2001/288/CE: Decisione della Commissione, del 3 aprile 2001, che modifica la direttiva 93/53/CEE del Consiglio recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci, in relazione all'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per le malattie dei pesci (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1012]
Gazzetta ufficiale n. L 099 del 10/04/2001 pag. 0011 - 0013
Decisione della Commissione del 3 aprile 2001 che modifica la direttiva 93/53/CEE del Consiglio recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci, in relazione all'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per le malattie dei pesci [notificata con il numero C(2001) 1012] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/288/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/27/CE(2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 93/53/CEE, gli Stati membri vigilano affinché in ciascuno Stato membro venga designato un laboratorio nazionale di riferimento che disponga di impianti e del personale specializzato necessari per poter procedere in qualsiasi momento, in particolare alle prime manifestazioni della malattia in questione, all'individuazione del tipo, sottotipo e variante dell'agente patogeno in questione e per confermare i risultati ottenuti dai laboratori regionali di diagnosi. (2) L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per le malattie dei pesci figura all'allegato A della direttiva 93/53/CEE. (3) Detto elenco deve essere aggiornato. (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato A alla direttiva 93/53/CEE del Consiglio è sostituito dall'allegato alla presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2001. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23. (2) GU L 114 del 13.5.2000, pag. 28. ALLEGATO "ALLEGATO A LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI PESCI >SPAZIO PER TABELLA>"