32000Y0311(01)

Comunicazione - Quinta pubblicazione di ELINCS (conformemente all'articolo 21 della direttiva 67/548/CEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. C 072 del 11/03/2000 pag. 0001 - 0001


COMUNICAZIONE

Quinta pubblicazione di ELINCS

(conformemente all'articolo 21 della direttiva 67/548/CEE)

(2000/C 72/01)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Conformemente alla decisione 85/71/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1984(1), è stata compilata la lista delle sostanze notificate in applicazione della direttiva 67/548/CEE del Consiglio(2) (in seguito "la direttiva") concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (ELINCS); tale lista è pubblicata nella presente Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La presente lista sostituisce la lista pubblicata precedentemente(3). In essa sono elencate tutte le sostanze che sono state notificate fino al 30 giugno 1995, conformemente all'articolo 7 della direttiva.

La lista è complementare all'Inventario europeo delle sostanze chimiche commerciali esistenti (EINECS), pubblicato il 15 giugno 1990(4), che elenca tutte le sostanze immesse sul mercato fino al 18 settembre 1981. Fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 1 e 13 della direttiva, qualsiasi sostanza immessa sul mercato comunitario oppure, per le sostanze nuove, quelle notificate non oltre il 30 giugno 1995, inclusi i componenti di preparati, figurano nell'inventario EINECS o nella lista ELINCS.

A parte le eccezioni di cui sopra, le sostanze immesse sul mercato non repertoriate né nell'inventario EINECS né nella lista ELINCS devono essere o essere state notificate conformemente alla direttiva e verranno inserite in un aggiornamento della lista ELINCS.

La presenza di una sostanza nella lista ELINCS non dispensa tuttavia qualsiasi nuovo importatore e/o nuovo fabbricante che l'immette sul mercato comunitario dal notificarla conformemente alla direttiva. Tuttavia, se la sostanza è già stata notificata, l'autorità competente può ammettere che il nuovo notificatore si riferisca, per quanto riguarda il fascicolo tecnico, ai risultati degli studi effettuati da notificatori precedenti, previo accordo scritto di questi, onde evitare, nei limiti del possibile, la ripetizione di prove che utilizzano animali vertebrati.

Conformemente alla decisione 85/71/CEE, queste sostanze sono inserite nella lista ELINCS soltanto se la loro classificazione è stata approvata ufficialmente a livello comunitario ed è pertanto compresa nell'allegato I della direttiva. Le altre sostanze pericolose della lista, classificate provvisoriamente dal notificatore, sono attualmente oggetto di classificazione ufficiale e saranno pertanto inserite in un aggiornamento della lista ELINCS.

(1) GU L 30 del 2.2.1985, pag. 33.

(2) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/33/CE (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 57).

(3) GU C 361 del 17.12.1994, pag. 1.

(4) GU C 146 A del 15.6.1990, pag. 1.