32001D0225

2001/225/CE: Decisione del Consiglio, del 12 marzo 2001, che autorizza la Repubblica federale tedesca ad applicare ad alcuni oli minerali utilizzati a fini specifici un'aliquota differenziata di accisa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 23/03/2001 pag. 0030 - 0030


Decisione del Consiglio

del 12 marzo 2001

che autorizza la Repubblica federale tedesca ad applicare ad alcuni oli minerali utilizzati a fini specifici un'aliquota differenziata di accisa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

(2001/225/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni d'accisa sugli oli minerali in base a considerazioni politiche specifiche.

(2) Le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione che una nuova legge sul proseguimento delle riforme in materia di fiscalità ambientale, entrata in vigore il 1o gennaio 2000, prevede aliquote differenziate di accisa sugli oli minerali in funzione del tenore di zolfo dei carburanti.

(3) La nuova legge stabilisce che dal 1o novembre 2001 sia applicata una maggiorazione di 3 pfennig al litro dell'accisa sugli oli minerali nei confronti della benzina e del carburante diesel con un tenore di zolfo superiore a 50 ppm (parti per milione). La legge prevede inoltre che dal 1o gennaio 2003 la maggiorazione sarà applicata ai carburanti con tenore di zolfo superiore a 10 ppm.

(4) Le autorità tedesche hanno chiesto l'autorizzazione di applicare un'aliquota differenziata di accisa e il Consiglio ha autorizzato la Germania ad applicare, dal 1o novembre 2001 al 31 dicembre 2002, un'aliquota di accisa differenziata per i carburanti con tenore massimo di zolfo di 50 ppm.

(5) La Commissione e gli Stati membri ritengono che, stando alle informazioni disponibili, non vi siano indicazioni del fatto che l'estensione dell'aliquota differenziata di accisa ai carburanti con tenore massimo di zolfo di 10 ppm possa causare distorsioni della concorrenza o ostacolare il funzionamento del mercato interno.

(6) La presente decisione non pregiudica l'esito di eventuali procedimenti in materia di aiuti di Stato avviati conformemente agli articoli 87 e 88 del trattato(2).

(7) La Commissione esamina regolarmente le esenzioni e le riduzioni per verificare che non causino distorsioni della concorrenza né del funzionamento del mercato interno e che non siano incompatibili con la politica della Comunità in materia di protezione dell'ambiente.

(8) La Repubblica federale tedesca ha chiesto l'autorizzazione di applicare, a decorrere dal 1o gennaio 2003, nei confronti dei carburanti con tenore massimo di zolfo di 10 ppm un'accisa sugli oli minerali inferiore di 3 pfennig al litro rispetto a quella applicata nei confronti dei carburanti con tenore di zolfo più elevato.

(9) Il Consiglio riesaminerà la presente decisione sulla base di una proposta della Commissione entro il 31 dicembre 2005, data di scadenza dell'autorizzazione concessa con la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, la Repubblica federale tedesca è autorizzata ad applicare, dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2005, un'aliquota di accisa differenziata nei confronti dei carburanti con tenore di zolfo massimo di 10 ppm (parti per milione) a condizione che tale aliquota differenziata sia conforme agli obblighi stabiliti nella direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali(3), e in particolare alle aliquote minime previste dagli articoli 4 e 5 di detta direttiva.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale tedesca.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Ringholm

(1) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

(2) Decisione della Commissione del 15.2.2000. Aiuti di Stato - caso N/575/99 - Germania, "Ökosteuer".

(3) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 94/74/CE.