32001D0275

2001/275/CE: Decisione della Commissione, del 20 marzo 2001, recante modalità di applicazione della decisione 2000/596/CE del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese e le relazioni sull'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo europeo per i rifugiati [notificata con il numero C(2001) 736]

Gazzetta ufficiale n. L 095 del 05/04/2001 pag. 0027 - 0040


Decisione della Commissione

del 20 marzo 2001

recante modalità di applicazione della decisione 2000/596/CE del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese e le relazioni sull'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo europeo per i rifugiati

[notificata con il numero C(2001) 736]

(2001/275/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/596/CE del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce un Fondo europeo per i rifugiati(1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 20, paragrafo 3 e l'articolo 24, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato di cui all'articolo 21, paragrafo 1, della decisione 2000/596/CE,

considerando quanto segue:

(1) Allo scopo di garantire l'efficacia dell'azione del Fondo nella Comunità e il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, è utile adottare una serie di norme comuni sull'ammissibilità delle spese a titolo del Fondo.

(2) Occorre definire dei modelli per le relazioni previste dall'articolo 20, paragrafo 2, della decisione 2000/596/CE, affinché rispondano all'obiettivo di un controllo adeguato dell'attuazione del Fondo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO 1

Campo d'applicazione

Articolo 1

La presente decisione si applica al cofinanziamento dei programmi di attuazione di cui all'articolo 8 della decisione 2000/596/CE, la cui gestione compete agli Stati membri.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

a) "misura": uno dei settori d'azione specificati all'articolo 4 della decisione 2000/596/CE;

b) "azione": l'insieme di mezzi con cui uno Stato membro attua le misure di cui alla lettera a), secondo le finalità del Fondo europeo per i rifugiati. Un'azione può comporsi di più progetti diversi fra loro;

c) "progetto": l'insieme dei mezzi concretamente utilizzati dal beneficiario delle sovvenzioni per attuare un'azione, in tutto o in parte. A ciascun progetto dovrà corrispondere una descrizione precisa che ne indichi la durata, il bilancio, gli obiettivi, il personale impiegato, l'organizzazione o il gruppo di organizzazioni responsabile della sua attuazione;

d) "beneficiario delle sovvenzioni": l'ente (ONG, autorità federali, nazionali, regionali o locali, altre organizzazioni senza scopo di lucro, ecc. ...) responsabile dei progetti.

CAPO 2

Norme relative all'ammissibilità delle spese

Articolo 3

L'ammissibilità delle spese sostenute per i programmi di attuazione di cui all'articolo 8 della decisione 2000/596/CE è disciplinata dalle norme contenute nell'allegato 1 della presente decisione.

La presente decisione non osta all'applicazione da parte degli Stati membri di disposizioni nazionali in materia di ammissibilità delle spese più rigorose di quelle in essa prescritte.

CAPO 3

Relazioni sull'attuazione

Articolo 4

1. La relazione di sintesi sull'attuazione delle azioni in corso prevista dall'articolo 20, paragrafo 2, della decisione 2000/596/CE è redatta sulla base del modello di cui all'allegato II.

2. I conti finanziari e la relazione sull'attuazione delle azioni previsti dall'articolo 20, paragrafo 3, della decisione 2000/596/CE sono redatti sulla base del modello di cui all'allegato III.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2001.

Per la Commissione

António Vitorino

Membro della Commissione

(1) GU L 252 del 6.10.2000, pag. 12.

ALLEGATO I

AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE A TITOLO DEL FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI

I. NORME GENERALI (SPESA AMMISSIBILE A LIVELLO DI PROGETTO)

Regola n. 1

I costi devono essere direttamente connessi agli obiettivi di cui all'articolo 1 della decisione 2000/596/CE.

Regola n. 2

I costi devono riferirsi alle misure di cui all'articolo 4 della decisione 2000/596/CE.

Regola n. 3

I costi devono essere funzionali alla realizzazione dell'azione descritta nel programma nazionale approvato dalla Commissione.

Regola n. 4

I costi devono essere preventivati nel bilancio di previsione del progetto.

Regola n. 5

I costi devono essere ragionevoli e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economia e di efficienza (ad esempio, i costi di personale connessi alla gestione e all'attuazione del progetto devono essere commisurati alle dimensioni dello stesso).

Regola n. 6

Non sono ammissibili al cofinanziamento a titolo del Fondo le spese sostenute prima della decisione della Commissione che approva il programma nazionale e dopo il termine per la realizzazione delle spese indicato nella stessa decisione. In via eccezionale

- per il 2000 possono essere ammissibili le spese effettivamente sostenute fra il 1o gennaio 2000 e la data di approvazione del programma nazionale,

- per il 2001 possono essere ammissibili le spese effettivamente sostenute fra il 1o gennaio 2001 e la data di approvazione del programma nazionale.

Regola n. 7

Oltre a essere stati effettivamente sostenuti e a dover figurare nei libri contabili o nei documenti fiscali del beneficiario della sovvenzione, i costi devono essere individuabili e controllabili. Di norma, i pagamenti eseguiti dai beneficiari finali devono essere comprovati da fatture quietanzate oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

1) Le spese connesse all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2000/596/CE devono essere state sostenute nel territorio dello Stato membro in questione, mentre quelle a titolo della lettera c) dello stesso articolo e paragrafo possono essere state sostenute sia sul territorio dello Stato membro sia nel paese di origine.

2) I documenti giustificativi (fatture quietanzate, ricevute, altre prove di pagamento o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) relativi a ciascun progetto devono essere registrati, numerati e conservati dal beneficiario in un luogo specifico, di norma la sede centrale del beneficiario stesso, per cinque anni a decorrere dalla conclusione del progetto al fine di consentire eventuali verifiche. La Commissione si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento la verifica di fatture o documenti giustificativi di spese connesse ai progetti. Ove il beneficiario non sia in grado di produrre dette fatture o documenti, la spesa in questione viene considerata non ammissibile al cofinanziamento.

Regola n. 8

Ai fini della presente regola, per "entrate" si intendono le entrate generate da un progetto durante il periodo del suo cofinanziamento o per un periodo più lungo - deciso dallo Stato membro - fino alla chiusura dell'intervento attraverso vendite, attività di noleggio, servizi, tasse di iscrizione/canoni o altre entrate equivalenti. Fanno eccezione i contributi del settore privato per il cofinanziamento dei progetti, che figurano accanto ai contributi pubblici nei prospetti finanziari della relativa misura.

Le entrate rappresentano un introito che riduce l'importo del cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati richiesto per il progetto in questione. Prima che venga calcolata la partecipazione del Fondo, e non oltre la chiusura del progetto, esse sono detratte dalle spese ammissibili del progetto integralmente o pro-rata a seconda che siano generate integralmente o solo parzialmente dal progetto cofinanziato.

Gli importi ricevuti a titolo di cofinanziamento - pubblico o di altra natura - devono essere registrati nei libri contabili o nei documenti fiscali del beneficiario e devono essere individuabili e controllabili. Eventuali contributi a titolo di cofinanziamento non registrati nei libri contabili o nei documenti fiscali relativi al progetto non sono di norme considerati come cofinanziamento.

II. COSTI DIRETTI AMMISSIBILI (A LIVELLO DI PROGETTO)

Regola n. 9: costi di personale

Sono ammissibili i costi per il personale assegnato al progetto - vale a dire le retribuzioni effettive, i contributi previdenziali e gli altri oneri aggiuntivi - purché non siano superiori a quelli normalmente sostenuti dal beneficiario e a quelli più bassi nel mercato di riferimento. Tuttavia, le imposte, le tasse o gli oneri di altro tipo (in particolare le imposte dirette e i contributi previdenziali su salari e stipendi) che derivano dal cofinanziamento da parte del Fondo europeo per i rifugiati, non costituiscono una spesa ammissibile se non sono effettivamente e definitivamente pagati dal beneficiario delle sovvenzioni.

I costi connessi alla retribuzione di dipendenti pubblici sono ammissibili al cofinanziamento soltanto nel caso di attività che non fanno parte della normale routine degli stessi e per compiti specificamente connessi all'attuazione del progetto, come indicato qui di seguito.

a) Personale della pubblica amministrazione o altri dipendenti pubblici distaccati con decisione debitamente documentata dell'autorità competente e incaricati della realizzazione di un progetto.

b) Altro personale impiegato esclusivamente per la realizzazione di un progetto.

Regola n. 10: spese di viaggio e soggiorno del personale assegnato ai progetti

Sono ammissibili le spese di viaggio effettivamente sostenute. Per le tratte superiori a 800 km (andata e ritorno) viene rimborsata la tariffa aerea più economica, negli altri casi quella ferroviaria salvo quando la località di destinazione giustifichi il trasporto aereo. Per quanto concerne le spese quotidiane di soggiorno, si applicano - ove esistenti - le diarie previste dall'organizzazione in oggetto entro massimali stabiliti dallo Stato membro conformemente alle normative e alle consuetudini nazionali. Le diarie sono intese a coprire le spese di trasporto locale (compresi i taxi), il vitto, l'alloggio, le telefonate urbane e altre spese varie. In caso di spostamento in autovettura privata, il rimborso viene normalmente accordato sulla base del costo dei trasporti pubblici.

Regola n. 11: spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti ai progetti

Sono ammissibili le spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti ai progetti (gruppi destinatari ai sensi dell'articolo 3 della decisione 2000/596/CE) purché vengano soddisfatte tutte le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato.

Regola n. 12: acquisto di terreni

Fatta salva l'applicazione di norme nazionali più rigorose, le spese di acquisto di terrei non edificati sono ammissibili al cofinanziamento se vengono soddisfatte le tre condizioni indicate qui di seguito.

a) Sussiste un nesso diretto fra l'acquisto dei terreni e le finalità del progetto cofinanziato.

b) La spesa per l'acquisto di terreni non supera il 10 % della spesa ammissibile totale del progetto, a meno che nell'intervento approvato dalla Commissione sia stata fissata una percentuale superiore.

c) Un professionista qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato hanno rilasciato un certificato nel quale si conferma che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato.

Regola n. 13: acquisto o costruzione di beni immobili

Fatta salva l'applicazione di norme nazionali più rigorose, la spesa per l'acquisto di beni immobili (vale a dire edifici già costruiti e terreni su cui si trovano) o per la costruzione di nuovi immobili è ammissibile al cofinanziamento ove sussista un chiaro nesso fra l'acquisto e le finalità del progetto in questione e vengano soddisfatte le condizioni indicate qui di seguito.

a) Un professionista qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato certifica che il prezzo non supera il valore di mercato e attesta che l'immobile è conforme alla normativa nazionale, oppure specifica i punti non conformi quando l'azione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale.

b) L'immobile non ha fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario che darebbe origine a un doppio aiuto nel caso di cofinanziamento da parte del Fondo europeo per i rifugiati.

c) L'immobile è destinato all'uso dichiarato nell'azione per un minimo di cinque anni dalla data di conclusione del progetto, a meno che la Commissione non abbia concesso una deroga specifica.

d) L'immobile è utilizzato esclusivamente per la realizzazione del progetto.

Regola n. 14: acquisto di materiale nuovo

Per beni quali computer, mobili e autovetture è di norma preferibile la locazione finanziaria ("leasing"). Ove tale soluzione non sia praticabile per la breve durata del progetto o la rapida obsolescenza del bene in questione (ad esempio nel caso dei computer), sono ammissibili i costi di acquisto di materiale nuovo purché corrispondano a quelli normali di mercato e purché il valore dei beni acquistati sia ammortizzato conformemente alla normativa fiscale e contabile applicabile al beneficiario. Viene considerata soltanto la quota di ammortamento del bene relativa alla durata del progetto. Tale quota è posta pari al 33,3 % per i progetti della durata di un anno. Tuttavia, previa autorizzazione, un bene acquistato può essere ammortizzato integralmente nell'anno se la sua natura e/o il suo utilizzo lo giustificano e se viene impiegato a beneficio dello stesso gruppo destinatario (articolo 3 della decisione 2000/596/CE) per almeno tre anni dalla conclusione del progetto.

Regola n. 15: locazione finanziaria ("Leasing")

Fatto salvo il disposto nei punti "A" e "B", la spesa sostenuta in relazione a operazioni di locazione finanziaria è ammissibile al cofinanziamento.

A. AIUTO ATTRAVERSO IL LOCATORE

A.1. Il locatore è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria.

A.2. I contratti di locazione finanziaria che beneficiano dell'aiuto comunitario devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.

A.3. In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la previa autorizzazione delle autorità nazionali competenti, il locatore si impegna a restituire alle autorità interessate (mediante accredito al Fondo europeo per i rifugiati) la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo.

A.4. L'esborso per l'acquisto del bene da parte del locatore, comprovato da fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione finanziaria.

A.5. Le spese non indicate al punto A.4 connesse al contratto di locazione finanziaria (in particolare: tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi) non sono ammissibili al cofinanziamento.

A.6. L'aiuto comunitario versato al locatore deve essere usato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale.

A.7. Il locatore deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto comunitario verrà trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o avvalendosi di un metodo alternativo che fornisca garanzie equivalenti.

A.8. I costi indicati al punto A.5, il godimento di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla locazione finanziaria e le altre condizioni del contratto devono equivalere a quanto applicabile in assenza di interventi finanziari della Comunità.

B. AIUTO ALL'UTILIZZATORE

B.1. L'utilizzatore è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario.

B.2. I canoni pagati dall'utilizzatore al locatore, comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento.

B.3. Nel caso di contratti di locazione finanziaria che contengono una clausola di riscatto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene locato, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene. Gli altri costi connessi al contratto (in particolare: tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi) non costituiscono una spesa ammissibile.

B.4. L'aiuto comunitario relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto B.3 è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti relativi all'intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni dovuti e pagati dall'utilizzatore entro la data di chiusura dei pagamenti relativi all'intervento.

B.5. Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono una clausola di riscatto e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al cofinanziamento comunitario in proporzione alla durata del progetto ammissibile. L'utilizzatore deve tuttavia essere in grado di dimostrare che la locazione finanziaria costituiva il metodo più economico per ottenere l'uso del bene. Qualora dovesse risultare che i costi sarebbero stati inferiori se si fosse utilizzato un metodo alternativo (ad esempio il noleggio del bene), i costi supplementari dovranno essere detratti dalla spesa ammissibile.

Regola n. 16: acquisto di materiale usato

Fatta salva l'applicazione di norme nazionali più rigorose, la spesa sostenuta per l'acquisto di materiale usato è ammissibile al cofinanziamento se vengono soddisfatte le quattro condizioni indicate qui di seguito.

a) Il venditore fornisce una dichiarazione in cui attesta l'origine del materiale e conferma che nei sette anni precedenti non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario.

b) Il prezzo del materiale non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo.

c) Le caratteristiche tecniche del materiale acquistato sono adeguate alle esigenze del progetto e sono conformi alle norme e agli standard applicabili.

d) Il materiale viene utilizzato per lo stesso gruppo destinatario (articolo 3 della decisione 2000/596/CE) per almeno due anni dalla conclusione del progetto.

Regola n. 17: acquisto di beni di consumo e forniture

Sono ammissibili al cofinanziamento i costi per l'acquisto di beni di consumo e forniture purché vengano soddisfatte tutte le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato. I primi comprendono materiali o assistenza forniti ai partecipanti al progetto (articolo 3 della decisione 2000/596/CE), ad esempio derrate alimentari, abbigliamento, assistenza medica e materiali per la ricostruzione degli alloggi. Tra i secondi rientrano le forniture per ufficio (ad esempio, la cancelleria) e anche le derrate alimentari per i partecipanti al progetto di cui all'articolo 3 della decisione suindicata.

Regola n. 18: spese di subappalto

Fatta salva l'applicazione di norme nazionali più rigorose, non sono ammissibili al cofinanziamento da parte del Fondo europeo per i rifugiati le spese relative ai contratti di subappalto che:

a) contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione del progetto senza alcun valore aggiunto proporzionato;

b) sono stipulati con intermediari o consulenti pagati in percentuale del costo totale del progetto, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dell'opera o dei servizi prestati.

Per tutti i contratti di subappalto, i subappaltatori si impegnano a fornire agli organi di revisione e controllo tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto del subappalto.

Regola n. 19: costi direttamente originati dai requisiti per il cofinanziamento comunitario

Sono ammissibili al cofinanziamento i costi (di divulgazione delle informazioni, valutazione specifica del progetto, traduzione e riproduzione) connessi alla pubblicità da dare al progetto e al cofinanziamento comunitario.

Regola n. 20: riserva per imprevisti

Se inclusa nel bilancio di previsione del progetto, può essere imputata al progetto una "riserva per imprevisti" in misura non superiore al 5 % dei costi diretti ammissibili.

Regola n. 21: spese generali

Se inclusa nel bilancio di previsione del progetto, è ammissibile come costo indiretto una percentuale fissa di spese generali in misura non superiore al 7 % del totale dei costi diretti ammissibili. I costi indiretti sono ammissibili se non comprendono quelli imputati ad altre voci del bilancio del progetto, se non possono essere imputati come costi diretti e se non sono finanziati da altre fonti. Non sono invece ammissibili se la sovvenzione è concessa per il finanziamento di un progetto condotto da un ente che già riceve una sovvenzione di funzionamento dalla Commissione e/o da un'autorità nazionale.

Regola n. 22: oneri finanziari

Gli interessi debitori, le commissioni, le spese e le perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari non sono ammissibili al cofinanziamento.

Regola n. 23: oneri relativi a conti bancari

Ove il cofinanziamento da parte del Fondo europeo per i rifugiati richieda l'apertura di uno o più conti bancari distinti per l'esecuzione di ciascun progetto, le spese di apertura e di gestione dei suddetti conti sono ammissibili.

Regola n. 24: parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica o finanziaria, nonché spese per contabilità o revisione contabile

Tali spese sono ammissibili quando sono direttamente legate al progetto e sono necessarie per la sua preparazione o esecuzione ovvero, per quanto riguarda le spese per contabilità o revisione contabile, se sono connesse a requisiti imposti dall'autorità responsabile.

Regola n. 25: spese per garanzie bancarie fornite da una banca o da altri istituti finanziari

Tali spese sono ammissibili quando le garanzie sono richieste dalla normativa nazionale o comunitaria ovvero dalla decisione della Commissione che autorizza il cofinanziamento.

Regola n. 26: IVA e altre imposte e tasse

a) L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, oppure dal singolo destinatario nell'ambito di regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e degli aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri. L'IVA in qualche modo recuperabile non costituisce una spesa ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario dell'aiuto.

b) Ove il beneficiario finale o il singolo destinatario siano assoggettati a un regime forfettario ai sensi del capo XIV della sesta direttiva IVA (direttiva 77/388/CEE del Consiglio)(1), l'IVA versata è considerata recuperabile ai fini del punto a).

c) In nessun caso il cofinanziamento comunitario può superare la spesa ammissibile totale, IVA esclusa.

Regola n. 27: contributi in natura

Costituiscono una spesa ammissibile i contributi in natura che:

a) consistono nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;

b) hanno un valore che può essere oggetto di valutazione e revisione contabile indipendenti;

c) nel caso di apporto di terreni o immobili, abbiano un valore certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;

d) nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, abbiano un valore determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita;

e) sono conformi, ove applicabile, alle regole nn. 12, 13 e 16.

Tuttavia, la partecipazione del Fondo al finanziamento di un progetto non eccede la spesa ammissibile complessiva al termine del progetto, esclusi i contributi in natura.

III. ASSISTENZA TECNICA

1. Uno Stato membro può accantonare fino al 5 % del totale della somma che gli è stata assegnata per l'assistenza tecnica e amministrativa nella preparazione, sorveglianza e valutazione dell'azione svolta sotto la propria responsabilità.

Sono ammissibili al cofinanziamento fino a concorrenza del 5 % i costi indicati qui di seguito.

a) Costi connessi alla preparazione, selezione, valutazione e seguito delle azioni cofinanziate dal Fondo europeo per i rifugiati. Rientrano in questa categoria i costi di locazione finanziaria o acquisto di sistemi informatici la cui necessità sia debitamente giustificata dall'autorità responsabile e che siano proporzionati alle dimensioni del programma. Il materiale ottenuto in locazione finanziaria o acquistato può essere usato esclusivamente per l'attuazione del programma. Valgono le regole di ammissibilità previste per la locazione finanziaria.

b) Spese relative a revisione contabile e controlli in loco dei progetti.

c) Costi connessi alla visibilità del cofinanziamento da parte del Fondo europeo per i rifugiati.

Sono ammissibili al cofinanziamento le spese connesse alle retribuzioni (inclusi i contributi previdenziali) delle categorie indicate qui di seguito.

- Personale di ruolo distaccato temporaneamente con decisione formale dell'autorità responsabile per l'espletamento dei compiti elencati ai punti a) e b).

- Agenti temporanei o personale del settore privato impiegati esclusivamente per l'espletamento dei compiti di cui ai punti a) e b).

2. Sono ammissibili i costi connessi alla valutazione indipendente di cui all'articolo 20 della decisione 2000/596/CE. A tali costi non si applicano le condizioni di cui al punto 1. Non è invece ammissibile la spesa sostenuta per gli stipendi del personale della pubblica amministrazione o di altri dipendenti pubblici impegnati in tali azioni.

IV. SPESE NON AMMISSIBILI

NB:

L'elencazione che segue non è esaustiva.

1. Ammende, penali e spese per controversie legali: queste spese non sono ammissibili.

2. Spese sociali e di intrattenimento non direttamente connesse alle misure di cui all'articolo 4 e al progetto specifico: queste spese non sono ammissibili. In linea di principio non sono ammissibili al cofinanziamento neanche i costi per il vitto (pasti e bevande) del personale assegnato al progetto. Ove tale personale sia costretto a viaggiare, i costi di soggiorno sono coperti dalle diarie in conformità con la regola n. 10. Possono essere ammessi al cofinanziamento i pasti offerti ai beneficiari principali dei progetti fatto salvo il disposto nella sezione I del presente allegato.

(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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