2001/40/CE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2000, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 4086]
Gazzetta ufficiale n. L 010 del 13/01/2001 pag. 0075 - 0077
Decisione della Commissione del 22 dicembre 2000 recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana [notificata con il numero C(2000) 4086] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/40/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di peasi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(1), modificata da ultimo dalla decisione 98/603/CE(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La decisione 97/296/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2000/674/CE(4), elenca i paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. La parte I dell'allegato elenca i nomi dei paesi e territori oggetto di una specifica decisione e la parte seconda quelli conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE. (2) Le decisioni della Commissione 2001/36/CE(5) e 2001/39/CE(6) fissano condizioni specifiche di importazione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari rispettivamente della Giamaica e della Repubblica ceca. La Giamaica e la Repubblica ceca devono essere pertanto aggiunte alla parte I dell'allegato. (3) La gravità delle carenze constatate nel corso di un'ispezione effettuata a Saint Vincent e Grenadine non consente di autorizzare le importazioni di prodotti della pesca da tale paese, che deve essere pertanto depennato dall'elenco dell'allegato. (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato alla presente decisione sostituisce l'allegato alla decisione 97/296/CE. Articolo 2 La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2000. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. (2) GU L 289 del 28.10.1998, pag. 36. (3) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. (4) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 59. (5) Vedi pagina 59 della presente Gazzetta ufficiale. (6) Vedi pagina 68 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO ELENCO DEI PAESI TERZI DAI QUALI È AUTORIZZATA L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA, SOTTO QUALSIASI FORMA, DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA I. Paesi e territori oggetto di una specifica decisione in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio AL- ALBANIA AR- ARGENTINA AU- AUSTRALIA BD- BANGLADESH BR- BRASILE CA- CANADA CI- COSTA D'AVORIO CL- CILE CN- CINA CO- COLOMBIA CU- CUBA CZ- REPUBBLICA CECA EC- ECUADOR EE- ESTONIA FK- ISOLE FALKLAND FO- ISOLE FÆRØER GH- GHANA GM- GAMBIA GT- GUATEMALA ID- INDONESIA IN- INDIA IR- IRAN JM- GIAMAICA JP- GIAPPONE KR- COREA DEL SUD LT- LITUANIA LV- LETTONIA MA- MAROCCO MG- MADAGASCAR MR- MAURITANIA MU- MAURIZIO MV- MALDIVE MX- MESSICO MY- MALAYSIA NA- NAMIBIA NG- NIGERIA NZ- NUOVA ZELANDA OM- OMAN PA- PANAMA PE- PERÙ PH- FILIPPINE PK- PAKISTAN PL- POLONIA RU- RUSSIA SC- SEICELLE SG- SINGAPORE SN- SENEGAL TH- TAILANDIA TN- TUNISIA TW- TAIWAN TZ- TANZANIA UY- URUGUAY VE- VENEZUELA VN- VIETNAM YE- YEMEN ZA- SUDAFRICA II. Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio AG- ANTIGUA E BARBUDA(1) AN- ANTILLE OLANDESI AO- ANGOLA AZ- AZRBAGIAN(2) BJ- BENIN BS- BAHAMAS BY- BELARUS BZ- BELIZE CH- SVIZZERA CM- CAMERUN CR- COSTA RICA CY- CIPRO DZ- ALGERIA ER- ERITREA FJ- FIGI GA- GABON GD- GRENADA GL- GROENLANDIA GN- GUINEA CONAKRY HK- HONG KONG HN- HONDURAS HR- CROAZIA HU- UNGHERIA(3) IL- ISRAELE KE- KENYA LK- SRI LANKA MM- MYANMAR MT- MALTA MZ- MOZAMBICO NC- NUOVA CALEDONIA NI- NICARAGUA PF- POLINESIA FRANCESE PG- PAPUA NUOVA GUINEA PM- SAINT PIERRE E MIQUELON RO- ROMANIA SB- ISOLE SALOMONE SH- SANT'ELENA SI- SLOVENIA SR- SURINAME TG- TOGO TR- TURCHIA UG- UGANDA US- STATI UNITI D'AMERICA ZW- ZIMBABWE (1) Autorizzato unicamente per le importazioni di pesce fresco. (2) Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale. (3) Autorizzato unicamente per l'importazione di animali vivi destinati al consumo umano diretto.