32001D0299

2001/299/CE: Decisione della Commissione, del 30 marzo 2001, recante modifica della decisione 94/85/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 980]

Gazzetta ufficiale n. L 102 del 12/04/2001 pag. 0069 - 0070


Decisione della Commissione

del 30 marzo 2001

recante modifica della decisione 94/85/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche

[notificata con il numero C(2001) 980]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/299/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile(1), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CE(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/7/CE della Commissione(4), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 94/85/CE della Commissione(5), modificata da ultimo dalla decisione 2000/609/CE(6), fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche.

(2) La decisione 94/278/CE della Commissione(7), modificata da ultimo dalla decisione 2000/611/CE(8), che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE, dispone nella parte VIII d'allegato che le importazioni di uova destinate al consumo umano sono autorizzate da tutti i paesi terzi elencati nella decisione 94/85/CE.

(3) L'Islanda ha chiesto l'autorizzazione ad esportatore nella Comunità uova destinate al consumo umano e ha fornito per iscritto garanzie in merito.

(4) Dall'esame di tali garanzie risulta che l'Islanda soddisfa i requisiti comunitari per le importazioni di carni di pollame e di uova destinate al consumo umano. Occorre pertanto modificare in conformità la decisione 94/85/CE.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 94/85/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35.

(2) GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17.

(3) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(4) GU L 5 del 5.1.2001, pag. 27.

(5) GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31.

(6) GU L 258 del 12.10.2000, pag. 49.

(7) GU L 120 dell'11.5.1994, pag. 44.

(8) GU L 259 del 13.10.2000, pag. 64.

ALLEGATO

"ALLEGATO

Il seguente è un elenco di massima e le importazioni devono soddisfare le pertinenti condizioni sanitarie e di polizia sanitaria

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