32001D0195

2001/195/CE: Decisione della Commissione, del 5 marzo 2001, che proroga per la quinta volta la validità della decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 501]

Gazzetta ufficiale n. L 069 del 10/03/2001 pag. 0037 - 0037


Decisione della Commissione

del 5 marzo 2001

che proroga per la quinta volta la validità della decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati

[notificata con il numero C(2001) 501]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/195/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva del Consiglio 92/59/CEE, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti(1), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha adottato il 7 dicembre 1999 la decisione 1999/815/CE(2), fondata sull'articolo 9 della direttiva 92/59/CEE, che impone agli Stati membri di vietare l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni, fabbricati in PVC morbido contenenti una o più sostanze quali ftalato di diisononile (DINP), ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), ftalato di dibutile (DBP), ftalato di dipentile (DIDP), ftalato di diottile (DNOP), ftalato di butilbenzile (BBP).

(2) La validità della decisione 1999/815/CE era limitata a tre mesi, conformemente alla disposizione dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/59/CEE. Di conseguenza, la validità della decisione scadrà l'8 marzo 2000.

(3) L'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/59/CEE stabilisce che la durata della validità delle misure adottate in base all'articolo 9 della suddetta direttiva è limitata a tre mesi, ma può essere prorogata mediante la stessa procedura prevista per l'adozione di queste misure.

(4) Al momento dell'adozione della decisione 1999/815/CE era stato previsto di prorogarne la validità, qualora fosse stato necessario. La validità delle misure adottate con la decisione 1999/815/CE in virtù dell'articolo 9 della direttiva 92/59/CEE è stata prorogata dalle decisioni 2000/217/CE, 2000/381/CE, 2000/535/CE e 2000/769/CE per un ulteriore periodo di tre mesi ogni volta, in conformità delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, di detta direttiva. La validità della decisione dovrebbe pertanto scadere il 6 marzo 2001.

(5) Le ragioni che hanno motivato la decisione 1999/815/CE e la sua proroga in virtù delle decisioni 2000/217/CE, 2000/381/CE, 2000/535/CE e 2000/769/CE sono ancora valide ed è pertanto necessario mantenere il divietto di immissione sul mercato dei prodotti menzionati.

(6) Taluni Stati membri hanno recepito la decisione 1999/815/CE, modificata dalle decisioni 2000/217/CE, 2000/381/CE, 2000/535/CE e 2000/769/CE, con misure applicabili fino al 6 marzo 2001. È pertanto necessario garantire che la validità di queste misure sia prorogata.

(7) È pertanto necessario prorogare per una quinta volta la validità della decisione 1999/815/CE al fine di garantire che tutti gli Stati membri mantengano il divieto previsto da tale decisione. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/59/CEE la validità può essere prorogata per un periodo di tre mesi.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato d'urgenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'articolo 5 della decisione 1999/815/CE i termini "6 marzo 2001" sono sostituiti dai termini "5 giugno 2001".

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ottemperare alla presente decisione entro 10 giorni dalla sua notificazione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

(2) GU L 315 del 9.12.1999, pag. 46.