2001/66/CE: Decisione della Commissione, del 23 gennaio 2001, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 128]
Gazzetta ufficiale n. L 022 del 24/01/2001 pag. 0039 - 0040
Decisione della Commissione del 23 gennaio 2001 recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana [notificata con il numero C(2001) 128] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/66/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(1), modificata dalla decisione 2001/4/CE(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE(3), prevede che i prodotti dell'acquacoltura siano inclusi nei piani di sorveglianza per la ricerca dei residui dei medicinali veterinari. (2) Inoltre, l'allegato della decisione 2000/159/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio(4), modificata da ultimo dalla decisione 2000/675/CE(5), elenca i paesi terzi che hanno presentato un piano in cui sono indicate le garanzie offerte in materia di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE. (3) Pertanto, qualora le garanzie di cui al presente considerando non siano fornite, le importazioni di prodotti dell'acquacoltura non sono autorizzate, anche se esse si svolgono conformemente alle disposizioni della direttiva 91/493/CE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(6), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(7). (4) È necessario modificare la decisione 97/296/CE della Commissione(8), modificata dalla decisione 2001/40/CE(9), che elenca i paesi e i territori dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, al fine di inserire il requisito in base al quale l'importazione di prodotti dell'acquacoltura è autorizzata unicamente in provenienza dai paesi terzi elencati in entrambe le decisioni 97/296/CE e 2000/159/CE. (5) Tuttavia, poiché la decisione 95/328/CE della Commissione, del 25 luglio 1995, che stabilisce la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca provenienti dai paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica(10), modificata da ultimo dalla decisione 2001/67/CE(11), stabilisce un periodo di transizione per l'aggiornamento del modello di certificato sanitario, è necessario prevedere una deroga all'applicazione della decisione 2000/159/CE relativamente ai prodotti dell'acquacoltura per la durata del suddetto periodo di transizione. (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 97/296/CE è modificata come segue: 1) All'articolo 2 è aggiunto un nuovo paragrafo 3: "3. In aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono ad accertare che i prodotti dell'acquacoltura, definiti all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 91/493/CEE del Consiglio e destinati sotto qualsiasi forma all'alimentazione umana, siano importati unicamente dai paesi terzi inclusi nell'allegato della presente decisione e nell'allegato della decisione 2000/159/CE della Commissione in quanto paesi che dispongono di un piano di sorveglianza per la ricerca dei residui approvato per il settore dell'acquacoltura." 2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Articolo 3 In deroga alla decisione 2000/159/CE della Commissione e all'articolo 2, paragrafo 3, della presente decisione, gli Stati membri, qualora importino prodotti della pesca provenienti da paesi elencati nella parte II dell'allegato alla presente decisione e sino alla data di entrata in vigore del modello di certificato sanitario previsto nella decisione 2001/67/CE della Commissione(12), accettano le partite di prodotti della pesca accompagnate dal modello di certificato sanitario stabilito dalla decisione 95/328/CE." Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2001. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. (2) GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21. (3) GU L 125 del 25.5.1996, pag. 10. (4) GU L 51 del 24.2.2000, pag. 30. (5) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 63. (6) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 13. (7) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31. (8) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. (9) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 75. (10) GU L 191 del 12.8.1995, pag. 32. (11) Vedi pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale. (12) GU L 22 del 24.1.2001, pag. 41.