32001D0024

2001/24/CE: Decisione della Commissione, del 27 dicembre 2000, che modifica la decisione 2000/504/CE recante misure transitorie relative agli esami per l'accertamento della tubercolosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 4141]

Gazzetta ufficiale n. L 006 del 11/01/2001 pag. 0014 - 0015


Decisione della Commissione

del 27 dicembre 2000

che modifica la decisione 2000/504/CE recante misure transitorie relative agli esami per l'accertamento della tubercolosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2000) 4141]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/24/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE(2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2000/504/CE della Commissione(3), ha istituito misure transitorie relative agli esami per l'accertamento della tubercolosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE.

(2) Alcuni Stati membri non sono ufficialmente indenni dalla tubercolosi e dalla brucellosi dei bovini e non hanno ancora completato l'installazione di una rete di sorveglianza oppure tale rete non è stata ancora approvata secondo la procedura prevista all'articolo 17 della direttiva 64/432/CEE.

(3) A partire dal 1o gennaio 2001 le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 64/432/CEE non sono più applicabili. È quindi opportuno autorizzare a determinate condizioni, fintanto che non sia approvata la rete di sorveglianza o non sia stata raggiunta la qualifica di ufficialmente indenne e comunque per un periodo transitorio che scada al più tardi il 1o maggio 2002, una deroga alle prescrizioni in materia di esami per l'accertamento della tubercolosi e della brucellosi su ogni singolo bovino destinato ad essere spedito a partire da alcuni Stati membri.

(4) Ai fini della certezza giuridica è opportuno riunire in una sola decisione tutte le misure transitorie adottate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE. Occorre pertanto modificare in conformità la decisione 2000/504/CE.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/504/CE è modificata come segue:

1) Il titolo della decisione è sostituito dal testo seguente:

"Decisione 2000/504/CE della Commissione, del 25 luglio 2000, recante misure transitorie nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio".

2) È inserito il nuovo articolo 3 seguente:

"Articolo 3

In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 64/432/CEE, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio di bovini di età inferiore a 30 mesi, destinati alla produzione di carne, che non siano stati sottoposti agli esami richiesti all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b) di cui sopra, alle seguenti condizioni:

1) gli animali

- provengono dagli Stati membri elencati nell'allegato,

- provengono da aziende ufficialmente indenni da tubercolosi e da brucellosi,

- sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello 1 dell'allegato F, della direttiva 64/432/CEE con il paragrafo 7 della sezione A debitamente compilato.

2) Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione hanno preso i provvedimenti opportuni per garantire che gli animali soddisfino i requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE.

3) Lo Stato membro o la regione di spedizione ha almeno la stessa qualifica sanitaria, per quanto riguarda la tubercolosi e la brucellosi dei bovini, dello Stato membro o della regione di destinazione.

4) Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione adottano tutte le misure necessarie per tenere gli animali di cui al punto 1 sotto la loro sorveglianza fino al momento della macellazione. Tale sorveglianza comprende almeno ispezioni regolari delle aziende di destinazione, esami per la ricerca della tubercolosi bovina e il prelievo di campioni destinati ad esami di laboratorio per la ricerca della brucellosi degli animali in conformità a quanto disposto, rispettivamente, nelle parti I e II dell'allegato della direttiva 64/432/CEE.

5) Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione adottano le misure opportune per prevenire efficacemente qualsiasi contagio degli allevamenti indigeni."

3) Gli articoli 3 e 4 diventano rispettivamente articoli 4 e 5.

4) Nel titolo dell'allegato sono soppressi i termini "di cui all'articolo 1".

5) Nell'allegato sono aggiunti i termini "- Belgio" e "- Spagna".

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2) GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35.

(3) GU L 201 del 9.8.2000, pag. 6.