2001/9/CE: Decisione della Commissione, del 29 dicembre 2000, in merito a misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766/CE del Consiglio concernente certe misure di protezione relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 4412]
Gazzetta ufficiale n. L 002 del 05/01/2001 pag. 0032 - 0040
Decisione della Commissione del 29 dicembre 2000 in merito a misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766/CE del Consiglio concernente certe misure di protezione relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali [notificata con il numero C(2000) 4412] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/9/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione di controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(4), in particolare l'articolo 22, considerando quanto segue: (1) La decisione 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali(5), interdice la somministrazione di proteine animali trasformate a certi animali d'allevamento. Tale divieto non si applica a certe proteine animali trasformate secondo condizioni da stabilirsi. (2) Il 26 giugno 1998 il Comitato scientifico direttivo (CSD) ha adottato un parere sulla sicurezza del fosfato dicalcico precipitato ottenuto da ossa di ruminanti. Il parere è stato aggiornato dal CSD il 26 e 27 ottobre 2000. Onde tener conto di tale parere scientifico è necessario fissare prescrizioni per la produzione di fosfato dicalcico. (3) Il 22 e 23 ottobre 1998 il Comitato scientifico direttivo (CSD) ha adottato un parere sulla sicurezza delle proteine idrolizzate prodotte a partire da pelli bovine. Tale parere è stato aggiornato dal CSD il 25 e 26 maggio 2000. Onde tener conto di tale parere scientifico è necessario fissare prescrizioni per la produzione di proteine idrolizzate. Il CSD ha dichiarato che un peso molecolare massimo di 10000 Dalton per il prodotto finale può essere usato quale indicatore dell'efficacia del processo di produzione. (4) La decisione 2000/766/CE stabilisce che l'immissione sul mercato, gli scambi, l'importazione da paesi terzi e l'esportazione nei paesi terzi di proteine animali trasformate destinate all'alimentazione di animali d'allevamento non tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti possono essere autorizzati dagli Stati membri. È necessario fissare condizioni per assicurare che tali proteine non possano essere usate per fini non autorizzati. (5) Le misure contemplate in questa decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Gli Stati membri autorizzano la somministrazione di farina di pesce agli animali diversi dai ruminanti soltanto in conformità alle condizioni stabilite nell'allegato I. 2. Gli Stati membri autorizzano la somministrazione di fosfato dicalcico ad animali diversi dai ruminanti soltanto in conformità alle condizioni stabilite nell'allegato II. 3. Gli Stati membri autorizzano la somministrazione di proteine idrolizzate ad animali diversi dai ruminanti, soltanto in conformità alle condizioni stabilite nell'allegato III. 4. Gli Stati membri assicurano che, ai fini degli scambi, il fosfato dicalcico e le proteine idrolizzate siano accompagnati da un certificato ufficiale come da allegato IV. 5. Gli Stati membri trasmettono agli altri Stati membri ed alla Commissione l'elenco degli stabilimenti di trasformazione approvati che producono farina di pesce, fosfato dicalcico e proteine idrolizzate e che operano conformemente alle condizioni stabilite dalla presente decisione, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della decisione stessa. Qualsiasi modifica dell'elenco viene notificata immediatamente agli altri Stati membri ed alla Commissione. Articolo 2 Gli Stati membri fanno sì che i mangimi per animali, compresi i mangimi per animali da compagnia, contenenti proteine animali trasformate secondo la definizione della decisione 2000/766/CE diverse dalla farina di pesce, dal fosfato dicalcico e dalle proteine idrolizzate, che sono destinate agli animali non tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti, sono prodotti in impianti che preparano esclusivamente i mangimi per tali animali. Articolo 3 1. Gli Stati membri possono esportare verso altri Stati membri proteine animali trasformate, come definite nella decisione 2000/766/CE, a patto che queste siano destinate ad usi non vietati dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detta decisione, e soltanto se si realizzano le seguenti condizioni addizionali: a) lo Stato membro di destinazione deve aver autorizzato l'importazione delle proteine animali trasformate; b) le proteine animali trasformate sono accompagnate dal certificato ufficiale di cui all'allegato V; c) le proteine animali trasformate devono essere traportate in contenitori o veicoli coperti sigillati in modo da precludere qualsiasi perdita e recapitate direttamente all'impianto che produce i mangimi per gli animali o i mangimi per animali da compagnia; d) gli Stati membri che esportano proteine animali trasformate verso altri Stati membri devono informare tramite il sistema ANIMO(6) l'autorità competente del luogo di destinazione di ciascuna partita inviata. Le parole "non per mangimi destinati ad animali tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti" devono essere riportate nel messaggio ANIMO; e) gli Stati membri di destinazione devono informare l'autorità competente del luogo di origine, tramite il sistema ANIMO, dell'arrivo di ciascuna partita; ove tale informazione non venga fornita, gli Stati membri d'origine prendono immediatamente azioni appropriate; f) gli Stati membri di destinazione assicurano che gli stabilimenti designati sul loro territorio usino tali partite soltanto per i fini autorizzati. 2. Gli Stati membri possono esportare verso paesi terzi proteine animali trasformate quali definite nella decisione 2000/766/CE a patto che queste siano destinate ad usi non proibiti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detta decisione, esclusivamente alle seguenti condizioni: a) prima dell'esportazione è stipulato con il paese terzo un accordo bilaterale che comprende l'impegno da parte del paese terzo di rispettare l'uso finale e di non esportare le proteine animali trasformate a meno che esse non siano incorporate in un prodotto destinato ad usi non proibiti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2000/766/CE; b) le proteine animali trasformate sono accompagnate da un certificato ufficiale come stabilito nell'allegato V. Gli Stati membri che autorizzano tale esportazione informano la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i termini e di tutte le condizioni concordati con il paese terzo in questione ai fini dell'efficace attuazione della presente decisione, nel contesto del comitato veterinario permanente. 3. Gli Stati membri assicurano che le proteine animali trasformate, oggetto di importazione, quali definite nella decisione 2000/766/CE, destinate ad usi non proibiti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale decisione, sono trattate conformemente alle condizioni stabilite dall'articolo 8 della direttiva 97/78/CE del Consiglio(7). 4. Gli Stati membri effettuano controlli documentari e test sui mangimi e sugli alimenti composti per animali lungo tutta la catena di produzione e di distribuzione onde assicurare l'ottemperanza alle disposizioni della presente decisione e della decisione 2000/766/CE. Questi controlli e test sono effettuati, tra l'altro, negli allevamenti in cui sono tenuti ruminanti assieme ad altre specie animali. Gli Stati membri informano la Commissione dei risultati di tali controlli entro il 31 maggio 2001. 5. Le misure addizionali di controllo definite ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano: - ai mangimi per animali da compagnia di cui al capitolo 4 dell'allegato 1 alla direttiva 92/118/CEE e - ai prodotti esentati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2000/766/CE dal divieto fissato dall'articolo 2, paragrafo 1, di tale decisione, a condizione che essi soddisfino, laddove applicabile, le condizioni definite negli allegati da I a III della presente decisione. 6. Le misure addizionali di controllo definite al paragrafo 1 non si applicano alle proteine animali trasformate di cui all'articolo 4 della decisione 97/735/CE della Commissione(8), modificata da ultimo dalla decisione 1999/534/CE(9). Articolo 4 L'articolo 2 della decisione 97/735/CE non si applica alle partite di proteine animali trasformate che sono accompagnate dal certificato sanitario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2001. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2000. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. (2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. (3) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. (4) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. (5) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 32. (6) Decisione 91/398/CEE della Commissione (GU L 221 del 9.8.1991, pag. 30). (7) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. (8) GU L 294 del 28.10.1997, pag. 7. (9) GU L 204 del 4.8.1999, pag. 37. ALLEGATO I CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 1. La farina di pesce deve essere prodotta in stabilimenti di trasformazione che si dedicano esclusivamente alla produzione di farina di pesce e che sono approvati a tal fine dall'autorità competente conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 90/667/CEE. 2. Prima di essere messa in libera circolazione sul territorio comunitario ogni partita di farina di pesce importata è analizzata conformemente alla direttiva 98/88/CE della Commissione(1). 3. La farina di pesce è trasportata direttamente dagli stabilimenti di trasformazione agli stabilimenti che producono mangimi per animali mediante veicoli che non trasportano contemporaneamente altre componenti di mangimi. Se il veicolo è successivamente usato per il trasporto di altri prodotti, esso deve essere attentamente pulito ed ispezionato prima e dopo il trasporto della farina di pesce. 4. La farina di pesce è trasportata direttamente dal posto d'ispezione frontaliera agli stabilimenti che producono mangimi per animali, conformemente alle condizioni stabilite dall'articolo 8 della direttiva 97/78/CE, mediante veicoli che non trasportano contemporaneamente altre componenti di mangimi. Se il veicolo è successivamente usato per il trasporto di altri prodotti, esso deve essere attentamente pulito ed ispezionato prima e dopo il trasporto della farina di pesce. 5. In deroga ai punti 3 e 4 lo stoccaggio intermedio di farina di pesce può essere autorizzato soltanto presso impianti di stoccaggio ad hoc autorizzati a tal fine dall'autorità competente. 6. Mangimi per animali contenenti farina di pesce possono essere prodotti esclusivamente in stabilimenti di produzione di mangimi per animali che non preparano mangimi per ruminanti e che sono autorizzati a tal fine dall'autorità competente. In deroga alla presente disposizione, la produzione di mangimi per ruminanti in stabilimenti che anche producono mangimi contenenti farina di pesce per altre specie animali può essere consentita dall'autorità competente a condizione che: - il trasporto e lo stoccaggio di componenti dei mangimi destinati ai ruminanti avvengano in modo completamente separato rispetto ai componenti di mangimi proibiti per l'alimentazione dei ruminanti e - le strutture per lo stoccaggio, il trasporto, la produzione e il condizionamento dei mangimi compositi destinati ai ruminanti sino completamente separate e - siano messi a disposizione dell'autorità competente registri contenenti l'indicazione degli acquisti e degli usi di farina di pesce e le vendite di mangimi contenenti farina di pesce e - vengano effettuati test di routine sui mangimi destinati ai ruminanti per assicurare che non contengano proteine animali trasformate oggetto di proibizione ai sensi dell'articolo 1 della decisione 2000/766/CEE; 7. L'etichetta di mangimi contenenti farina di pesce deve riportare in modo chiaro l'indicazione "contiene farina di pesce - da non somministrarsi a ruminanti". 8. I mangimi sfusi per animali contenenti farina di pesce sono trasportati tramite veicoli che non trasportano contemporaneamente mangimi per ruminanti. Se il veicolo è usato successivamente per il trasporto di altri prodotti, esso è attentamente pulito e ispezionato prima e dopo il trasporto di mangimi sfusi contenenti farina di pesce. 9. L'uso e lo stoccaggio di mangimi per animali, ad eccezione dei mangimi per animali da compagnia di cui al capitolo 4 dell'allegato 1 della direttiva 92/118/CEE, contenenti farina di pesce sono proibiti nelle aziende che tengono, ingrassano o allevano ruminanti per la produzione di alimenti. In deroga alla presente disposizione l'autorità competente può consentire l'uso e lo stoccaggio di mangimi contenenti farina di pesce negli allevamenti in cui si tengono ruminanti previo accertamento del fatto che nell'allevamento vengono attuate misure per prevenire la somministrazione di mangimi contenenti farina di pesce ai ruminanti. (1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 45. ALLEGATO II CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2 1. Il fosfato dicalcico è prodotto in stabilimenti di trasformazione approvati dall'autorità competente conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 90/667/CEE. 2. Il fosfato dicalcico ottenuto da ossa sgrassate: - è ricavato da ossa adatte al consumo umano secondo accertamento ante e post mortem, - è prodotto mediante un processo atto a garantire che tutto il materiale osseo sia finemente triturato, sgrassato con acqua calda e trattato con acido cloridico diluito (a una concentrazione minima del 4 % e a un pH< 1,5) per un periodo di almeno due giorni seguito da un trattamento con calce del liquido fosforico ottenuto, risultante nella formazione di un precipitato di fosfato dicalcico con pH compreso tra 4 e 7, che è infine essiccato con aria avente una temperatura di ingresso di 65-325 °C e una temperatura di uscita di 30-65 °C ovvero elaborato mediante un processo di produzione equivalente approvato secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE. 3. Mangimi per animali contenenti fosfato dicalcico ottenuto da ossa sgrassate possono essere prodotti esclusivamente in stabilimenti di produzione di mangimi per animali che non preparano mangimi per ruminanti e che sono autorizzati a tal fine dall'autorità competente. In deroga alla presente disposizione, la produzione di mangimi per ruminanti in stabilimenti che anche producono mangimi contenenti fosfato dicalcico ottenuto da ossa sgrassate per altre specie animali può essere consentita dall'autorità competente a condizione che: - il trasporto e lo stoccaggio di componenti dei mangimi destinati ai ruminanti avvengano in modo completamente separato rispetto ai componenti di mangimi proibiti per l'alimentazione dei ruminanti e - le strutture per lo stoccaggio, il trasporto, la produzione e il condizionamento dei mangimi compositi destinati ai ruminanti siano completamente separate e - siano messi a disposizione dell'autorità compentente registri contenenti l'indicazione degli acquisti e degli usi di fosfato dicalcico ottenuto da ossa sgrassate e le vendite di mangimi contenenti fosfato dicalcico ottenuto da ossa sgrassate e - vengano effettuati test di routine sui mangimi destinati ai ruminanti per assicurare che non contengano proteine animali trasformate oggetto di proibizione ai sensi dell'articolo 1 della decisione 2000/766/CE. 4. L'etichetta dei mangimi contenenti fosfato dicalcico ottenuto da ossa sgrassate deve riportare in modo chiaro l'indicazione "contiene fosfato dicalcico ottenuto da ossa sgrassate - da non somministrarsi a ruminanti". 5. I mangimi sfusi per animali contenenti fosfato dicalcico ottenuto da ossa sgrassate sono trasportati tramite veicoli che non trasportano contemporaneamente mangimi per ruminanti. Se il veicolo è usato successivamente per il trasporto di altri prodotti, esso è attentamente pulito e ispezionato prima e dopo il trasporto di mangimi sfusi contenenti fosfato dicalcico ottenuto da ossa sgrassate. 6. L'uso e lo stoccaggio di mangimi per animali, ad eccezione dei mangimi per animali da compagnia di cui al capitolo 4 dell'allegato 1 della direttiva 92/118/CEE, contenenti fosfato dicalcico ottenuto da ossa sgrassate sono proibiti nelle aziende che tengono, ingrassano o allevano ruminanti per la produzione di alimenti. In deroga alla presente disposizione l'autorità competente può consentire l'uso e lo stoccaggio di mangimi contenenti fosfato dicalcico ottenuto da ossa sgrassate negli allevamenti in cui si tengono ruminanti previo accertamento del fatto che nell'allevamento vengono attuate misure per prevenire la somministazione di mangini contenenti fosfato dicalcico ottenuto da ossa sgrassate ai ruminanti. ALLEGATO III CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3 1. Le proteine idrolizzate prodotte a partire da pelli di animali: - sono ricavate da pelli di animali macellati in macello le cui carcasse sono state riconosciute adatte al consumo umano mediante accertamento ante e post mortem, - sono prodotte utilizzando un processo di produzione che comprende misure destinate a ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle pelli animali, con preparazione della materia prima mediante salatura in salamoia, calcificazione e un lavaggio intensivo seguiti da esposizione del materiale a un pH >11 per >3 ore a una temperatura >80 °C seguita da un trattamento termico a una temperatura >140 °C per 30 minuti a una pressione di >3,6 bar; oppure con un processo di produzione equivalente approvato conformemente alla procedura dell'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE, - sono prodotte in stabilimenti di trasformazione che si occupano esclusivamente della produzione di proteine idrolizzate autorizzati a tal fine dall'autorità competente conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 90/667/CEE, - dopo la trasformazione sono sottoposte a campionamento e risultano avere un peso molecolare inferiore a 10000 Dalton. 2. Mangimi per animali contenenti proteine idrolizzate possono essere prodotti esclusivamente in stabilimenti di produzione di alimenti per animali che non preparano mangimi per ruminanti e che sono autorizzati a tal fine dall'autorità competente. In deroga alla presente disposizione, la poduzione di mangimi per ruminanti in stabilimenti che anche producono mangimi contenenti proteine idrolizzate per altre specie animali può essere consentita dall'autorità competente a condizione che: - il trasporto e lo stoccaggio di componenti dei mangimi destinati ai ruminanti avvengano in modo completamente separato rispetto ai componenti di mangimi proibiti per l'alimentazione dei ruminanti e - le strutture per lo stoccaggio, il trasporto, la produzione e il condizionamento dei mangimi compositi destinati ai ruminanti siano completamente separate e - siano messi a disposizione dell'autorità competente registri contenenti l'indicazione degli acquisti e degli usi di proteine idrolizzate e le vendite di mangimi contenenti proteine idrolizzate e - vengano effettuati test di routine sui mangimi destinati ai ruminanti per assicurare che non contengano proteine animali trasformate oggetto di proibizione ai sensi dell'articolo 1 della decisione 2000/766/CE. 3. L'etichetta dei mangimi contenenti proteine idrolizzate deve riportare in modo chiaro l'indicazione "contiene proteine idrolizzate - da non somministrarsi a ruminanti". 4. I mangimi sfusi per animali contenenti proteine idrolizzate sono trasportati tramite veicoli che non trasportano contemporaneamente mangimi per ruminanti. Se il veicolo è usato successivamente per il trasporto di altri prodotti, esso è attentamente pulito e ispezionato prima e dopo il trasporto di mangimi sfusi contenenti proteine idrolizzate. 5. L'uso e lo stoccaggio di mangimi per animali, ad eccezione dei mangimi per animali da compagnia di cui al capitolo 4 dell'allegato 1 della direttiva 92/118/CEE, contenenti proteine idrolizzate sono proibiti nelle aziende che tengono, ingrassano o allevano ruminanti per la produzione di alimenti. In deroga alla presente disposizione l'autorità competente può consentire l'uso e lo stoccaggio di mangimi contenenti proteine idrolizzate negli allevamenti in cui si tengono ruminanti previo accertamento del fatto che nell'allevamento vengono attuate misure per prevenire la somministrazione di mangimi contenenti proteine idrolizzate ai ruminanti. Gli alimenti sfusi per animali contenenti proteine idrolizzate sono trasportati in veicoli che non sono autorizzati a trasportare mangimi per ruminanti. ALLEGATO IV >PIC FILE= "L_2001002IT.003702.EPS"> >PIC FILE= "L_2001002IT.003801.EPS"> ALLEGATO V >PIC FILE= "L_2001002IT.003902.EPS"> >PIC FILE= "L_2001002IT.004001.EPS">