Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) 2408/92 del Consiglio - Revisione da parte della Francia degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Strasburgo e Milano (Malpensa/Linate/Bergamo) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. C 348 del 05/12/2000 pag. 0010 - 0010
Revisione da parte della Francia degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Strasburgo e Milano (Malpensa/Linate/Bergamo) (2000/C 348/09) (Testo rilevante ai fini del SEE) 1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Francia ha deciso di modificare, a decorrere dal 25 marzo 2001, gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea sulla rotta Strasburgo-Milano (Malpensa/Linate/Bergamo), pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 385 del 19 dicembre 1997. 2. Gli oneri di servizio pubblico modificati sono i seguenti: 2.1. Relativamente alle frequenze e alle capacità minime I servizi, senza scali intermedi tra Strasburgo e Milano, devono prevedere almeno due voli di andata e ritorno al giorno, il mattino e la sera, dal lunedì al venerdì e per tutto l'anno, fatta eccezione per il mese di agosto, durante il quale deve essere garantito un volo di andata e ritorno al giorno, dal lunedì al venerdì. La capacità offerta deve essere adeguata alla domanda, in particolare durante le sessioni del Parlamento europeo a Strasburgo. 2.2. Relativamente al tipo di aeromobili utilizzati I servizi devono essere effettuati mediante aeromobili con una capacità minima di 25 posti. 2.3. Relativamente agli orari Fatta eccezione per il mese di agosto, durante la settimana gli orari devono permettere alla clientela di effettuare un volo di andata e ritorno in giornata. 2.4. Relativamente alla commercializzazione dei voli I voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazioni. 2.5. Relativamente alla continuità del servizio Salvo i casi di forza maggiore, il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare, per stagione aeronautica IATA, il 2 % dei voli programmati. Inoltre, il vettore potrà interrompere la prestazione dei servizi soltanto dietro un preavviso di sei mesi. I vettori comunitari sono a conoscenza del fatto che il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra nell'esercizio di tali rotte può comportare sanzioni amministrative e/o penali.