32001D0114

Decisione della Commissione, del 15 novembre 2000, relativa al piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria carboniera nel Regno Unito per il periodo dal 17 aprile 2000 al 23 luglio 2002 (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 3709]

Gazzetta ufficiale n. L 043 del 14/02/2001 pag. 0027 - 0030


Decisione della Commissione

del 15 novembre 2000

relativa al piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria carboniera nel Regno Unito per il periodo dal 17 aprile 2000 al 23 luglio 2002

[notificata con il numero C(2000) 3709]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/114/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 8,

considerando quanto segue:

I

(1) Con lettera del 26 luglio 2000, il Regno Unito ha notificato un piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria carboniera, nonché un piano di aiuti intitolato "UK Coal Operating Aid Scheme", relativo al periodo che va dal 17 aprile 2000 al 23 luglio 2002 (denominato qui di seguito: "piano di ristrutturazione").

(2) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione formula un parere favorevole sulla conformità di detto piano con gli obiettivi generali e specifici della decisione, senza peraltro pronunciarsi sull'idoneità dei provvedimenti previsti a conseguire gli obiettivi.

II

(3) La ristrutturazione dell'industria carboniera, avviata nel Regno Unito fin dal 1994, ha/consentito effettivi progressi in termini di riduzione dei costi estrattivi. Per le miniere in sotterraneo i costi estrattivi sono passati, a prezzi costanti del 1999, da 49 GBP/t nel 1992 a meno di 32 GBP/t nel 1999: una riduzione complessiva pari al 35 %. Per le miniere a cielo aperto, che nel 1999 rappresentavano una produzione di carbone di 15 milioni di tonnellate, su un totale di 36 milioni di tonnellate, i costi estrattivi a prezzi costanti hanno registrato una riduzione del 35 %, che li ha portati nel 1999 a 26 GBP/t.

(4) Ciononostante vari fattori potrebbero condurre ineluttabilmente alla chiusura, a brevissimo termine, di alcune miniere, per esempio il crollo brusco dei prezzi del carbone sul mercato mondiale sopravvenuto nel 1999 e la scadenza della moratoria imposta dalle autorità del Regno Unito sulla costruzione di centrali a gas. Anche la stipulazione, alla fine del 2000, di nuovi contratti di fornitura di carbone con le centrali elettriche potrebbe mettere in difficoltà i produttori di carbone. In effetti, l'evoluzione dei prezzi dell'elettricità li obbligherà presumibilmente ad accettare in futuro di vendere il carbone a prezzi meno vantaggiosi. Infine il corso della sterlina ha contribuito a rendere più interessante il prezzo del carbone importato nel Regno Unito, mentre le esportazioni del carbone estratto nel paese diventavano meno competitive.

(5) Il settore carbonifero del Regno Unito attraversa pertanto una situazione di grave crisi, che dovrebbe però avere carattere temporaneo. Le autorità del paese fanno infatti rilevare che i prezzi del carbone sul mercato mondiale stanno manifestando una netta tendenza al rialzo e che, d'altra parte, dovrebbero svanire progressivamente le incertezze suscitate dai nuovi contratti di fornitura di carbone con le centrali elettriche e dalla scadenza dalla moratoria sulla costruzione delle centrali a gas.

Pur se a carattere temporaneo, tali problemi rischiano di causare, a brevissimo termine, la scomparsa di varie unità di produzione che, benché redditizie a lungo termine, non saranno in grado di sormontare i problemi attuali senza adeguate misure di ristrutturazione.

III

(6) Il piano di ristrutturazione notificato alla Commissione prevede l'erogazione di aiuti in tre rate, da versarsi esclusivamente fra il 17 aprile 2000 e il 23 luglio 2002, data di scadenza del trattato CECA. Detti aiuti potranno essere adibiti esclusivamente al conguaglio delle perdite di esercizio per il carbone estratto durante il periodo considerato. Sulla totalità di tale periodo, il Regno Unito potrà erogare un importo totale non superiore a 110 milioni di GBP.

(7) L'obiettivo del piano di ristrutturazione del Regno Unito è che le unità di produzione in grado di dimostrare che, negli anni precedenti la domanda di aiuti, hanno migliorato la redditività, riducendo i costi effettivi, riducano ulteriormente e significativamente tali costi entro il 2002. Il piano che tali unità presenteranno alle autorità del Regno Unito dovrà includere dati relativi alle condizioni di sfruttamento almeno fino alla metà del 2004. Gli aiuti che le autorità del Regno Unito propongono di versare sono destinati a fornire un sostegno temporaneo, durante tale periodo di ristrutturazione, ad unità di produzione redditizie a lungo termine, dal punto di vista economico e finanziario. Gli aiuti dovranno permettere a tali unità di produzione di migliorare la redditività, per arrivare, a termine, ad essere competitive con il carbone importato. Sono dunque escluse le unità di produzione il cui sfruttamento non è giustificato dal punto di vista economico e che continueranno ad essere deficitarie anche quando si sarà attenuato l'effetto dei problemi illustrati al considerando 4.

(8) Nel contesto del piano di ristrutturazione potranno essere erogati pertanto esclusivamente aiuti al funzionamento a norma del disposto dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA.

In effetti il Regno Unito intende riservare gli aiuti a unità produttive che possano essere competitive con i prezzi del carbone sul mercato mondiale alla scadenza del regime di aiuti previsto dalla decisione n. 3632/93/CECA, cioè il 23 luglio 2002. Oltre tale data, le unità produttive che avranno fruito di aiuti dovranno essere in grado di proseguire l'attività senza alcun sostegno finanziario dei pubblici poteri. Per pervenire a tale competitività, il Regno Unito considera che i costi di produzione dovranno situarsi, di norma, fra 25 e 28,75 GBP/t.

(9) L'entità della compressione dei costi estrattivi, condizione per l'erogazione degli aiuti, sarà funzione dell'attuale livello di tali costi, e più precisamente del divario tra il costo di produzione attuale e l'obiettivo di 25-28,5 GBP/t. In altri termini, la compressione dei costi produttivi dovrà essere tanto più significativa quanto sarà grande l'attuale divario che separa l'unità di produzione da una capacità di competitività totale sul mercato mondiale.

(10) L'importo dell'aiuto è limitato alla copertura del divario fra il costo di produzione e il prezzo di vendita, ma non può superare 75 milioni di GBP per impresa nel periodo compreso fra il 17 aprile 2000 e il 23 luglio 2002. Il piano di ristrutturazione notificato dal Regno Unito prevede inoltre i metodi di calcolo che dovranno essere applicati, per limitare gli interventi finanziari dello Stato alle categorie di carbone che possono fruire di aiuti. Questi saranno infatti riservati alle vendite di carbone destinate esclusivamente alla produzione di elettricità e a fini industriali.

(11) Le sovvenzioni potranno essere destinate a forniture di carbone relative sia a contratti in essere che a contratti nuovi. Sarà istituito un gruppo di esperti indipendenti, che valuterà quali dei contratti stipulati con decorrenza dal 1o gennaio 2000 entrino in linea di conto per un aiuto di Stato. Il gruppo sarà più particolarmente incaricato di determinare il prezzo che l'acquirente avrebbe pagato se avesse importato il carbone invece di acquistare, nel quadro del contratto esaminato, carbone prodotto nel Regno Unito ("import parity price"). Gli esperti dovranno tener conto della qualità del carbone, dei costi di trasporto, delle condizioni del mercato al momento della stipulazione del contratto e di qualsiasi altro elemento che ritengano necessario, affinché il prezzo di riferimento che determineranno ("import parity price") possa essere paragonabile ai prezzi indicati nel contratto.

Conformemente al piano di ristrutturazione notificato dal Regno Unito, se il prezzo di riferimento determinato dal gruppo di esperti per il carbone importato è superiore al prezzo indicato nel contratto di fornitura, l'importo dell'aiuto sarà limitato al divario fra i costi di produzione e il prezzo di riferimento calcolato dagli esperti.

IV

(12) A norma dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, gli Stati membri che prevedono di concedere aiuti al funzionamento ad imprese carboniere trasmettono preliminarmente alla Commissione un piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione per il miglioramento della redditività di dette imprese, che sarà realizzato mediante la riduzione dei costi di produzione.

Il piano di ristrutturazione proposto dal Regno Unito risponde a tale condizione. A norma dei precedenti considerando da 7 a 9, gli aiuti sono riservati ad unità produttive che dovrebbero, in linea di massima, essere redditizie ma che, temporaneamente, non sono competitive nei confronti del carbone importato, a causa di circostanze non dipendenti dalle condizioni di gestione e di sfruttamento. Le unità produttive che intenderanno fruire di tali aiuti dovranno impegnarsi al fine di ridurre, entro il luglio 2002, i costi di produzione ad un livello che permetta loro di proseguire l'attività senza ulteriori interventi dei pubblici poteri.

Gli obiettivi del piano di ristrutturazione notificato alla Commissione - un'industria carboniera pienamente competitiva nei confronti del carbone importato - vanno oltre le condizioni imposte dalla decisione n. 3632/93/CECA, che, per la concessione degli aiuti al funzionamento, impone esclusivamente il "miglioramento" della redditività, per ottenere la degressività degli aiuti(2).

(13) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti al funzionamento devono concorrere al conseguimento di nuovi progressi verso la redditività, onde ottenere la degressività degli aiuti.

L'obiettivo del piano di ristrutturazione notificato dal Regno Unito, che deve restare temporaneo, consiste nel ristabilire, prima della scadenza del regime di aiuti previsti dalla decisione n. 3632/93/CECA, un'industria carboniera pienamente competitiva nei confronti del carbone importato, senza aiuti di Stato. È pertanto soddisfatta la condizione dell'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino.

(14) L'applicazione del nuovo piano di aiuti del Regno Unito, inoltre, non è in contraddizione con l'obiettivo della degressività degli aiuti, sul quale si fonda il regime previsto dalla decisione n. 3632/93/CECA. La condizione della degressività degli aiuti, infatti, dev'essere esaminata alla luce dei criteri determinanti che permettono la concessione degli aiuti al funzionamento, e che sono soddisfatti dal piano di ristrutturazione proposto dal Regno Unito. Il miglioramento della redditività dell'industria carboniera grazie alla riduzione dei costi. La decisione n. 3632/93/CECA non può inoltre essere interpretata in un senso che comporterebbe la penalizzazione degli Stati membri che hanno fatto il possibile per tentare di procedere alla ristrutturazione dell'industria carboniera senza aiuti di Stato, ma che sono ora costretti ad affrontare una congiuntura che non avevano potuto prevedere e che mette - temporaneamente - la loro industria in pericolo.

(15) Il piano di ristrutturazione determina con precisione i criteri che saranno presi in considerazione nell'esame delle domanda di aiuti. Tali criteri, la definizione di essi, ma anche le procedure di esame e controllo a posteriori degli aiuti erogati, confermano le conclusioni tratte dall'esame degli obiettivi del piano: gli aiuti previsti dal Regno Unito soddisfano al disposto della decisione n. 3632/93/CECA in materia di aiuti al funzionamento. Le informazioni che le imprese dovranno fornire soddisfano inoltre alle disposizioni della decisione n. 341/94/CECA della Commissione, dell'8 febbraio 1994, recante applicazione della decisione n. 3632/93/CECA(3).

(16) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti al funzionamento sono destinati alla copertura del divario tra il costo di produzione e il prezzo di vendita risultante dalla libera accettazione da parte dei contraenti delle condizioni dominanti nel mercato mondiale.

L'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino, stabilisce inoltre che l'importo per tonnellata dell'aiuto al funzionamento non può dar luogo a prezzi per il carbone comunitario inferiori a quelli praticati per i carboni di analoga qualità dei paesi terzi.

Il regime proposto nel piano di ristrutturazione notificato dal Regno Unito, che prevede l'esistenza di un gruppo di esperti incaricato di esaminare i contratti di fornitura di carbone, e più precisamente i prezzi convenuti in tali contratti, costituisce un provvedimento che dovrebbe contribuire al rispetto delle disposizioni di cui sopra (cfr. precedente considerando 11). L'istituzione di tale gruppo di esperti non esclude peraltro che il Regno Unito prenda altri provvedimenti intesi a garantire che gli aiuti versati siano pienamente conformi a tali disposizioni.

Il piano di ristrutturazione indica che i lavori del gruppo dovranno svolgersi in modo aperto e trasparente, compatibilmente con il rispetto del segreto commerciale delle parti che non hanno presentato domanda di aiuti nel quadro del piano di ristrutturazione. Le raccomandazioni formulate dal gruppo dovranno essere rese pubbliche. La Commissione considera che l'applicazione di tali principi, che ispireranno i lavori del gruppo di esperti, è fondamentale, per evitare il rischio di distorsioni di concorrenza, tanto fra i produttori che fra gli utilizzatori del carbone.

Il Regno Unito avrà cura che tutte le parti interessate abbiano la possibilità di formulare commenti o osservazioni sui lavori del gruppo. Il gruppo terrà conto di tutte le osservazioni che gli saranno presentate.

(17) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti dovranno essere iscritti nei bilanci pubblici, nazionali, regionali o locali del Regno Unito o inserirsi in meccanismi strettamente equivalenti.

(18) La Commissione rammenta uno degli obiettivi fondamentali del regime previsto dalla decisione n. 3632/93/CECA: gli aiuti di Stato all'industria carboniera non devono dar adito a distorsioni di concorrenza né a discriminazioni fra i produttori di carbone, fra gli acquirenti o fra gli utilizzatori comunitari.

V

(19) A norma dell'articolo 9 della decisione n. 3632/93/CECA, il Regno Unità notificherà tutti i provvedimenti di natura finanziaria che intende prendere a favore dell'industria carboniera per un anno determinato. Saranno notificati contemporaneamente tutti i dati relativi a tali interventi, le ragioni che li hanno motivati, la portata e il collegamento con il piano di ristrutturazione notificato alla Commissione il 26 luglio 2000. Le informazioni comunicate corrisponderanno specificamente a tutte le disposizioni stabilite dalla decisione n. 341/94/CECA, e segnatamente al formulario B dell'allegato 3 di tale decisione.

L'approvazione della Commissione, prevista all'articolo 9 della decisione n. 3632/93/CECA, implica che le imprese carboniere inoltrino la domanda di aiuti alle autorità competenti del Regno Unito in un preciso momento, affinché tutti i provvedimenti previsti per un determinato periodo possano essere notificati contemporaneamente alla Commissione.

(20) A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, di detta decisione, in caso di decisione negativa ogni versamento anticipato rispetto all'autorizzazione della Commissione dovrà essere integralmente restituito dall'impresa destinataria e sarà considerato in ogni caso un vantaggio anomalo, concesso sotto forma di un ingiustificato anticipo di tesoreria e come tale dovrà essere rimborsato dal beneficiario al tasso di mercato.

(21) Entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno Il Regno Unito notificherà l'importo di aiuti effettivamente versati nel corso dell'esercizio precedente, comunicando le regolarizzazioni eventualmente intervenute rispetto agli importi precedentemente notificati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano di ammodernamento, di razionalizzazione, di ristrutturazione e il piano di aiuti intitolato "UK Coal Operating Aid Scheme", notificati alla Commissione dal Regno Unito il 26 luglio 2000, sono conformi agli obiettivi e ai criteri definiti dalla decisione n. 3632/93/CECA.

Articolo 2

A norma dell'articolo 9 della decisione n. 3632/93/CECA, il Regno Unito notifica alla Commissione tutti i provvedimenti di natura finanziaria che intende prendere a favore dell'industria carboniera nel corso di un anno determinato.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2000.

Per la Commissione

Loyola De Palacio

Vicepresidente

(1) GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.

(2) Cfr. In proposito anche la sentenza del tribunale di prima istanza del 9 settembre 1999, causa T-110/98, RJB Mining contro Commissione, Racc. II-2585, e più precisamene il punto 103.

(3) GU L 49 del 19.2.1994, pag. 1.