32001D0040

2001/40/CE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2000, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 4086]

Gazzetta ufficiale n. L 010 del 13/01/2001 pag. 0075 - 0077


Decisione della Commissione

del 22 dicembre 2000

recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana

[notificata con il numero C(2000) 4086]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/40/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di peasi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(1), modificata da ultimo dalla decisione 98/603/CE(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/296/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2000/674/CE(4), elenca i paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. La parte I dell'allegato elenca i nomi dei paesi e territori oggetto di una specifica decisione e la parte seconda quelli conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE.

(2) Le decisioni della Commissione 2001/36/CE(5) e 2001/39/CE(6) fissano condizioni specifiche di importazione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari rispettivamente della Giamaica e della Repubblica ceca. La Giamaica e la Repubblica ceca devono essere pertanto aggiunte alla parte I dell'allegato.

(3) La gravità delle carenze constatate nel corso di un'ispezione effettuata a Saint Vincent e Grenadine non consente di autorizzare le importazioni di prodotti della pesca da tale paese, che deve essere pertanto depennato dall'elenco dell'allegato.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla presente decisione sostituisce l'allegato alla decisione 97/296/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

(2) GU L 289 del 28.10.1998, pag. 36.

(3) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21.

(4) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 59.

(5) Vedi pagina 59 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) Vedi pagina 68 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

ELENCO DEI PAESI TERZI DAI QUALI È AUTORIZZATA L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA, SOTTO QUALSIASI FORMA, DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

I. Paesi e territori oggetto di una specifica decisione in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio

AL- ALBANIA

AR- ARGENTINA

AU- AUSTRALIA

BD- BANGLADESH

BR- BRASILE

CA- CANADA

CI- COSTA D'AVORIO

CL- CILE

CN- CINA

CO- COLOMBIA

CU- CUBA

CZ- REPUBBLICA CECA

EC- ECUADOR

EE- ESTONIA

FK- ISOLE FALKLAND

FO- ISOLE FÆRØER

GH- GHANA

GM- GAMBIA

GT- GUATEMALA

ID- INDONESIA

IN- INDIA

IR- IRAN

JM- GIAMAICA

JP- GIAPPONE

KR- COREA DEL SUD

LT- LITUANIA

LV- LETTONIA

MA- MAROCCO

MG- MADAGASCAR

MR- MAURITANIA

MU- MAURIZIO

MV- MALDIVE

MX- MESSICO

MY- MALAYSIA

NA- NAMIBIA

NG- NIGERIA

NZ- NUOVA ZELANDA

OM- OMAN

PA- PANAMA

PE- PERÙ

PH- FILIPPINE

PK- PAKISTAN

PL- POLONIA

RU- RUSSIA

SC- SEICELLE

SG- SINGAPORE

SN- SENEGAL

TH- TAILANDIA

TN- TUNISIA

TW- TAIWAN

TZ- TANZANIA

UY- URUGUAY

VE- VENEZUELA

VN- VIETNAM

YE- YEMEN

ZA- SUDAFRICA

II. Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio

AG- ANTIGUA E BARBUDA(1)

AN- ANTILLE OLANDESI

AO- ANGOLA

AZ- AZRBAGIAN(2)

BJ- BENIN

BS- BAHAMAS

BY- BELARUS

BZ- BELIZE

CH- SVIZZERA

CM- CAMERUN

CR- COSTA RICA

CY- CIPRO

DZ- ALGERIA

ER- ERITREA

FJ- FIGI

GA- GABON

GD- GRENADA

GL- GROENLANDIA

GN- GUINEA CONAKRY

HK- HONG KONG

HN- HONDURAS

HR- CROAZIA

HU- UNGHERIA(3)

IL- ISRAELE

KE- KENYA

LK- SRI LANKA

MM- MYANMAR

MT- MALTA

MZ- MOZAMBICO

NC- NUOVA CALEDONIA

NI- NICARAGUA

PF- POLINESIA FRANCESE

PG- PAPUA NUOVA GUINEA

PM- SAINT PIERRE E MIQUELON

RO- ROMANIA

SB- ISOLE SALOMONE

SH- SANT'ELENA

SI- SLOVENIA

SR- SURINAME

TG- TOGO

TR- TURCHIA

UG- UGANDA

US- STATI UNITI D'AMERICA

ZW- ZIMBABWE

(1) Autorizzato unicamente per le importazioni di pesce fresco.

(2) Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.

(3) Autorizzato unicamente per l'importazione di animali vivi destinati al consumo umano diretto.