2001/37/CE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2000, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di gasteropodi marini originari della Giamaica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 4080]
Gazzetta ufficiale n. L 010 del 13/01/2001 pag. 0064 - 0065
Decisione della Commissione del 22 dicembre 2000 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di gasteropodi marini originari della Giamaica [notificata con il numero C(2000) 4080] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/37/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), considerando quanto segue: (1) Un esperto della Commissione ha effettuato un'ispezione in Giamaica per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione di gasteropodi marini destinati alla Comunità. (2) In conformità dell'articolo 1 della direttiva 91/492/CEE, escluse le disposizioni in materia di purificazione, la presente direttiva si applica agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini. (3) Le disposizioni della legislazione della Giamaica attribuiscono alla "Veterinary Services Division (VSD) of the Ministry of Agriculture" il compito di effettuare l'ispezione sanitaria dei gasteropodi marini nonché di sorvegliare le condizioni di igiene e di salubrità della loro produzione. Le suddette disposizioni conferiscono alla VSD il potere di autorizzare o vietare la raccolta di gasteropodi marini in determinate zone. (4) In Giamaica la VSD e i suoi laboratori sono in grado di vigilare sull'effettiva applicazione della legislazione in vigore. (5) Le competenti autorità della Giamaica si sono impegnate a comunicare regolarmente e celermente alla Commissione informazioni sull'eventuale presenza di plancton contenente tossine nelle zone di raccolta. (6) Le competenti autorità della Giamaica hanno fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato della direttiva 91/492/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione, il riconoscimento dei centri di spedizione e di depurazione, i controlli sanitari e la sorveglianza della produzione. (7) In conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), sub ii), della direttiva 91/492/CEE, è necessario delimitare le zone di produzione nelle quali i gasteropodi marini possono essere prelevati e dalle quali possono essere importati. Tale delimitazione deve essere effettuata sulla base di una comunicazione della VSD alla Commissione. La VSD deve pertanto garantire l'osservanza delle condizioni previste a tal fine all'articolo 9, punto 3, della direttiva 91/492/CEE. Essa è tenuta a comunicare alla Commissione qualsiasi cambiamento relativamente al riconoscimento delle zone di produzione. (8) La Giamaica può figurare nell'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 91/492/CEE, con riguardo ai gasteropodi marini. (9) La Giamaica desidera esportare nella Comunità gasteropodi marini congelati. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), oltre ai requisiti previsti dalla direttiva 91/492/CEE, i prodotti di cui trattasi devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla direttiva 91/493/CEE. A tal fine è necessario designare le zone di produzione nelle quali i gasteropodi marini possono essere raccolti e dalle quali possono essere esportati nella Comunità. Inoltre, la decisione 2001/36/CE, del 22 dicembre 2000, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Giamaica(3) fissa l'elenco degli stabilimenti in provenienza dai quali devono essere autorizzate le importazioni nonché il modello di certificato sanitario che deve scortare le importazioni. (10) Le condizioni particolari d'importazione si applicano salve restando le decisioni adottate in applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura(4), modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE(5). (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La "Veterinary Services Division (VSD) of the Ministry of Agriculture" è l'autorità competente nella Giamaica per la verifica e la certificazione della conformità dei gasteropodi marini con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE. Articolo 2 I gasteropodi marini originari della Giamaica e destinati al consumo umano devono provenire dalle zone di produzione autorizzate elencate nell'allegato della presente decisione. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore dopo 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2000. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1. (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31. (3) Vedi pagina 59 della presente Gazzetta ufficiale. (4) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. (5) GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>