2001/291/CE: Decisione della Commissione, del 29 marzo 2001, recante modifica della decisione 95/94/CE che stabilisce un elenco di centri per la raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie suina da taluni paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 950]
Gazzetta ufficiale n. L 100 del 11/04/2001 pag. 0027 - 0027
Decisione della Commissione del 29 marzo 2001 recante modifica della decisione 95/94/CE che stabilisce un elenco di centri per la raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie suina da taluni paesi terzi [notificata con il numero C(2001) 950] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/291/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina(1), modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 7 e l'articolo 8, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) La decisione 93/160/CEE della Commissione(2), modificata da ultimo dalla decisione 1999/150/CE(3), reca l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali della specie suina. (2) Il Canada figura in detto elenco. (3) La decisione 95/94/CE della Commissione(4), modificata da ultimo dalla decisione 2000/353/CE(5), stabilisce un elenco di centri per la raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie suina da taluni paesi terzi. (4) I competenti servizi veterinari del Canada hanno chiesto l'inserimento di tre centri canadesi per la raccolta dello sperma (Aurora GTC, Costwold Western Canada Ltd e Centre d'insémination C-Prim). (5) La Comunità ha ricevuto garanzie quanto alla conformità dei tre centri suddetti con i requisiti dell'articolo 8 della direttiva 90/429/CEE. (6) Occorre pertanto modificare l'elenco dei centri riconosciuti, al fine di inserirvi i tre centri suddetti. (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'allegato della decisione 95/94/CE modificata, parte 4, relativa al Canada, è aggiunto il testo seguente: - Aurora GTC Box 177 Kipling , Saskatchewan , Canada Location SW 15-10-6 W2 Numero di riconoscimento: 7-AI-100, - Costwold Western Canada Ltd 17 Speers Road Winnipeg , Manitoba , Canada Location SW 27-18-2 EPM Numero di riconoscimento: 6-AI-70, - Centre d'insémination C-Prim 2, chemin St Gabriel St Gabriel de Brandon , Québec , Canada Numero di riconoscimento: 4-AI-24. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2001. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. (2) GU L 67 del 19.3.1993, pag. 27. (3) GU L 49 del 25.2.1999, pag. 40. (4) GU L 73 dell'1.4.1995, pag. 87. (5) GU L 124 del 25.5.2000, pag. 65.