2001/265/CE: Decisione del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 108 del 18/04/2001 pag. 0004 - 0005
Decisione del Consiglio del 19 marzo 2001 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/265/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 71 e 93, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo,(2), considerando quanto segue: (1) La conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato, in seguito denominato "l'accordo", costituisce uno strumento adeguato per un ulteriore sviluppo delle relazioni tra le due parti contraenti nel settore menzionato. (2) La conclusione dell'accordo contribuisce al corretto funzionamento del mercato interno perché favorisce il traffico di transito attraverso la Repubblica di Bulgaria per i trasporti interni tra la Grecia e gli altri Stati membri e così consente di ridurre al minimo i costi per il pubblico del commercio intracomunitario e gli impedimenti tecnico-amministrativi che incidono su tale commercio. (3) La conclusione dell'accordo favorisce il trasporto combinato con l'obiettivo di tutelare l'ambiente. (4) È opportuno approvare l'accordo per conto della Comunità, DECIDE: Articolo 1 L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato è approvato a nome della Comunità. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 19 dell'accordo. Articolo 3 La Commissione, assistita dai rappresentanti dei membri del Consiglio, rappresenta la Comunità in seno al comitato dei trasporti Comunità/Bulgaria istituito dall'articolo 13 dell'accordo, in seguito denominato: "il comitato". La posizione che la Comunità dovrà assumere in seno al comitato viene adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice se la decisione che il comitato intende prendere riguarda l'adozione del regolamento interno di quest'ultimo. Le decisioni adottate dal comitato sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2001. Per il Consiglio Il Presidente M. Winberg (1) GU 89 E del 28.3.2000, pag. 52. (2) Parere espresso il 25.10.2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).