32001D0142

2001/142/CE: Decisione della Commissione, del 31 ottobre 2000, che modifica la decisione 97/21/CECA, CE relativa ad un aiuto di Stato concesso alla Compañía Española de Tubos por Extrusión SA, sita in Llodio, Álava (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 3268]

Gazzetta ufficiale n. L 052 del 22/02/2001 pag. 0026 - 0029


Decisione della Commissione

del 31 ottobre 2000

che modifica la decisione 97/21/CECA, CE relativa ad un aiuto di Stato concesso alla Compañía Española de Tubos por Extrusión SA, sita in Llodio, Álava

[notificata con il numero C(2000) 3268]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/142/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 4, lettera c),

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

vista la decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti in favore della siderurgia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5(1),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni, in conformità delle disposizioni sopra menzionate(2),

considerando quanto segue:

I. Antefatti

A. Decisione 97/21/CECA, CE della Commissione(3)

(1) Con la decisione di avvio del procedimento di cui all'ex articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE e all'articolo 6, paragrafo 4, della decisione n. 3855/91/CECA della Commissione(4) in merito a determinate misure accordate in favore della Compañía Española de Tubos por Extrusión SA (di seguito "Tubacex") e della sua controllata Acería de Álava(5), la Commissione ha espresso i propri dubbi sul fatto che gli accordi di rimborso tra dette società e il Fondo di garanzia dei salari Fogasa, nonché l'accordo di rinegoziazione tra dette società e la Tesoreria della previdenza sociale, insieme ad altre misure, costituissero aiuti di Stato compatibili con l'ex articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE e l'articolo 1 della decisione n. 3855/91/CECA.

(2) Con la decisione 97/21/CECA, CE, la Commissione è giunta alla conclusione che le misure sotto specificate non erano compatibili con le vigenti condizioni di mercato dato che il tasso d'interesse applicato era inferiore ai tassi di mercato. Di conseguenza, le ha dichiarate incompatibili con il mercato comune.

a) Il contratto di credito del 10 luglio 1992 tra il fondo di garanzia dei salari (Fogasa), Tubacex e Acería de Álava per un totale di 444327300 ESP in conto capitale, modificato dagli accordi dell'8 febbraio 1993 e del 16 febbraio 1994 (per un totale rispettivamente di 376194872 ESP e di 372000000 ESP).

b) Il contratto di credito del 10 marzo 1994 tra Fogasa, Tubacex e Acería de Álava per un totale di 465727750 ESP, modificato dall'accordo del 3 ottobre 1994 per 469491521 ESP di capitale.

c) L'accordo del 25 marzo 1994 tra la Tesoreria della previdenza sociale e l'Acería de Álava per rinegoziare i debiti dell'importo di 274409604 ESP.

d) L'accordo del 12 aprile 1994 tra la Tesoreria della previdenza sociale e Tubacex per rinegoziare i debiti dell'importo di 1409957329 ESP.

B. Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 aprile 1999 nella causa C-342/96, Spagna contro Commissione(6), relativa all'aiuto di Stato erogato dalla Spagna a Tubacex

(3) Su istanza della Spagna, la Corte di giustizia ha pronunciato, nella causa sopracitata, una sentenza che annulla la decisione 97/21/CECA, CE, la quale aveva dichiarato l'aiuto a Tubacex, consistente nella rinegoziazione degli accordi tra Tubacex e la Tesoreria della previdenza sociale e negli accordi di rimborso tra Tubacex e il Fogasa, incompatibile a motivo che il tasso d'interesse era inferiore ai tassi di mercato.

(4) Nella sua sentenza la Corte ha concluso che il Fogasa non eroga prestiti alle imprese in fallimento o in difficoltà finanziarie, ma soddisfa tutte le istanze legittime presentate dai lavoratori dipendenti pagando direttamente e rivalendosi poi sulle imprese. Inoltre il Fogasa può sottoscrivere accordi di rimborso che gli consentono di dilazionare i rimborsi o di rateizzarli.

(5) Analogamente, il Fondo di previdenza sociale può concordare la rinegoziazione del pagamento di debiti contributivi o la loro rateizzazione.

(6) La Corte ha rilevato che, negli accordi di rimborso o di rinegoziazione, lo Stato non agiva come un pubblico investitore il cui comportamento deve essere confrontato a quello di un investitore privato che colloca i suoi capitali per realizzare utili, bensì come un creditore pubblico che, alla stregua di un creditore privato, cerca di ricuperare le somme che gli sono dovute.

(7) Gli interessi normalmente applicabili a questo tipo di crediti sono destinati a riparare il pregiudizio subito dal creditore per il ritardo del debitore nell'adempiere l'obbligo di estinguere il debito, e sono cioè gli interessi di mora. Se il tasso d'interesse di mora applicato ai debiti di un creditore pubblico è inferiore a quello applicato a un creditore privato, è quest'ultimo tasso che deve essere applicato.

(8) Sulla base degli argomenti di cui sopra, la Corte ha annullato la decisione 97/21/CECA, CE per la parte in cui dichiarava che le misure accordate in favore di Tubacex sono incompatibili con il trattato CE [dal momento che la decisione sull'incompatibilità delle misure con il Codice degli aiuti alla siderurgia (per quanto queste andavano anche a vantaggio di Acería de Álava) non era stata contestata, la Corte non ne ha annullato la parte relativa].

II. Procedimento

(9) Dopo aver esaminato la sentenza della Corte, la Commissione ha deciso di (ri)aprire il procedimento antecedente alla decisione annullata.

(10) La Commissione ha informato il governo spagnolo della sua decisione con lettera del 16 febbraio 2000 [SG (2000) D/101515].

(11) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(7), con invito agli interessati a presentare osservazioni sul riesame delle misure alla luce della sentenza della Corte e, di conseguenza, sulla parziale revoca prevista della decisione 97/21/CECA, CE.

III. Osservazioni degli interessati

(12) Nessun interessato ha presentato osservazioni.

IV. Osservazioni della Spagna

(13) Con lettera del 20 marzo 2000, il governo spagnolo ha risposto alla lettera della Commissione di avvio del procedimento. I punti salienti sono indicati di seguito.

(14) Le autorità spagnole non condividono la decisione della Commissione di dar inizio al procedimento d'indagine formale dal momento che, a loro avviso, non era necessaria per la prevista revoca parziale della decisione 97/21/CECA, CE.

(15) Per quanto riguarda gli accordi di rinegoziazione tra le società e la Tesoreria della previdenza sociale, le autorità spagnole non concordano con l'opinione della Commissione secondo cui "sembra probabile che, nel caso di accordi stragiudiziali intesi a rinegoziare debiti preesistenti o aventi lo stesso effetto, la logica del comportamento del creditore lo porti a cercar di ottenere dal debitore un tasso d'interesse di mora superiore al tasso d'interesse legale come compensazione per la rinuncia al ricupero del debito con mezzi legali". Le autorità spagnole sostengono invece che, a causa della situazione finanziaria dell'impresa nonché dei costi, ritardi e incertezza dei procedimenti legali, gli accordi stragiudiziali porterebbero spesso a concordare un tasso d'interesse inferiore a quello legale.

(16) Così le autorità spagnole hanno reiterato la loro argomentazione secondo cui la concessione di dilazioni al tasso d'interesse legale tutela gli interessi del sistema di Previdenza sociale, in termini di ricupero dei debiti, meglio di qualsiasi altra forma d'azione che un creditore privato possa prendere.

(17) Inoltre il governo spagnolo ha ricordato che, mentre un creditore privato può concordare con il debitore un tasso d'interesse qualsiasi, le autorità di previdenza sociale sono vincolate dall'articolo 20 della Legge generale di previdenza sociale(8) il quale stabilisce che agli accordi di rinegoziazione del debito si deve applicare il tasso d'interesse legale.

(18) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha considerato che il confronto fra le condizioni previste dall'accordo dei creditori privati dell'ottobre 1993 e quelle dell'accordo di rinegoziazione tra la previdenza sociale e le imprese possa non costituire un'applicazione corretta del test "creditore privato" così come definito dalla Corte. Al riguardo, le autorità spagnole hanno dichiarato che, a causa dei vincoli giuridici cui è soggetta la pubblica amministrazione, la situazione di un creditore pubblico in realtà non può essere simile a quella di un creditore privato, sottolineando che, malgrado tale differenza, le condizioni degli accordi tra la previdenza sociale/Fogasa e le imprese non erano più favorevoli di quelle ottenute nell'accordo dei creditori privati, anzi erano molto meno generose.

(19) Infine, le autorità spagnole hanno ribadito l'opinione espressa nell'ambito del procedimento che ha portato alla decisione 97/21/CECA, CE e nelle osservazioni presentate alla Corte.

V. Valutazione

(20) Si dovrebbe ricordare che, malgrado la Corte di giustizia abbia annullato la decisione 97/21/CECA, CE della Commissione soltanto per le parti relative alle misure in favore di Tubacex, la Commissione ritiene che l'analisi delle misure accordate in favore di Tubacex fatta dalla Corte in relazione all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sia pienamente applicabile alla parte CECA della stessa decisione della Commissione per quel che riguarda le misure accordate in favore di Acería de Álava. Per salvaguardare i diritti della Spagna e di tutti gli altri interessati, la Commissione ha quindi segnalato, nel (ri)avviare il procedimento di indagine, che avrebbe riesaminato quella parte della precedente decisione nell'intento di revocarla parzialmente e di adottare una nuova decisione sulla base dell'ultima valutazione. Le osservazioni pervenute nell'ambito del procedimento confermano l'opportunità di questo approccio.

(21) La Commissione deve esaminare se ciascun elemento ritenuto incompatibile con il mercato comune, di cui all'articolo 1 della decisione 97/21/CECA, CE, costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 4, lettera c), del trattato CECA. In caso affermativo, la Commissione dovrà esaminarne la compatibilità con il mercato comune.

(22) Innanzitutto si dovrebbe notare che le imprese avevano già l'obbligazione preesistente di rimborsare i salari anticipati da Fogasa e di pagare i loro debiti per contributi previdenziali. Gli accordi in questione non hanno perciò creato nessun nuovo debito per le imprese nei confronti delle autorità pubbliche. Pertanto, negli accordi di rimborso del Fogasa e negli accordi di rinegoziazione del Fondo di previdenza sociale, lo Stato non ha agito da investitore pubblico il cui comportamento deve essere confrontato con quello di un investitore privato che colloca i suoi capitali nell'intento di realizzare utili, ma da creditore pubblico che, alla stregua di un creditore privato, cerca di ricuperare le somme che gli sono dovute. Di conseguenza, nel valutare l'aiuto di Stato contestato, la Commissione deve confrontare il tasso d'interesse di mora applicato ai debiti nei confronti del creditore pubblico con il tasso applicato ai debiti nei confronti dei creditori privati operanti in analoghe circostanze.

(23) Occorre rilevare, tuttavia, che determinate circostanze dei debitori e dei creditori potrebbero risultare problematiche per la determinazione di un comportamento idoneo comune dei creditori privati che cercano di ricuperare le somme loro dovute. Di conseguenza, la Commissione nell'effettuare la sua valutazione deve basarsi su un'analisi del comportamento dei creditori privati caso per caso.

(24) Nel presente caso, gli accordi distinti tra il Fogasa e le imprese e tra la previdenza sociale e le imprese non hanno concesso alle imprese un trattamento più generoso di quello ottenuto con l'accordo dei creditori privati dell'ottobre 1993.

(25) Le circostanze dei creditori privati non erano però quelle dei creditori pubblici a motivo del loro status, delle garanzie fornite, ecc. Pertanto la Commissione ritiene che siffatto approccio comparativo non costituisca, nel presente caso, un'applicazione corretta del test del "creditore privato" come definito dalla Corte, il quale, come successivamente sottolineato nella sentenza del 29 giugno 1999 nella causa DMT (C-256/97)(9), presuppone che il comportamento dei creditori pubblici sia da confrontare con quello di un ipotetico creditore privato che si trovi, quanto possibile, nella stessa situazione.

(26) La Commissione rileva che l'articolo 1108 del Codice civile spagnolo stabilisce che il tasso d'interesse legale è quello che si applica per compensare i danni quando il debitore è moroso e non è stato concordato nessun tasso d'interesse particolare. Inoltre, l'articolo 312 della legge commerciale spagnola stabilisce che, nel caso di prestiti in denaro ed in assenza di un accordo tra le parti, il debitore è tenuto a restituire il valore legale ("valor legal") del debito al momento in cui avviene il rimborso. Quindi il tasso d'interesse legale sarebbe il tasso più elevato che un creditore privato possa pensare di ottenere qualora persegua il ricupero del debito con mezzi legali.

(27) Di conseguenza, un creditore privato non avrebbe potuto ottenere dal debitore un tasso d'interesse di mora più elevato del tasso d'interesse legale come compenso per non aver perseguito il ricupero del debito con mezzi legali.

(28) Infine, andrebbero evidenziate le circostanze particolari in cui si trovavano le imprese all'epoca degli accordi di rinegoziazione con Fogasa e col Fondo di previdenza sociale. Si erano trovate in gravi difficoltà finanziarie che avevano determinato la sospensione dei rimborsi di tutti i debiti e seri dubbi circa la loro esistenza futura. Non procedendo all'esecuzione e provocando così la liquidazione della società, i creditori pubblici hanno agito in modo tale da massimizzare le prospettive di ricupero del debito.

(29) Alla luce di quanto precede, la Commissione può ammettere che nel presente caso particolare, rinegoziando il debito e applicando il tasso d'interesse legale ai debiti delle imprese, la Spagna cercasse di massimizzare il ricupero delle somme dovutele evitando perdite finanziarie. Pertanto la Spagna ha agito alla stregua di un ipotetico creditore privato, che si trovi nella stessa posizione nei confronti delle imprese.

Conclusione

(30) Alla luce di quanto precede, la nuova valutazione del presunto aiuto ritenuto incompatibile con il mercato comune dalla decisione 97/21/CECA, CE permette di concludere che gli accordi di rimborso tra Fogasa e Tubacex e gli accordi di rinegoziazione del debito tra la Previdenza sociale e Tubacex non costituiscono aiuti di Stato. La nuova valutazione porta alla stessa conclusione per gli accordi con Acería de Álava.

(31) Pertanto la Commissione ritiene di dover modificare di conseguenza la sua decisione 97/21/CECA, CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/21/CECA, CE è così modificata:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 1

Le misure sottoelencate, adottate dalla Spagna in favore della Compañía Española de Tubos por Extrusión (Tubacex) e dell'acciaieria Acería de Álava sua controllata, non costituiscono aiuti di Stato:

a) il contratto di credito del 10 luglio 1992 tra il Fondo di garanzia dei salari (Fogasa), Tubacex e Acería de Álava per un totale di 444327300 ESP a titolo di capitale, modificato dagli accordi dell'8 febbraio 1993 e del 16 febbraio 1994 (per un totale rispettivamente di 376194872 ESP e di 372000000 ESP);

b) il contratto di credito del 10 marzo 1994 tra Fogasa, Tubacex e Acería de Álava per un totale di 465727750 ESP a titolo di capitale, modificato dall'accordo del 3 ottobre 1994 per 469491521 ESP di capitale;

c) l'accordo del 25 marzo 1994 tra la Tesoreria della previdenza sociale e Acería de Álava per rinegoziare i debiti dell'importo di 274409604 ESP;

d) l'accordo del 12 aprile 1994 tra la Tesoreria della previdenza sociale e Tubacex per rinegoziare i debiti dell'importo di 1409957329 ESP."

2) L'articolo 2 è abrogato.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2000.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU L 338 del 28.12.1996, pag. 42.

(2) GU C 110 del 15.4.2000, pag. 12.

(3) GU L 8 dell'11.1.1997, pag. 14.

(4) GU L 362 del 31.12.1991, pag. 57.

(5) GU C 282 del 26.10.1995, pag. 3.

(6) Racc. 1999, pag. I-2459

(7) Cfr. nota 2.

(8) OBE 154 del 20.6.1994, pag. 20658.

(9) Racc. 1999, pag. I-3913.