e che gli scoperti saranno estinti soltanto all'atto di un'eventuale erogazione degli aiuti. Che aiuti verranno pertanto impiegati per il fine per il quale saranno autorizzati. 8.6. Quanto alla tesi della Commissione secondo cui, qualora gli aiuti notificati debbano essere valutati alla luce del codice degli aiuti alla siderurgia, la loro compatibilità con le norme comunitarie sarebbe essai dubbia, le autorità italiane formulano le seguenti ulteriori osservazioni: 8.6.1. Per quanto riguarda l'inclusione dei costi di ammortamento degli investimenti nel calcolo del vantaggio in termini di costi di produzione, esse rinviano ancora una volta alla normale prassi contabile seguita per calcolare i costi di produzione. Poiché i costi di ammortamento sono un elemento normale dei costi di produzione, le autorità italiane sostengono che occorre, senza discussione, tenerne conto. 8.6.2. Per quanto concerne il periodo durante il quale si calcola il vantaggio in termini di costo, le autorità italiane comunicano di aver utilizzato la quota di ammortamento annua calcolata secondo le norme italiane vigenti. Per i cinque progetti di investimento in questione, dai coefficienti fissati nella legge si ricavano i corrispondenti periodi di tempo durante i quali sono detratti i vantaggi in termini di costi di produzione che sono, per quattro dei progetti 100/15 = 6,67 anni per progetto 100/17,5 = 5,71 anni. (9) In risposta alle osservazioni formulate da terzi, le autorità italiane sostengono che i cinque progetti comportavano la sostituzione o l'installazione di componenti di linee di produzione di barre e profilati finalizzati al risparmio energetico (con conseguente miglioramento ambientale) e non nuove installazioni. Tali sostituzioni o installazioni si erano rese necessarie per evitare le lunghe fermate nell'esercizio delle linee di produzione (con i relativi oneri in termini di costi fissi) che si sarebbero avute per modificare le componenti esistenti da adeguare alle esigenze di risparmio energetico. Quanto alle osservazioni sulla capacità addizionale creata presso lo stabilimento Beltrame, l'Italia contesta che vi sia stato un aumento della capacità di produzione della società, in quanto questa dipenderebbe dai tre laminatoi, che rappresenterebbero "il collo di bottiglia" del sistema. V. Valutazione dell'aiuto Base giuridica (10) Il codice degli aiuti alla siderurgia è la base giuridica per la valutazione di qualsiasi aiuto a favore di imprese siderurgiche notificato alla Commissione tra il gennaio 1997 e il dicembre 2001. L'articolo 3 del codice degli aiuti alla siderurgia prevede la possibilità per le imprese siderurgiche di fruire di aiuti destinati ala realizzazione di investimenti volti ad aumentare la tutela dell'ambiente. Le relative norme e condizioni sono stabilite nell'allegato al codice degli aiuti alla siderurgia e nella disciplina comunitaria degli aiuti per la tutela dell'ambiente(4) (in appresso la "disciplina degli aiuti a finalità ambientale"). (11) Sia il codice degli aiuti alla siderurgia che la disciplina degli aiuti a finalità ambientale sottolineano che gli aiuti possono essere unicamente concessi se sono necessari per conseguire l'obiettivo di un'accresciuta protezione ambientale. In tale contesto gli aiuti all'investimento concessi ad una determinata impresa nell'ottica della protezione dell'ambiente devono costituire un incentivo, per l'impresa stessa, a realizzare investimenti per la tutela ambientale. Si prevedono due casi distinti: il primo caso ricorre quando un'impresa, pur non essendo per legge tenuta a realizzare detti investimenti (superamento dei livelli minimi prescritti delle norme vigenti), decida comunque di realizzarli in considerazione del sostegno economico di cui potrebbe eventualmente fruire. L'altro caso ricorre qualora simili investimenti siano divenuti necessari per effetto dell'entrata in vigore di nuove norme e l'aiuto funga da incentivo per realizzarli senza indugio. In questo secondo caso la disciplina degli aiuti a finalità ambientale precisa che gli "aiuti possono essere concessi solo per un breve periodo"(5). (12) Secondo la disciplina degli aiuti a finalità ambientale, gli aiuti apparentemente destinati a misure di protezione ambientale ma, in realtà, finalizzati a investimenti generici, sono esclusi dall'ambito della disciplina stessa. I costi ammissibili devono limitarsi strettamente ai costi d'investimento aggiuntivi necessari per conseguire gli obiettivi di protezione ambientale. (13) Secondo l'allegato al codice degli aiuti alla siderurgia, nel caso degli aiuti diretti ad incoraggiare le imprese a migliorare in modo significativo la tutela dell'ambiente, l'investitore dovrà dimostrare di avere chiaramente deciso di scegliere livelli di tutela ambientale superiori ed implicanti investimenti addizionali, vale a dire che anche una soluzione a costi inferiori avrebbe consentito di soddisfare le norme ambientali. Il codice prevede la detrazione di qualsiasi vantaggio che ne derivi in termini di diminuzione dei costi di produzione. Esame delle osservazioni formulate dalle autorità italiane (14) Come testé indicato, perché l'aiuto rientri nell'ambito dell'articolo 3 del codice degli aiuti alla siderurgia è necessario, da un lato, che esso abbia un effetto incentivante rispetto agli investimenti da realizzare e, dall'altro, che gli investimenti siano stati realizzati a fini di tutela ambientale. (15) Nel caso di specie gli investimenti sono stati realizzati e le domande di aiuto sono state presentate in base ai codici degli aiuti alla siderurgia del 1985, 1989 e 1991(6), i quali consideravano unicamente ammissibili ad aiuti ambientali gli investimenti realizzati al fine di soddisfare nuove norme ambientali obbligatorie. L'Italia non ha mai sostenuto che tale fosse il motivo che aveva indotto le imprese a realizzare gli investimenti. Pur consapevoli del fatto che la legge ad esse applicabili non prevedeva la possibilità che ricevessero l'aiuto richiesto, le imprese hanno comunque realizzato gli investimenti suddetti. L'eventuale conferimento dell'aiuto non era quindi un elemento determinante delle loro decisioni. (16) Le autorità italiane osservano tuttavia che le società interessate potevano nutrire la legittima aspettativa di fruire degli aiuti richiesti, giacché il codice degli aiuti alla siderurgia in vigore all'epoca autorizzava gli aiuti a finalità ambientale, così come la legge n. 10/1991. Va tuttavia rilevato che non si possono legittimamente basare aspettative sul principio generale di una legge che autorizza gli aiuti a finalità ambientale, qualora le norme specifiche applicabili stabiliscano chiaramente circostanze in cui è consentita la concessione degli aiuti, tanto più se gli investimenti effettuati non sono contemplati dalle norme stesse. (17) Le autorità italiane cercano poi di giustificare le legittime aspettative delle imprese a fruire dell'aiuto adducendo sia la presentazione tardiva delle domande di aiuto che la notificazione tardiva della misura alla Commissione da parte delle autorità italiane. È difficilmente comprensibile in che modo tali ritardi possano giustificare aspettative che non sarebbero potute sorgere senza di essi. Le imprese non possono sostenere che avevano deciso di effettuare gli investimenti nel 1986-1994 in quanto legittimamente si aspettavano di beneficiare di aiuti non già in base alle norme vigenti in quell'epoca, bensì in virtù di norme che sarebbero entrate in vigore a distanza di 5-13 anni. Soltanto se si potessero applicare le norme pregresse alle notifiche attuali vi sarebbe motivo di verificare la giustificazione dei ritardi. Tuttavia, come hanno riconosciuto le stesse autorità italiane, la notifica degli aiuti effettuata nel 1999 può essere valutata unicamente in base al codice degli aiuti alla siderurgia attualmente in vigore. (18) L'Italia informa inoltre che le cinque imprese hanno aperto riguardo ai singoli investimenti conti economici che sono tuttora scoperti per gli importi di cui trattasi e che saranno chiusi soltanto una volta adottata una decisione sull'aiuto in questione. Secondo le autorità italiane, ciò dimostrerebbe che se verrà erogato ora, l'aiuto sarà utilizzato per il fine per il quale è autorizzato. Gli aiuti a finalità ambientale hanno lo scopo di stimolare le imprese siderurgiche a raggiungere livelli di protezione ambientale superiori a quelli previsti dalle norme vigenti oppure ad applicare nuove norme ambientali con maggiore rapidità. Il fatto che le imprese abbiano uno scoperto risalente al 1986-1994 in relazione agli aiuti richiesti non costituisce una dimostrazione di un simile effetto incentivante, bensì una mera operazione contabile. (19) Come dimostrato sopra, la misura in questione non era necessaria alle imprese per realizzare gli investimenti e non ha un effetto incentivante, ragione per cui i progetti di aiuto non rientrano nel codice degli aiuti alla siderurgia. Un'altra condizione affinché l'aiuto in oggetto ricada nel campo di applicazione del codice degli aiuti alla siderurgia prevede che gli investimenti siano realizzati al fine di raggiungere livelli di tutela ambientale significativamente superiori a quelli previsti dalle norme vigenti. L'Italia non ha dimostrato che l'investitore aveva chiaramente deciso di scegliere livelli di tutela ambientale superiori a quelli previsti dalle norme vigenti. Non è stata fornita alcuna informazione sui livelli autorizzati di inquinamento che gli investimenti avrebbero ridotto né è stato indicato fino a che punto tali livelli sarebbero stati superati per effetto dell'investimento. L'unica intenzione dichiarata ai fini degli investimenti è la riduzione del consumo energetico, che si è incidentalmente tradotta in livelli più bassi d'inquinamento. (20) Le autorità italiane inoltre ribadiscono che gli investimenti sono stati effettuati per motivi di tutela ambientale e che l'aiuto è necessario in quanto il rapporto tra il vantaggio in termini di costi di produzione annua e di costi d'investimento sarebbe stato inferiore al tasso d'interesse vigente all'epoca. A prescindere dall'esattezza dei calcoli relativi a tale rapporto - peraltro contestata dalla Commissione - il fatto che un investimento si autofinanzi o meno durante il periodo di ammortamento fiscale non è un criterio valido per determinare le ragioni dell'investimento o per stabilire se l'aiuto sia necessario per conseguire un effetto incentivante. (21) L'Italia contesta inoltre l'assunto della Commissione, esposto nella decisione di avvio del procedimento, secondo cui l'aiuto non soddisferebbe le singole condizioni stabilite nel codice degli aiuti alla siderurgia ai fini dell'approvazione degli aiuti a finalità ambientale. Ma gli argomenti addotti dalle autorità italiane non possono essere accolti e, anche ammesso che gli investimenti fossero stati realizzati a fini ambientali e che l'aiuto risultasse necessario, il provvedimento in progetto appare comunque incompatibile in base alle norme comunitarie. 21.1. Le autorità italiane ribadiscono che il calcolo del vantaggio derivato dall'investimento in termini di costi è effettuato secondo le normali regole contabili relative alle componenti dei costi di produzione. Tuttavia la Commissione non contesta il computo delle componenti normali dei costi di produzione di un'impresa, ma non può ammettere che, nel calcolo del vantaggio finanziario che un'impresa ottiene dall'effettuare una determinata spesa di investimento, siano considerati i costi di ammortamento dell'investimento stesso. Come indicato nella decisione di avvio del procedimento, ciò corrisponde in pratica ad un doppio computo del costo dello stesso investimento, per cui l'investimento sarebbe sempre ammissibile agli aiuti in quanto parte dei costi. L'obiettivo, al contrario, consiste nel fare in modo che l'impresa non utilizzi a suo proprio vantaggio investimenti sovvenzionati a fini di tutela ambientale. 21.2. L'Italia insiste anche sull'arco di tempo utilizzato per detrarre i risparmi di costo ottenuti dall'impresa. La Commissione tuttavia non può condividere la tesi secondo cui il periodo di ammortamento fiscale utilizzato dalle autorità italiane nella fattispecie permetterà di escludere tutti i vantaggi economici. L'Italia non fornisce alcuna dimostrazione in tal senso, ma si limita a giustificare la durata del periodo di ammortamento che considera conforme con la legge. In base al codice degli aiuti alla siderurgia tutti i vantaggi devono essere detratti. Secondo la Commissione, ciò può avvenire unicamente se si tiene conto della vita economica dell'impianto e, nel caso concreto, il periodo di ammortamento fiscale non può certo essere utilizzato in sostituzione della durata di vita dell'impianto. Se così fosse, l'impianto sarebbe ora in massima parte obsoleto. (22) Quanto alle osservazioni formulate dalle autorità italiane riguardo a quelle inviate da terzi e in particolare quelle della UK Steel Association sull'aumento di capacità, la Commissione rileva che le autorità italiane non contestano il fatto che il nuovo impianto consenta un aumento della capacità produttiva. L'Italia ritiene tuttavia unicamente rilevante la circostanza che la capacità di produzione globale dell'impresa, limitata dalla capacità dei laminatoi, rimanga inalterata. Né la disciplina degli aiuti a finalità ambientale né il codice degli aiuti alla siderurgia fanno però riferimento alla capacità di produzione complessiva dell'impresa, bensì solo all'impianto da sostituire o da sostituire. Il costo di investimento ammissibile agli aiuti è circoscritto alla sola capacità iniziale dell'impianto ove il nuovo impianto abbia una capacità di produzione superiore. Compatibilità dell'aiuto notificato (23) Come è stato dimostrato sopra, l'Italia non ha fornito nell'ambito del procedimento nuove informazioni che consentano alla Commissione di modificare la sua valutazione dell'aiuto notificato rispetto a quella formulata nella decisione di avvio del procedimento. L'aiuto non rientra nell'ambito d'applicazione del codice degli aiuti alla siderurgia. (24) Quanto all'eventuale valutazione dell'aiuto in base al codice degli aiuti alla siderurgia, da effettuarsi nell'ipotesi in cui gli investimenti fossero da considerarsi ammissibili, va rilevato che l'Italia non ha dimostrato che siano soddisfatte le condizioni stabilite dal codice stesso e in particolare quelle prescritte nell'allegato, come risulta dai punti che precedono. (25) L'aiuto notificato dall'Italia a favore delle cinque imprese siderurgiche è quindi incompatibile con il mercato comune, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'aiuto di Stato al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore delle imprese siderurgiche Acciaierie e Ferriere Leali SpA, Acciaierie e Ferriere Beltrame, Vicenza SpA, Acciaierie e Ferriere Beltrame, S. Giorgio Nogaro SpA, Lucchini, Mura SpA, e Lucchini, Lovere SpA relativamente agli investimenti da queste realizzati tra il 1989 e il 1994 a fini di risparmio energetico, per complessivi 3,6 miliardi di ITL (1,9 milioni di EUR), è incompatibile con il mercato comune. A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione. Articolo 2 Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Italia informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi. Articolo 3 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2000. Per la Commissione Mario Monti Membro della Commissione (1) GU L 338 del 28.12.1996, pag. 42. (2) GU C 148 del 27.5.2000, pag. 10. (3) Cfr. nota 2. (4) GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3. (5) "Disciplina degli aiuti a finalità ambientale", punto 3.2.3.A, primo paragrafo. (6) GU L 340 del 18.12.1985, pag. 1; GU L 38 del 10.2.1989, pag. 8; GU L 362 del 31.12.1991, pag. 57.