32001D0231

2001/231/CE: Decisione della Commissione, del 13 marzo 2001, che prevede la possibilità per gli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive IKI 1145; TO 1145 (fostiazato), CGA 329351 (metalaxil-m), MON 37500 (sulfosulfuron), Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 698]

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 23/03/2001 pag. 0055 - 0056


Decisione della Commissione

del 13 marzo 2001

che prevede la possibilità per gli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive IKI 1145; TO 1145 (fostiazato), CGA 329351 (metalaxil-m), MON 37500 (sulfosulfuron), Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus

[notificata con il numero C(2001) 698]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/231/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla decisione 2000/80/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/414/CEE (di seguito denominata "la direttiva") ha previsto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive ammesse ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari.

(2) Il 5 marzo 1996 la società ISK Biosciences ha presentato alle autorità britanniche un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva IKI 1145; TO 1145 (fostiazato), chiedendone l'inclusione nel suddetto elenco.

(3) Il 9 febbraio 1996 la società Novartis Crop Protection Ag. ha presentato alle autorità belghe un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva CGA 329351 (metalaxil-m), chiedendone l'inclusione nel suddetto elenco.

(4) Il 24 aprile 1997 la società Monsanto ha presentato alle autorità irlandesi un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva MON 37500 (sulfosulfuron), chiedendone l'inclusione nel suddetto elenco.

(5) Il 12 luglio 1996 la società Biosys ha presentato alle autorità olandesi un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus, chiedendone l'inclusione nel suddetto elenco.

(6) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 97/362/CE(3), che il fascicolo presentato per la sostanza attiva IKI 1145; TO 1145 (fostiazato) può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva.

(7) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 97/591/CE(4), che il fascicolo presentato per la sostanza attiva CGA 329351 (metalaxil-m) può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva.

(8) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 97/865/CE(5), che il fascicolo presentato per la sostanza attiva MON 37500 (sulfosulfuron) può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva.

(9) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 97/865/CE, che il fascicolo presentato per la sostanza attiva Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva.

(10) Tale conferma dei dati e delle informazioni è necessaria per consentire un esame dettagliato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie, fino a tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in causa, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario in base ai requisiti previsti dalla direttiva.

(11) Gli effetti dell'IKI 1145; TO 1145 (fostiazato) sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il Regno Unito, agendo in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il progetto del relativo rapporto di valutazione il 18 marzo 1998. Tale rapporto è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione i seno al comitato fitosanitario permanente e ai relativi gruppi di lavoro.

(12) Gli effetti del CGA 329351 (metalaxil-m) sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il Belgio, agendo in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il progetto del relativo rapporto di valutazione il 27 luglio 1999. Tale rapporto è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai relativi gruppi di lavoro.

(13) Gli effetti del MON 37500 (sulfosulfuron) sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. L'Irlanda, agendo in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il progetto del relativo rapporto di valutazione il 2 aprile 1998. Tale rapporto è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai relativi gruppi di lavoro.

(14) Gli effetti dello Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. I Paesi Bassi, agendo in qualità di Stato membro relatore, hanno presentato alla Commissione il progetto del relativo rapporto di valutazione il 19 novembre 1999. Tale rapporto è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai relativi gruppi di lavoro.

(15) Non è stato possibile portare a termine la valutazione dei fascicoli entro tre anni dall'adozione delle decisioni di conformità summenzionate. Nel caso del fostiazato, si è proceduto ad un esame minuzioso e approfondito degli aspetti connessi all'esposizione dell'operatore e all'evoluzione della sostanza nell'ambiente. Nel caso del metalaxil-m, la problematica dell'evoluzione nell'ambiente è stata oggetto di intense discussioni. Per il sulfosulfuron si è proceduto ad un esame approfondito della tossicologia nei mammiferi. Per Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus l'analisi dei rischi per la salute umana e per l'ambiente è stata oggetto di meticolosi esami e discussioni.

(16) Il 25 febbraio 1998 il Regno Unito ha concesso la prima autorizzazione provvisoria per l'IKI 1145; TO 1145 (fostiazato), che scade il 25 febbraio 2001.

(17) Il 20 gennaio 1998 il Regno Unito ha concesso la prima autorizzazione provvisoria per il CGA 329351 (metalaxil-m), che scade il 20 gennaio 2001.

(18) Il 16 febbraio 1998 l'Irlanda ha concesso la prima autorizzazione provvisoria per il MON 37500 (sulfosulfuron), che scade il 16 febbraio 2001.

(19) Il 1o dicembre 1997 i Paesi Bassi hanno concesso la prima autorizzazione provvisoria per Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus, che scade il 1o dicembre 2000.

(20) Sarebbe opportuno permettere agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti le suddette sostanze attive per un ulteriore periodo di 12 mesi conformemente all'articolo 8 della direttiva, in modo da consentire il proseguimento dell'esame dei fascicoli.

(21) Le autorizzazioni provvisorie possono essere prorogate soltanto se gli Stati membri interessati accertano che le sostanze attive in questione sono tuttora conformi ai requisiti in materia di sicurezza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva e che i prodotti fitosanitari che le contengono son presumibilmente conformi ai requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere da b) a f).

(22) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti IKI 1145; TO 1145 (fostiazato), CGA 329351 (metalaxil-m), MON 37500 (sulfosulfuron), Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2) GU L 309 del 9.12.2000, pag. 14.

(3) GU L 152 dell'11.6.1997, pag. 31.

(4) GU L 239 del 30.8.1997, pag. 48.

(5) GU L 351 del 23.12.1997, pag. 67.