32001D0245

2001/245/CE: Decisione della Commissione, del 22 marzo 2001, concernente la non iscrizione dello zineb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 749]

Gazzetta ufficiale n. L 088 del 28/03/2001 pag. 0019 - 0020


Decisione della Commissione

del 22 marzo 2001

concernente la non iscrizione dello zineb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

[notificata con il numero C(2001) 749]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/245/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/80/CE(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000(4) della Commissione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la Commissione avvia un programma di lavoro ai fini dell'esame delle sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari già presenti sul mercato il 15 luglio 1993. Le modalità di attuazione del programma sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92.

(2) Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95(6), stabilisce l'elenco delle sostanze attive che dovrebbero formare oggetto di una valutazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3600/92, designa uno Stato membro quale relatore per la valutazione di ciascuna sostanza e identifica i produttori di ciascuna sostanza attiva che hanno presentato in tempo utile una notifica in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3600/92.

(3) Lo zineb è una delle 90 sostanze attive che figurano nell'elenco stabilito dal regolamento (CE) n. 933/94.

(4) Tutti i notificanti di detta sostanza attiva hanno comunicato alla Commissione e allo Stato membro relatore che non intendono più partecipare al programma di lavoro per tale sostanza attiva e che pertanto non trasmetteranno ulteriori informazioni.

(5) Non è pertanto possibile iscrivere detta sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(6) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti zineb, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, non deve superare i 18 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.

(7) La presente decisione non pregiudica eventuali azioni future che la Commissione potrà intraprendere per questa sostanza attiva nel quadro della direttiva 79/117/CEE del Consiglio(7).

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo zineb non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri procurano che:

1) le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti zineb siano revocate entro un periodo di 6 mesi dalla data di adozione della presente decisione;

2) a decorrere dalla data di adozione della presente decisione non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti zineb.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso da uno Stato membro, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e comunque non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2) GU L 309 del 9.12.2000, pag. 14.

(3) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(4) GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.

(5) GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.

(6) GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.

(7) GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.