2001/20/CE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2000, che modifica la decisione 98/128/CE recante approvazione del programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia della Spagna relativo al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 [notificata con il numero C(2000) 4009]
Gazzetta ufficiale n. L 005 del 10/01/2001 pag. 0008 - 0009
Decisione della Commissione del 21 dicembre 2000 che modifica la decisione 98/128/CE recante approvazione del programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia della Spagna relativo al periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 [notificata con il numero C(2000) 4009] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (2001/20/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca(1), in particolare gli articoli 5 e 6, vista la decisione 97/413/CE del Consiglio, del 26 giugno 1997, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) La decisione 98/128/CE della Commissione, del 16 dicembre 1997, recante approvazione del programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia della Spagna relativo al periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001(3) stabilisce gli obiettivi in termini di capacità per ogni segmento della flotta peschereccia. (2) Per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, diverse dai pescherecci con reti da traino gli obiettivi in termini di capacità sono fissati al livello corrispondente agli obiettivi del POP III. (3) L'articolo 3 della decisione 97/413/CE prevede che la capacità complessiva per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, diverse dai pescherecci con reti da traino, possa essere aumentata, per il periodo fino al 31 dicembre 2001, oltre il livello del 1o gennaio 1997 o oltre il livello corrispondente agli obiettivi del POP III nell'ambito dei programmi di miglioramento della sicurezza della navigazione in mare. (4) La potenza motrice di numerose di queste imbarcazioni della flotta spagnola dev'essere aumentata per consentire un margine sufficiente di sicurezza in caso di condizioni atmosferiche avverse. (5) Le autorità spagnole attueranno pertanto un programma di sostituzione dei motori al quale gli armatori verranno invitati a partecipare su base volontaria. (6) Le modalità di questo programma sono state comunicate alla Commissione. (7) Gli obiettivi, in termini di potenza, del segmento interessato debbono essere modificati per tener conto dell'incremento della potenza motrice del segmento. (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La tabella degli obiettivi del programma di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia della Spagna relativo al periodo dal 1997 al 2001 che figura nell'allegato della presente decisione, comprese le note in calce, abroga e sostituisce la tabella che figura nell'allegato della decisione 98/128/CE. Articolo 2 Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. (2) GU L 175 del 30.7.1997, pag. 27. (3) GU L 39 del 12.2.1998, pag. 59. ALLEGATO Spagna >SPAZIO PER TABELLA>