2001/299/CE: Decisione della Commissione, del 30 marzo 2001, recante modifica della decisione 94/85/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 980]
Gazzetta ufficiale n. L 102 del 12/04/2001 pag. 0069 - 0070
Decisione della Commissione del 30 marzo 2001 recante modifica della decisione 94/85/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche [notificata con il numero C(2001) 980] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/299/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile(1), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CE(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/7/CE della Commissione(4), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), considerando quanto segue: (1) La decisione 94/85/CE della Commissione(5), modificata da ultimo dalla decisione 2000/609/CE(6), fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche. (2) La decisione 94/278/CE della Commissione(7), modificata da ultimo dalla decisione 2000/611/CE(8), che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE, dispone nella parte VIII d'allegato che le importazioni di uova destinate al consumo umano sono autorizzate da tutti i paesi terzi elencati nella decisione 94/85/CE. (3) L'Islanda ha chiesto l'autorizzazione ad esportatore nella Comunità uova destinate al consumo umano e ha fornito per iscritto garanzie in merito. (4) Dall'esame di tali garanzie risulta che l'Islanda soddisfa i requisiti comunitari per le importazioni di carni di pollame e di uova destinate al consumo umano. Occorre pertanto modificare in conformità la decisione 94/85/CE. (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della decisione 94/85/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35. (2) GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17. (3) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. (4) GU L 5 del 5.1.2001, pag. 27. (5) GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31. (6) GU L 258 del 12.10.2000, pag. 49. (7) GU L 120 dell'11.5.1994, pag. 44. (8) GU L 259 del 13.10.2000, pag. 64. ALLEGATO "ALLEGATO Il seguente è un elenco di massima e le importazioni devono soddisfare le pertinenti condizioni sanitarie e di polizia sanitaria >SPAZIO PER TABELLA>"