Iniziativa della Repubblica di Finlandia in vista dell'adozione del regolamento che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto
Gazzetta ufficiale n. C 164 del 14/06/2000 pag. 0007 - 0008
Iniziativa della Repubblica di Finlandia in vista dell'adozione del regolamento che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto (2000/C 164/07) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, e l'articolo 62, paragrafo 3, vista l'iniziativa della Repubblica di Finlandia(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), considerando quanto segue: (1) L'Istruzione Consolare Comune diretta alle rappresentazione diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC), di cui all'allegato A, riferimento SCH/Com-ex (99) 13, della decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999(3), è stata stabilita ai fini dell'attuazione delle disposizioni del titolo II, capitolo 3, della convenzione firmata a Schengen il 19 giugno 1990, recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (in appresso: "la convenzione"). (2) Talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto presso le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 1 del protocollo Schengen, contenute nell'ICC e nei relativi allegati, devono essere adottate nonché modificate e aggiornate regolarmente per rispondere alle esigenze operative delle autorità consolari competenti in materia. (3) In base all'allegato 11 dell'ICC, è stato inoltre elaborato un manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto, di cui all'allegato A, riferimento SCH/Com-ex (98) 56 e SCH/Com-ex (99) 14, della decisione 1999/435/CE. È necessario che le disposizioni di tale manuale vengano adottate nonché modificate e aggiornate regolarmente per rispondere alle esigenze operative delle competenti autorità consolari. (4) È stato inoltre elaborato un manuale relativo al rilascio di visti Schengen in Stati terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati [doc. SCH/II (95) 16 rev. 19], di cui all'allegato A, riferimento SCH/Com-ex (99) 13, della decisione 1999/435/CE. È necessario che anche le disposizioni di questo manuale vengano adottate nonché modificate e aggiornate regolarmente. (5) Varie disposizioni del titolo II, capitolo 3, della convenzione, in particolare l'articolo 17, come pure dell'ICC, prevedono decisioni di applicazione adottate anteriormente al 1o maggio 1999 dal comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen, al quale il Consiglio si è sostituito in virtù dell'articolo 2 del protocollo Schengen. Ai sensi dell'articolo 1 di tale protocollo, la cooperazione nel campo di applicazione dell'acquis di Schengen è realizzata nell'ambito istituzionale e giuridico dell'Unione europea e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea. (6) È pertanto opportuno stabilire in un atto comunitario la procedura per l'adozione delle summenzionate decisioni di applicazione. (7) Poichè gli Stati membri svolgono un ruolo più ampio per quanto riguarda la politica dei visti, commisurato alla sensibilità politica di questo settore, che ricomprende in particolare le relazioni politiche con paesi terzi, il Consiglio si riserva il diritto, durante il periodo transitorio di cinque anni, di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del trattato, di adottare, modificare ed aggiornare all'unanimità le disposizioni dettagliate e le modalità pratiche summenzionate, in attesa dell'esame, da parte del Consiglio, delle condizioni in base alle quali siffatte competenze esecutive potrebbero essere conferite alla Commissione al termine del periodo transitorio. (8) Alcune di tali disposizioni e modalità richiedono un trattamento riservato al fine di evitare il rischio di abusi. (9) È altresì necessario prevedere una procedura che consenta di informare senza indugio i membri del Consiglio e la Commissione su tutte le modifiche del manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto, del manuale relativo al rilascio di visti Schengen in Stati terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati, e degli allegati dell'ICC consistenti, in tutto o in parte, in elenchi di informazioni fattuali che devono essere forniti da ciascuno Stato membro conformemente alle norme in esso vigenti e che pertanto non richiedono un atto del Consiglio per essere adottati, modificati o aggiornati. (10) Gli elementi dell'ICC e dei relativi allegati che non sono modificati secondo una delle procedure previste dal presente regolamento, dovrebbero venire modificati conformemente alle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, l'articolo 62, paragrafo 3, e l'articolo 67, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su iniziativa di uno dei suoi membri o su proposta della Commissione, modifica, se del caso, le parti II, III, V, VI, VII e VIII dell'ICC, come pure l'allegato 2 (ad eccezione dell'inventario B e degli obblighi di visto relativi agli Stati di cui all'inventario A per i quali non occorre una consultazione preliminare) e le parti I e III dell'allegato 3, e gli allegati 6, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'ICC. 2. Qualora tali modifiche riguardino disposizioni e procedure riservate, le informazioni in esse contenute sono comunicate esclusivamente alle autorità designate dagli Stati membri e alle persone debitamente autorizzate da ciascuno Stato membro o dalle istituzioni delle Comunità europee, o altrimenti legittimate ad accedere a siffatte informazioni. Articolo 2 1. Ogni Stato membro comunica al Segretario generale del Consiglio le modifiche che desidera apportare alla parte III dell'allegato 1, all'inventario A dell'allegato 2 (ad eccezione degli obblighi di visto relativi agli Stati di cui a tale inventario per i quali occorre una consultazione preliminare) e all'inventario B dell'allegato 2, alla parte II dell'allegato 3, ed agli allegati 4, 5, 7 e 9 dell'ICC, al manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto, e al manuale relativo al rilascio di visti Schengen in Stati terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati(4). 2. Uno Stato membro che desideri apportare una modifica agli allegati 4, 5B, 5C, 7 o 9 dell'ICC sottopone prima una proposta di modifica agli altri Stati membri e dà loro l'opportunità di presentare osservazioni sulla stessa. 3. Si considera che le modifiche apportate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 abbiano effetto dalla data in cui il Segretario generale le comunica ai membri del Consiglio ed alla Commissione. Articolo 3 Il Segretariato generale del Consiglio è responsabile della preparazione delle versioni rivedute dell'ICC e dei relativi allegati, al fine di inserirvi le modifiche apportate conformemente agli articoli 1 e 2. Se del caso, egli trasmette le suddette versioni agli Stati membri. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì ... Per il Consiglio Il Presidente ... (1) GU C ... (2) GU C ... (3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1. (4) Una volta modificato secondo la procedura prevista dal presente regolamento, questo manuale andrebbe ribattezzato "Manuale relativo al rilascio di visti uniformi in stati terzi nei quali gli Stati membri interessati non sono rappresentati".