2001/286/PESC: Decisione del Consiglio, del 9 aprile 2001, che applica la posizione comune 1999/533/PESC relativa al contributo dell'Unione europea alla promozione della rapida entrata in vigore del trattato sul divieto totale di sperimentazione nucleare (CTBT)
Gazzetta ufficiale n. L 099 del 10/04/2001 pag. 0003 - 0003
Decisione del Consiglio del 9 aprile 2001 che applica la posizione comune 1999/533/PESC relativa al contributo dell'Unione europea alla promozione della rapida entrata in vigore del trattato sul divieto totale di sperimentazione nucleare (CTBT) (2001/286/PESC) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2, vista la posizione comune 1999/533/PESC del Consiglio, del 29 luglio 1999, relativa al contributo dell'Unione europea alla promozione della rapida entrata in vigore del trattato sul divieto totale di sperimentazione nucleare (CTBT)(1), in particolare gli articoli 1 e 4, considerando quanto segue: (1) Conformemente all'articolo 4 della posizione comune 1999/533/PESC, l'Unione europea si è impegnata ad incoraggiare tutti gli Stati che non l'avessero ancora fatto a firmare e ratificare il CTBT senza indugio, in particolare quelli che figurano nell'elenco dei 44 Stati la cui ratifica è necessaria per l'entrata in vigore del CTBT. (2) È opportuno contribuire all'esito positivo della seconda conferenza conformemente all'articolo XIV del CTBT, che si svolgerà a New York dal 25 al 27 settembre 2001, volta ad accelerare il processo di ratifica del CTBT onde agevolarne la rapida entrata in vigore, DECIDE: Articolo 1 Nell'ambito del sostegno alla rapida entrata in vigore del CTBT di cui all'articolo 4 della posizione comune 1999/533/PESC, l'Unione europea incoraggia tutti gli Stati a firmare e ratificare il CTBT senza indugio. L'Unione europea si rivolge a tal fine: a) in via prioritaria, agli Stati che figurano nell'elenco dei 44 Stati la cui ratifica è necessaria per l'entrata in vigore del CTBT; b) agli Stati che hanno firmato ma non ratificato il trattato, in particolare agli Stati che ospiteranno stazioni del Sistema Internazionale di Monitoraggio (International Monitoring System, IMS); c) agli Stati che non hanno firmato il CTBT, in particolare agli Stati che ospiteranno le stazioni IMS. Articolo 2 L'Unione europea appoggia la convocazione della conferenza a livello politico. Articolo 3 Per accelerare il processo di ratifica del CTBT ed agevolarne la rapida entrata in vigore, l'Unione europea può contattare organizzazioni internazionali quali OUA, OSA, ASEAN. Articolo 4 La presidenza informa, il Segretariato tecnico provvisorio del CTBT in merito all'applicazione degli articoli 1 e 2. Articolo 5 La presente decisione ha efficacia alla data dell'adozione. Articolo 6 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Lussemburgo, addì 9 aprile 2001. Per il Consiglio Il Presidente A. Lindh (1) GU L 204 del 4.8.1999, pag. 1.