32001D0101

2001/101/CE: Decisione del Consiglio, del 5 dicembre 2000, riguardante l'approvazione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e ciascuno dei paesi dell'EFTA che concedono preferenze tariffarie nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera) che prevede che le merci in cui è incorporato un elemento di origine norvegese o svizzera siano trattate al momento dell'immissione sul territorio doganale della Comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitaria (accordo reciproco)

Gazzetta ufficiale n. L 038 del 08/02/2001 pag. 0024 - 0024


Decisione del Consiglio

del 5 dicembre 2000

riguardante l'approvazione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e ciascuno dei paesi dell'EFTA che concedono preferenze tariffarie nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera) che prevede che le merci in cui è incorporato un elemento di origine norvegese o svizzera siano trattate al momento dell'immissione sul territorio doganale della Comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitaria (accordo reciproco)

(2001/101/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

visto il disposto dell'articolo 66, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(1),

considerando quanto segue:

(1) Per consentire il rilascio di certificati d'origine sostitutivi "modulo A" da parte delle autorità doganali della Comunità europea, della Svizzera e della Norvegia al fine, in particolare, di facilitare la circolazione delle merci originarie di paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze generalizzate concesse dalla Comunità europea, dalla Svizzera e dalla Norvegia, appare necessario concludere un accordo tra la Comunità europea, la Svizzera e la Norvegia affinché riconoscano reciprocamente le loro componenti come originarie dei suddetti paesi in via di sviluppo nel quadro delle norme previste per il cumulo bilaterale dell'origine.

(2) In seguito all'autorizzazione concessa dal Consiglio alla Commissione il 29 marzo 1996, tra la Comunità europea, la Svizzera e la Norvegia si sono tenuti a tal fine dei negoziati, i quali hanno condotto a un accordo in forma di scambio di lettere che la Comunità ha interesse ad approvare,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e ciascuno dei paesi dell'EFTA che concedono preferenze tariffarie nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera) che prevede che le merci in cui è incorporato un elemento di origine norvegese o svizzera sono trattate al momento dell'immissione sul territorio doganale della Comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitario (accordo reciproco) è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere al fine di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica prevista dall'accordo in forma di scambio di lettere.

Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. Pierret

(1) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 (GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1).