2001/16/CE: Decisione della Commissione, del 12 luglio 2000, conformemente agli articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio che impone ammende ad un'impresa per aver fornito informazioni incomplete nell'ambito di un procedimento di controllo delle concentrazioni (Caso COMP/M.1634 — Mitsubishi Heavy Industries) (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 1981]
Gazzetta ufficiale n. L 004 del 09/01/2001 pag. 0031 - 0034
Decisione della Commissione del 12 luglio 2000 conformemente agli articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio che impone ammende ad un'impresa per aver fornito informazioni incomplete nell'ambito di un procedimento di controllo delle concentrazioni (Caso COMP/M.1634 - Mitsubishi Heavy Industries) [notificata con il numero C(2000) 1981] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/16/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, visto il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97(2), in particolare gli articoli 14, paragrafo 1, lettera c) e 15, paragrafo 1, dopo aver dato alle imprese interessate la possibilità di manifestare i loro punti di vista sugli addebiti mossi dalla Commissione, visto il parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni tra imprese, considerando quanto segue: I. INTRODUZIONE (1) Il 26 marzo 1999 la Commissione ha ricevuto, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 ("regolamento sulle concentrazioni"), notificazione di un'operazione con cui la Kvaerner ASA ("Kvaerner") e la A. Ahlström Corporation ("Ahlström") comunicavano la loro intenzione di creare un'impresa comune raggruppando i comparti tecnici degli impianti per l'industria della pasta da carta di Kvaerner Pulp and Paper ("KPP") e Ahlström Machinery Group ("AMG")(3). (2) Nell'ambito dell'ampia indagine eseguita sull'operazione notificata, la Commissione ha inviato, mediante telecopia, una richiesta di informazioni alla Mitsubishi Heavy Industries Europe Ltd ("Mitsubishi") a norma dell'articolo 11 del regolamento sulle concentrazioni. Il termine a tal fine accordato è scaduto il 10 giugno 1999. Mitsubishi non ha risposto alla richiesta di informazioni e ha sostenuto, con telecopia del 14 giugno 1999, di aver già inviato tutte le informazioni possibili. (3) Non pervenendo da Mitsubishi nessuna delle informazioni richieste, la Commissione ha inviato, con telecopia del 17 giugno 1999, una copia della sua richiesta alla quale Mitsubishi ha risposto con telecopia del 22 giugno 1999 fornendo informazioni incomplete, come ha ammesso la società stessa. (4) Il 2 luglio 1999 la Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, in cui si chiedeva a Mitsubishi di fornire le informazioni specificate nell'allegato alla decisione, entro il 9 luglio 1999. Nella sua decisione la Commissione precisava, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni, che se Mitsubishi non avesse fornito le informazioni richieste entro il termine stabilito, sarebbe incorsa in penalità di mora di 15000 EUR al giorno, a decorrere dalla scadenza del termine. La decisione è stata notificata a Mitsubishi il 6 luglio 1999. Malgrado vari richiami, Mitsubishi si è astenuta dal fornire le informazioni chieste, con la decisione, dalla Commissione. (5) Il 20 dicembre 1999 la Commissione ha inviato a Mitsubishi una comunicazione degli addebiti per farle conoscere il suo punto di vista sulla violazione dell'articolo 11 del regolamento sulle concentrazioni. Mitsubishi non ha risposto neppure alla comunicazione degli addebiti. II. VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLE CONCENTRAZIONI: IN FATTO (6) Mitsubishi non ha fornito tutte le informazioni chieste dalla Commissione con decisione del 2 luglio 1999, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, in particolare quelle riguardanti il prezzo ottenuto per quanto segue: - ogni nuova caldaia a recupero venduta nel mondo dal 1990 all'industria delle paste chimiche per essere installata in un nuovo impianto di lavorazione di pasta di legno, - ogni nuova caldaia a recupero venduta nel mondo dal 1990 all'industria delle paste chimiche per sostituirne una esistente. La risposta di Mitsubishi non conteneva indicazioni sul fatturato annuo realizzato dal 1990 riguardante le seguenti attività: - rinnovamento delle caldaie a recupero, - manutenzione delle caldaie a recupero. (7) Mitsubishi ha dichiarato che la ricerca dei dati necessari per fornire le informazioni avrebbe comportato un lavoro eccessivo e sproporzionato in quanto le vendite delle caldaie rappresentano solo una piccola parte del fatturato totale realizzato nel settore delle caldaie. III. VALUTAZIONE GIURIDICA (8) Non avendo fornito entro il termine stabilito le informazioni chieste dalla Commissione con decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, o non avendone fornito affatto, Mitsubishi ha violato l'articolo 11 di detto regolamento. (9) Il mancato invio di informazioni da parte di Mitsubishi costituisce un'infrazione per la quale può essere inflitta un'ammenda, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni, e una penalità di mora, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1. IV. IMPOSIZIONE DI AMMENDE E DI PENALITÀ DI MORA (10) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende varianti da 1000 a 50000 EUR alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, forniscano informazioni inesatte in risposta ad una domanda rivolta in forza dell'articolo 11 del regolamento sulle concentrazioni, oppure non forniscano informazioni entro il termine stabilito con decisione presa in virtù dell'articolo 11. A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, nel determinare l'ammontare dell'ammenda la Commissione deve tener conto del tipo e della gravità dell'infrazione e quindi di ogni circostanza aggravante o attenuante. (11) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese penalità di mora dell'importo massimo di 25000 EUR per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione per costringerle a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione adottata a norma dell'articolo 11. Inoltre, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, quando le imprese hanno adempiuto all'obbligo per il cui adempimento era stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'ammontare totale di questa in una cifra inferiore a quella prevista dalla decisione iniziale. Con la decisione del 2 luglio 1999 la Commissione ha imposto a Mitsubishi una penalità di mora di 15000 EUR per ogni giorno di ritardo nel comunicare le informazioni richieste. A. Valutazione in forca dell'articolo 14 Natura dell'infrazione (12) L'infrazione commessa da Mitsubishi è consistita nel non aver fornito entro il termine stabilito le informazioni richieste mediante decisione adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni. Le informazioni chieste riguardavano le attività esercitate a livello mondiale dalla società nel settore delle caldaie a recupero (cfr. considerando 6). Gravità dell'infrazione (13) La Commissione considera che la violazione del regolamento sulle concentrazioni commessa da Mitsubishi sia molto grave per le ragioni descritte in appresso. (14) A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni, per l'adempimento degli obblighi assegnatile da detto regolamento la Commissione può ottenere tutte le informazioni necessarie presso le imprese. Le informazioni chieste a Mitsubishi erano necessarie per valutare correttamente la compatibilità dell'operazione notificata con il mercato comune, in particolare per determinare la quota di mercato delle parti dell'operazione notificata e quella delle altre imprese presenti sui mercati della fabbricazione e fornitura di caldaie a recupero. (15) Dato il numero limitato di fabbricanti di caldaie a recupero per l'industria della pasta e della carta nel mondo, Mitsubishi deve essere considerata un'importante fonte di informazioni su questo mercato. Poiché Mitsubishi non ha fornito le informazioni richieste, la Commissione è stata costretta a basare la sua valutazione dei mercati delle caldaie a recupero in parte su delle stime. In particolare, non avendo Mitsubishi fornito informazioni sui prezzi ottenuti né sul fatturato realizzato a livello mondiale nel comparto delle caldaie a recupero, la Commissione non aveva altra alternativa se non quella di valutare la dimensione globale del mercato e le quote di mercato delle imprese presenti basandosi in parte sulle informazioni ottenute da altri operatori e da clienti, con notevole aumento del suo carico di lavoro. Le stime che ne sono conseguite non possono considerarsi attendibili quanto le informazioni direttamente fornite da Mitsubishi stessa. (16) Le informazioni richieste a Mitsubishi avevano un impatto reale sulla valutazione di merito del caso, più precisamente avevano un'incidenza diretta sulla valutazione, fatta dalla Commissione, della posizione di AMG e KPP sui mercati mondiali delle caldaie a recupero. In particolare persisteva un divario del 10 % circa tra le stime presentate dalle parti e quelle elaborate dalla Commissione riguardanti la quota di mercato delle parti. Non avendo Mitsubishi fornito cifre attendibili sulle sue attività, la Commissione non poteva determinare con precisione le quote di mercato delle parti e quelle dei concorrenti. Inoltre, a causa del mancato invio da parte di Mitsubishi delle informazioni concernenti le sue attività di riparazione e manutenzione delle caldaie a recupero, la Commissione non ha potuto verificare le dichiarazioni delle parti in merito alla dimensione del mercato della riparazione né accertarvi la posizione di Mitsubishi. Vi è quindi motivo di concludere che la mancata fornitura, da parte di Mitsubishi, delle informazioni richieste costituisce un'infrazione molto grave. (17) Nella telecopia del 14 giugno 1999 Mitsubishi ha sostenuto di aver fornito tutte le informazioni possibili. Ma Mitsubishi è una grossa conglomerata industriale, presente a livello mondiale in vari settori d'attività. Si può quindi ragionevolmente concludere che possiede una conoscenza dettagliata delle sue attività. Di conseguenza, data la sua dimensione, si può facilmente presumere che Mitsubishi dispone di sistemi informativi moderni che le avrebbero consentito di fornire le informazioni richieste. Cosi, tenuto conto del fatto che la Commissione ha prorogato più volte la scadenza iniziale accordandole un mese in più per conformarsi alla richiesta di informazioni, va considerato che Mitsubishi ha avuto il tempo necessario per fornire le informazioni richieste. Va altresì rilevato che tutti gli altri fabbricanti di caldaie a recupero contattati dalla Commissione hanno potuto fornire le informazioni richieste. Inoltre, poiché Mitsubishi non ha neppure cercato di fornire una stima dei dati richiesti, si deduce che Mitsubishi non aveva intenzione di conformarsi alla decisione della Commissione. (18) Sulla base di quanto precede si deve concludere che Mitsubishi si è deliberatamente astenuta dal fornire alla Commissione le informazioni richieste. La Commissione ritiene che la non esecuzione della sua decisione del 2 luglio 1999 sia stata intenzionale. (19) Non vi non sono circostanze attenuanti né aggravanti di cui si possa tener conto. B. Valutazione a norma dell'articolo 15 (20) La decisione della Commissione, del 2 luglio 1999, prevedeva l'imposizione a Mitsubishi di una penalità di mora, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni, qualora non avesse fornito le informazioni richieste entro il termine stabilito. Come è stato detto sopra, Mitsubishi non ha fornito le informazioni richieste; pertanto, non ha adempiuto l'obbligo in relazione al quale era stata inflitta la penalità di mora a norma dell'articolo 15, paragrafo 3. La Commissione ritiene di conseguenza che debba essere inflitto a Mitsubishi il pagamento dell'importo massimo della penalità di mora, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni. Durata (21) L'infrazione non è cessata. A tutt'oggi Mitsubishi non si è conformata alla decisione della Commissione del 2 luglio 1999 e non ha fornito le informazioni richieste. Si potrebbe, tuttavia, considerare che l'obbligo di Mitsubishi di fornire le informazioni si è estinto l'8 settembre 1999 data alla quale si è chiuso il procedimento relativo alla concentrazione tra Ahlström e Kvaerner. V. CONCLUSIONE (22) Sulla base di quanto precede e alla luce delle circostanze del caso, la Commissione ritiene opportuno, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni, imporre un'ammenda di 50000 EUR a Mitsubishi per non essersi conformata alla decisione della Commissione del 2 luglio 1999. (23) È opportuno fissare l'importo totale della penalità di mora inflitta a Mitsubishi conformemente alla decisione della Commissione del 2 luglio 1999 a 15000 EUR al giorno, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per fornire le informazioni richieste (il 10 luglio 1999) fino all'8 settembre 1999, data di chiusura del procedimento concernente il caso M.1431 - Ahlström/Kvaerner, che corrisponde a 60 giorni, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Un'ammenda di 50000 EUR è inflitta alla Mitsubishi Heavy Industries Europe Ltd conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 4064/89 per aver fornito alla Commissione informazioni incomplete nel procedimento di controllo di un'operazione di concentrazione. L'ammontare totale della penalità di mora inflitta a Mitsubishi, conformemente alla decisione della Commissione del 2 luglio 1999, per non aver fornito informazioni esatte e complete come era tenuta a fare in forza della medesima decisione, è fissato a 900000 EUR. Articolo 2 L'ammenda e l'importo definitivo delle penalità di mora di cui all'articolo 1 sono versati, entro tre mesi dalla data di notificazione della presente decisione, sul conto bancario n. 642-0029000-95 della Commissione europea presso il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA, Avenue des Arts 43, B-1040 Bruxelles. Alla scadenza del termine di cui al primo comma sono automaticamente dovuti interessi al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui è adottata la presente decisione, che è pari al 4,29 %, maggiorato di 3,5 punti percentuali, ossia al tasso del 7,79 %. Articolo 3 Destinataria della presente decisione è: Mitsubishi Heavy Industries Europe Ltd Bow Bells House Bread Street (Cheapside) London , EC4M 9BQ UK Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2000. Per la Commissione Mario Monti Membro della Commissione (1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; rettifica (GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13). (2) GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1. (3) Caso IV/M.1431 - Ahlström/Kvaerner.