32001D0199

2001/199/CE: Decisione della Commissione, del 9 marzo 2001, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie della Nuova Zelanda [notificata con il numero C(2001) 685]

Gazzetta ufficiale n. L 071 del 13/03/2001 pag. 0028 - 0030


Decisione della Commissione

del 9 marzo 2001

che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie della Nuova Zelanda

[notificata con il numero C(2001) 685]

(2001/199/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista l'istanza presentata dal Regno Unito,

considerando quanto segue:

(1) In virtù della direttiva 2000/29/CE, le patate non destinate alla piantagione originarie della Nuova Zelanda di norma non possono essere introdotte nella Comunità a causa del rischio di introduzione di malattie della patata sconosciute nella Comunità.

(2) Con le decisioni 98/81/CE(2), 1999/209/CE(3) e 2000/193/CE(4), la Commissione ha autorizzato taluni Stati membri a prevedere deroghe, a determinate condizioni, per le patate non destinate alla piantagione originarie della Nuova Zelanda, rispettivarnente durante le campagne 1998, 1999 e 2000.

(3) Non vi sono constatazioni confermate di malattie o di parassiti su campioni di patate importate conformemente alle decisioni 1999/209/CE e 2000/193/CE e, per ragioni tecniche, non sono state effettuate importazioni in virtù della decisione 98/81/CE.

(4) Per quanto concerne i requisiti di cui al punto 25.2 dell'allegato IV, parte A, sezione I della direttiva 2000/29/CE, sulla base dei dati forniti dalla Nuova Zelanda e secondo la letteratura tecnica scientifica internazionale, la Nuova Zelanda è notoriamente indenne da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.

(5) Le condizioni che giustificano l'autorizzazione sussistono tuttora.

(6) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, per quanto concerne i divieti di cui alla parte A, punto 12, dell'allegato III della direttiva precitata, gli Stati membri possono autorizzare, tra il 1o marzo e il 31 agosto 2001, l'introduzione nel loro territorio di patate non destinate alla piantagione originarie della Nuova Zelanda, alle condizioni previste ai paragrafi 2 e 3.

2. Oltre alle condizioni stabilite negli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE, le patate non destinate alla piantagione introdotte ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) sono state prodotte nella Nuova Zelanda direttamente da sementi di patate certificate in base al sistema di certificazione delle piante di patate vigente nella Nuova Zelanda o da patate certificate in uno Stato membro o in un paese a partire dal quale l'importazione nella Comunità di patate destinate alla piantagione è autorizzata conformemente alla direttiva 2000/29/CE, importate nella Nuova Zelanda direttamente da uno Stato membro o, nel caso di sementi di patate originarie di un paese terzo, direttamente da tale paese;

b) sono state trattate contro la germinazione, tranne per quanto concerne le patate primaticce;

c) sono state coltivate in zone notoriamente indenni da Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival e non è stato osservato alcun sintomo di Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival né nel luogo di produzione né in prossimità immediata del luogo di produzione, a decorrere dall'inizio di un periodo di tempo appropriato;

d) - sono state coltivate in zone riconosciute indenni da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

- sono risultate indenni da Graphognathus leucoloma (Boheman) nelle ispezioni effettuate durante il ciclo vegetativo e nelle ispezioni dei tuberi effettuate in tutti gli stadi dello sviluppo; inoltre, in occasione delle ispezioni dei tuberi non è stato osservato alcun sintomo di Graphognathus leucoloma (Boheman),

- nelle ispezioni effettuate durante il ciclo vegetativo e nelle prove eseguite su campioni di terreno o di vegetale, secondo il caso, sono risultate indenni dai seguenti organismi nocivi: Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. e Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival; i risultati di tali ispezioni e prove sono tenuti a disposizione della Commissione, su sua richiesta;

e) i macchinari impiegati per la manipolazione delle patate sono stati appositamente destinati a tale uso, oppure sono stati idoneamente disinfettati ogniqualvolta utilizzati per altri scopi;

f) le patate sono imballate in sacchi nuovi o in contenitori idoneamente disinfettati; su ciascun sacco o contenitore è apposta un'etichetta ufficiale recante le informazioni specificate nell'allegato;

g) prima di essere esportate, le patate sono state pulite in modo da eliminare ogni traccia di terra, foglie o altri residui vegetali;

h) le patate destinate alla Comunità sono accompagnate da un certificato, fitosanitario rilasciato nella Nuova Zelanda conformemente agli articoli 7 e 13 della direttiva 2000/29/CE, dopo l'esame contemplato dalla medesima, attestante in particolare che sono indenni dagli organismi nocivi di cui alle lettere c) e d); il certificato deve recare, al punto "Dichiarazione supplementare", l'indicazione "La presente partita è conforme ai requisiti prescritti dalla decisione 2001/199/CE".

3. a) Le patate sono introdotte attraverso i punti d'entrata situati nel territorio di uno Stato membro e designati ai fini della presente deroga da tale Stato membro; questi punti d'entrata e il nome e l'indirizzo degli organismi ufficiali responsabili di cui alla direttiva 2000/29/CE, incaricati dei singoli punti, vengono notificati con sufficiente anticipo dagli Stati membri alla Commissione e sono tenuti a disposizione degli altri Stati membri su loro richiesta. Nei casi in cui l'introduzione nella Comunità avviene in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che si avvale della presente deroga, i suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro di introduzione ne informano gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che si avvale della presente deroga e cooperano con essi per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente decisione;

b) prima dell'introduzione nella Comunità, l'importatore viene ufficialmente informato delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera da a) ad h), e paragrafo 3, lettere da a) ad e); egli notifica ogni importazione con sufficiente anticipo agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro di introduzione, il quale trasmette senza indugio i dati di tale notifica alla Commissione, indicando:

- il tipo di materiale,

- il quantitativo,

- la data dichiarata di introduzione e la conferma del punto di entrata,

- gli impianti di cui alla lettera d);

l'importatore comunica agli organismi ufficiali responsabili interessati le eventuali modifiche apportate alla suddetta notifica preventiva non appena ne abbia conoscenza e, in ogni caso, precedentemente alla data di importazione;

lo Stato membro interessato comunica senza indugio alla Commissione tali informazioni nonché le eventuali modifiche;

c) le ispezioni, comprendenti eventualmente esami su campioni, prescritte ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2000/29/CE e in conformità con le disposizioni della presente decisione, sono effettuate dagli organismi ufficiali di cui alla suddetta direttiva; i controlli fitosanitari richiesti nell'ambito di tali ispezioni sono di competenza dallo Stato membro che si avvale della deroga;

durante i controlli fitosanitari suddetti gli Stati membri effettuano inoltre ispezioni e, se del caso, prove, anche per tutti gli altri organismi nocivi; fatta salva la prima possibilità delle ispezioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, secondo trattino, della precitata direttiva, la Commissione stabilisce in quale misura la seconda possibilità delle ispezioni di cui allo stesso trattino possa essere integrata nel programma di ispezione conformemente a quanto stabilito nell'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della stessa direttiva;

d) le patate sono imballate e reimballate soltanto in impianti autorizzati e registrati dagli organismi ufficiali responsabili di cui sopra;

e) le patate sono imballate o reimballate in imballaggi chiusi pronti per la consegna diretta ai rivenditori o ai consumatori finali, di peso non superiore a quello abitualmente praticato a tale scopo nello Stato membro di introduzione, e comunque non superiore a 25 kg; nell'imballaggio devono figurare il numero degli impianti registrati di cui alla lettera d) e la menzione che le patate sono originarie della Nuova Zelanda;

f) gli Stati membri che si avvalgono della presente deroga provvedono, se del caso e di concerto con lo Stato membro d'introduzione, affinché vengano prelevati da ogni consegna di 50 tonnellate di patate importate ai sensi della presente decisione, o da parte della stessa, almeno due campioni di 200 tuberi da sottoporre ad analisi ufficiali per la ricerca di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. e di Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al., secondo i metodi abituali della Comunità per l'individuazione e la diagnosi di questi organismi nocivi; nei casi sospetti le partite devono restare separate sotto controllo ufficiale e non possono venire commercializzate o utilizzate fino a quando non sia stato accertato che le analisi non hanno confermato la presenza di Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus; (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. o di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Articolo 2

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione, per mezzo della notifica di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), sull'uso fatto dell'autorizzazione. Essi trasmettono inoltre alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1o novembre 2001, le informazioni concernenti i quantitativi di patate importati in virtù della presente decisione, nonché una relazione tecnica su tutti gli esami ufficiali effettuati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera f); copia di ciascun certificato fitosanitario viene inviata alla Commissione.

Articolo 3

La presente decisione è revocata qualora si constati che le condizioni prescritte all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, non sono sufficienti ad evitare l'introduzione di organismi nocivi o se tali condizioni non sono state rispettate.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2) GU L 14 del 20.1.1998, pag. 29.

(3) GU L 72 del 18.3.1999, pag. 37.

(4) GU L 60 del 7.3.2000, pag. 26.

ALLEGATO

Informazioni da riportare sull'etichetta

[ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f]

1. Autorità che rilascia l'etichetta.

2. Nome della ditta esportatrice, se disponibile.

3. Dicitura: "Patate non destinate alla piantagione originarie della Nuova Zelanda".

4. Varietà.

5. Luogo di produzione.

6. Calibro.

7. Peso netto dichiarato.

8. Dicitura "Conformi ai requisiti comunitari stabiliti nella decisione 2001/199/CE".

9. Timbro o contrassegno del servizio per la protezione dei vegetali della Nuova Zelanda.

10. Un contrassegno distintivo della partita, ad esempio un codice, un timbro o qualsiasi altra indicazione esterna di agevole lettura.