32001D0158

2001/158/CE: Decisione della Commissione, del 12 febbraio 2001, che modifica la decisione 94/278/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le importazioni di miele (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 348]

Gazzetta ufficiale n. L 057 del 27/02/2001 pag. 0052 - 0053


Decisione della Commissione

del 12 febbraio 2001

che modifica la decisione 94/278/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le importazioni di miele

[notificata con il numero C(2001) 348]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/158/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo 1, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE(1), modificata da ultimo dalla decisione 1999/724/CE(2), ed in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1 della decisione 94/278/CE della Commissione, del 18 marzo 1994, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti soggetti alla direttiva 92/118/CEE del Consiglio(3), modificata da ultimo dalla decisione 98/597/CE(4), stabilisce che gli Stati membri autorizzano le importazioni di miele da qualsiasi paese terzo. La decisione 2000/159/CE della Commissione(5), modificata da ultimo dalla decisione 2001/31/CE(6) relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza di residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio(7), indica negli allegati i paesi terzi che hanno presentato un piano che enumera le garanzie offerte per quanto riguarda la sorveglianza dei gruppi di residui e sostanze di cui all'allegato 1 della direttiva 96/23/CE. È pertanto opportuno autorizzare l'importazione di miele soltanto dai paesi terzi che si conformano alla direttiva 96/23/CE, per quanto riguarda l'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui. Occorre modificare di conseguenza la decisione 94/278/CE.

(2) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 94/278/CE è modificata come segue:

- Nel terzo capoverso dell'articolo 1, sono cancellate le parole "e miele".

- Nell'allegato, è aggiunto quanto segue

"Parte XIV

Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di miele

(AR) Argentina

(AU) Australia

(BG) Bulgaria

(BR) Brasile

(CA) Canada

(CL) Cile

(CN) Cina

(CU) Cuba

(CY) Cipro

(CZ) Repubblica ceca

(EE) Estonia

(GT) Guatemala

(HR) Croazia

(HU) Ungheria

(IL) Israele

(IN) India

(LT) Lituania

(MT) Malta

(MX) Messico

(NI) Nicaragua

(NZ) Nuova Zelanda

(RO) Romania

(SI) Slovenia

(SK) Slovacchia

(SV) El Salvador

(TR) Turchia

(US) Stati Uniti

(UY) Uruguay

(VN) Viet Nam".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore a decorrere dal 1o marzo 2001.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(2) GU L 290 del 12.11.1999, pag. 32.

(3) GU L 120 dell'11.5.1994, pag. 44.

(4) GU L 286 del 23.10.1998, pag. 59.

(5) GU L 51 del 24.2.2000, pag. 30.

(6) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 40.

(7) GU L 125 del 25.5.1996, pag. 10.