32000Y0614(01)

Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio concernente il periodo durante il quale i cittadini dei paesi terzi esenti dall'obbligo del visto hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri

Gazzetta ufficiale n. C 164 del 14/06/2000 pag. 0006 - 0006


Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio concernente il periodo durante il quale i cittadini dei paesi terzi esenti dall'obbligo del visto hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri

(2000/C 164/06)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punto 3,

vista l'iniziativa della Repubblica portoghese(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) La politica comunitaria d'immigrazione nel settore di cui all'articolo 62, punto 3, del trattato comprende misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi.

(2) Occorre tuttavia prevedere misure che consentano di concedere, su base di reciprocità, un nuovo periodo di tre mesi ai cittadini dei paesi esenti dall'obbligo del visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

(3) Il presente regolamento si fonda sull'acquis di Schengen, conformemente al protocollo sull'interazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un cittadino di un paese terzo esente dall'obbligo del visto può circolare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri per una durata massima di tre mesi, nel corso di un periodo di sei mesi, a decorrere dalla data del primo attraversamento della frontiera esterna di uno Stato membro, sempreché soddisfi le condizioni seguenti:

a) essere in possesso di un documento o di documenti validi che consentano di attraversare la frontiera dello Stato membro;

b) esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

c) non essere segnalato ai fini della non ammissione;

d) non essere considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

Articolo 2

Potranno essere negoziati, su base di reciprocità, accordi internazionali tra la Comunità e i paesi terzi i cui cittadini non sono soggetti all'obbligo del visto, al fine di determinare le condizioni alle quali può essere concesso ai cittadini di detti paesi un secondo periodo massimo di tre mesi nel corso di un anno a decorrere dalla data del primo attraversamento della frontiera esterna di uno Stato membro, se del caso entro il periodo di sei mesi di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento si applica agli Stati membri che hanno firmato un protocollo di adesione agli accordi di Schengen a decorrere dalle date stabilite dal Consiglio che delibera all'unanimità dei membri di cui all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, a meno che le condizioni per l'adesione di uno di tali Stati all'acquis di Schengen siano soddisfatte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxellas, addì ...

Per il Consiglio

Il Presidente

...

(1) GU C ...

(2) Parere reso il ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).