32000Y0201(01)

Comunicazione della Commissione - Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo

Gazzetta ufficiale n. C 028 del 01/02/2000 pag. 0002 - 0024


ORIENTAMENTI COMUNITARI PER GLI AIUTI DI STATO NEL SETTORE AGRICOLO

(2000/C 28/02)

1. INTRODUZIONE

1.1. Il mantenimento di un sistema di libera concorrenza senza distorsioni costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità europea. La politica comunitaria in materia di aiuti di Stato si propone di assicurare la libera concorrenza, un'efficiente assegnazione delle risorse e l'unità del mercato comunitario, nel rispetto degli impegni assunti sul piano internazionale. Per questo motivo la Commissione si è sempre mostrata particolarmente vigilante in questo campo.

1.2. L'articolo 33 del trattato definisce gli obiettivi della politica agricola comune. Nel definire la politica agricola comune e i suoi metodi specifici di applicazione occorre tener conto della particolare natura dell'agricoltura, attribuibile alle caratteristiche peculiari del settore stesso e alle disparità strutturali e naturali esistenti tra le varie regioni agricole, nonché dell'esigenza di apportare per gradi gli opportuni adeguamenti e del fatto che il settore agricolo è strettamente correlato all'economia nel suo complesso.

1.3. Di conseguenza il ricorso agli aiuti di Stato può essere giustificato soltanto se rispetta gli obiettivi di questa politica. Inoltre gli aiuti di Stato devono rispettare gli obblighi internazionali della Comunità, che per quanto riguarda questo settore sono specificati in particolare nell'accordo relativo all'agricoltura dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Conformemente a tale accordo gli aiuti sono soggetti a notifica e vengono classificati sulla base del loro potenziale di distorsione degli scambi.

1.4. Finora il controllo degli aiuti di Stato nel settore agricolo è stato effettuato attraverso strumenti diversi, tra cui i regolamenti, le direttive e le decisioni del Consiglio e della Commissione, discipline specifiche relative a determinati tipi di aiuti e un corpus esteso di prassi della Commissione, enunciato in vari documenti di lavoro della Commissione, ma non pubblicato ufficialmente.

1.5. In seguito all'adozione dell'Agenda 2000, il Consiglio ha definito, nel regolamento (CE) n. 1257/1999(1), una nuova politica di sviluppo rurale volta a stabilire un quadro coerente e sostenibile per il futuro delle zone rurali europee. Siffatta policitica andrà a completare le riforme introdotte progressivamente nei settori di mercato promuovendo un'agricoltura competitiva e multifunzionale nel contesto di una strategia di sviluppo rurale globale e integrata. Lo sviluppo rurale diventerà in effetti il secondo pilastro della PAC. La nuova politica riconosce esplicitamente la molteplicità di ruoli dell'agricoltura, tra cui la conservazione dell'ambiente, del paesaggio tradizionale e del partrimonio rurale in senso lato, e sottolinea al tempo stesso la necessità di creare fonti alternative di reddito come parte integrante della politica di sviluppo rurale. In seguito a questo processo di riforma il Consiglio ha sostituito una serie di strumenti esistenti, che disciplinano la concessione di finanziamenti nel settore agricolo, sia a livello comunitario che dei singoli Stati membri, con un unico regolamento sullo sviluppo rurale. Gli articoli 51 e 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999 contengono disposizioni specifiche in materia di aiuti di Stato, mentre l'articolo 37 dispone che le misure di sviluppo rurale devono essere coerenti con le altre politiche comunitarie e con le misure applicate nell'ambito di tali politiche.

1.6. Poiché gli effetti economici di un aiuto non dipendono dal fatto che esso sia finanziato in parte dalla Comunità o esclusivamente dallo Stato membro, la Commissione ritiene essenziale assicurare la coerenza tra la politica di controllo degli aiuti di Stato e i contributi concessi nell'ambito della politica agricola comune o della politica di sviluppo rurale. La Commissione ritiene pertanto necessario rivedere l'impostazione generale in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo per tener conto dei più recenti sviluppi legislativi. Tale revisione dovrebbe inoltre comportare una semplificazione delle norme attuali e una maggiore trasparenza, agevolando le autorità competenti nel loro compito di notifica alla Commissione dei regimi di aiuti di Stato e consentendo alla Commissione stessa di approvarli con maggior rapidità ed efficienza.

1.7. Per disporre di un quadro normativo stabile atto alla preparazione e all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale, la Commissione intende applicare gli orientamenti di seguito esposti per tutto il prossimo periodo di programmazione (2000-2006). Modifiche a questi orientamenti verranno pertanto proposte soltanto se veramente necessarie per tener conto di sviluppi imprevisti o di cambiamenti nella situazione economica.

1.8. Il gruppo di lavoro sulle condizioni di concorrenza in agricoltura è stato consultato in merito ai presenti orientamenti nelle riunioni del 7 e 8 settembre 1999 e del 26 e 27 ottobre 1999.

2. PORTATA

2.1. I presenti orientamenti si applicano a tutti gli aiuti di Stato, comprese le misure di aiuto finanziate mediante tasse parafiscali, concessi per attività inerenti la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato. Essi non si applicano invece:

- agli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura(2);

- agli aiuti per il settore forestale, compresi gli aiuti per il rimboschimento di terre agricole, che formeranno oggetto di orentamenti distinti.

2.2. Ai fini dei presenti orientamenti, per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri) e i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari(3), esclusi i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura(4).

2.3. Ai fini dei presenti orientamenti, per trasformazione di un prodotto agricolo si intende il trattamento di un prodotto agricolo, in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, come ad esempio l'estrazione di succo di frutta o la macellazione di animali da carne. La trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I in prodotti non compresi nello stesso non rientra pertanto nel campo di applicazione dei presenti orientamenti.

3. PRINCIPI GENERALI

3.1. L'articolo 36 del trattato CE prevede che le regole di concorrenza si applichini alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio. Diversamente da altri settori, quindi, l'autorità della Commissione in materia di controllo e vigilanza sugli aiuti di Stato nel settore agricolo non deriva direttamente dal trattato, ma dalla normativa adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato ed è soggetta ad eventuali restrizioni stabilite dal Consiglio. Di fatto, tuttavia, tutti i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati prevedono l'applicazione ai prodotti di cui trattasi delle norme sugli aiuti di Stato di cui agli articoli da 87, 88 e 89 del trattato. Inoltre l'articolo 51 del regolamento sullo sviluppo rurale prevede espressamente l'applicazione degli articoli 87, 88 e 89 agli aiuti concessi dagli Stati membri a misure di sostegno dello sviluppo rurale. Ne consegue che, fatte salve eventuali limitazioni o deroghe specifiche stabilite nei pertinenti regolamenti, le disposizioni del trattato sono interamente applicabili agli aiuti di Stato nel settore agricolo, ad eccezione degli aiuti destinati in particolare al limitato numero di prodotti non coperti da organizzazioni comuni di mercato (cfr. punto 3.8).

3.2. Benché gli articoli 87, 88 e 89 siano pienamente applicabili ai settori oggetto di organizzazioni comuni di mercato, la loro applicazione rimane tuttavia subordinata alle disposizioni stabilite nei regolamenti di cui trattasi. In altre parole, il ricorso di uno Stato membro alle disposizioni degli articoli 87, 88 e 89 non può essere considerato prioritario rispetto alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione di quel settore di mercato(5). In nessun caso la Commissione può pertanto approvare un aiuto incompatibile con le disposizioni che disciplinano un'organizzazione comune di mercato o che interferirebbe con il corretto funzionamento di quest'ultima.

3.3. I presenti orientamenti riguardano tutte le misure di aiuto, in qualsiasi forma, che rientrano nella definizione di aiuto di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. A questo proposito va sottolineato che, secondo la prassi costante della Commissione, l'esistenza della politica agricola comune fa sì che gli aiuti nel settore agricolo, per quanto di modesta entità, a favore di talune imprese o della produzione di certi beni, siano potenzialmente in grado di falsare la concorrenza e di influire negativamente sugli scambi tra Stati membri. Per questo motivo la cosiddetta regola "de minimis"(6) non si applica ai contributi a spese connesse all'agricoltura.

3.4. L'applicazione dei presenti orientamenti è subordinata ad eventuali deroghe specifiche stabilite dai trattati o dalla normativa comunitaria.

La Commissione valuterà caso per caso le misure di aiuto non contemplate nei presenti orientamenti, tenendo conto dei principi di cui agli articoli da 87 a 89 del trattato, della politica agricola comune e della politica di sviluppo rurale della Comunità.

3.5. Per poter essere considerate compatibili con il mercato comune, le misure di aiuto devono includere una componente di incentivo o esigere una contropartita da parte del beneficiario. Fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla normativa comunitaria o dai presenti orientamenti, gli aiuti di Stato unilaterali intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Inoltre, per la loro stessa natura, tali aiuti possono interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato.

3.6. Per lo stesso motivo, un aiuto concesso con effetto retroattivo per attività già intraprese dal beneficiario non presenta la necessaria componente di incentivo e va pertanto considerato un aiuto al funzionamento, poiché l'unico suo scopo è di sollevare il beneficiario da un onere finanziario. In tutti i regimi di aiuti, ad eccezione di quelli di natura compensativa, deve pertanto essere vietata la concessione di aiuti a favore di lavori già iniziati o di attività intraprese prima che la domanda di aiuto sia stata debitamente presentata all'autorità competente.

3.7. Poiché le condizioni peculiari della produzione agricola vanno tenute in considerazione nella valutazione degli aiuti intesi a favorire le regioni svantaggiate, gli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale(7) non si applicano al settore agricolo. nei presenti orientamenti sono invece state inserite considerazioni relative alla politica regionale, ove esse appaiono rilevanti per il settore agricolo. Analogamente, in ragione della particolare struttura delle aziende agricole, non è applicabile al settore agricolo neppure la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese(8).

3.8. Come rilevato al punto 3.1, alcuni tipi di prodotti agricoli compresi nell'allegato I non sono ancora disciplinati da un'organizzazione comune di mercato, in particolare le patate diverse da quelle da fecola, la carne equina, il miele, il caffè, l'alcole di origine agricola, gli aceti derivati da alcole e il sughero. Poiché non esiste un'organizzazione comune di mercato di tali prodotti, le disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e del commercio dei prodotti agricoli(9), rimangono applicabili agli aiuti di Stato ad essi destinati specificamente. L'articolo 4 stabilisce che a questi aiuti si applicano soltanto le disposizioni di cui all'articolo 88, paragrafo 1, e la prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3. Gli Stati membri sono pertanto tenuti ad informare la Commissione con sufficiente anticipo per consentirle di presentare le proprie osservazioni in merito a eventuali concessioni o modificazioni degli aiuti. La Commissione non può peraltro opporsi alla loro concessione, anche se può formulare osservazioni. Nel valutare tali aiuti la Commissione terrà conto della mancanza di un'organizzazione comune di mercato a livello comunitario. Pertanto, purché i regimi di aiuti nazionali abbiano effetti analoghi alle misure applicate a livello comunitario a sostegno del reddito dei produttori in altri settori e a condizione che essi perseguano obiettivi simili a quelli dell'organizzazione comune di mercato, la Commissione non formulerà osservazioni, anche se si tratta di aiuti al funzionamento che sarebbero normalmente vietati.

3.9. L'articolo 6 del trattato CE stabilisce che "le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile". Le azioni di cui all'articolo 3 riguardono la politica agricola e quella di concorrenza. In futuro, pertanto, le notifiche degli aiuti di Stato dovranno tenere particolarmente conto delle questioni ambientali, anche qualora i regimi di aiuto in questione non riguardino specificamente il settore ambientale. Ad esempio, nel caso di un regime di aiuti agli investimenti destinati ad aumentare la produzione, che comportino un maggiore impiego di risorse scarse o l'aumento dell'inquinamento, sarà necessario dimostrare che il regime non determinerà una violazione della normativa comunitaria in materia di tutela ambientale, né causerà in altro modo danni all'ambiente. In futuro tutte le notifiche di aiuti di Stato dovranno contenere una valutazione del previsto impatto ambientale dell'attività beneficiaria. In molti casi per soddisfare questo requisito basterà semplicemente confermare che non si prevede alcun impatto ambientale.

3.10. Tranne ove espressamente indicato, tutti i tassi di aiuto nei presenti orientamenti sono espressi come contributo totale in percentuale del volume dei costi ammissibili (equivalente sovvenzione lorda).

4. AIUTI AGLI INVESTIMENTI

4.1. AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

4.1.1. PRINCIPI GENERALI

4.1.1.1. Per facilitare lo sviluppo generale del settore agricolo, gli aiuti agli investimenti nelle aziende dovrebbero contribuire a migliorare i redditi agricoli e le condizioni di vita, di lavoro e di produzione. L'investimento dovrebbe perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: ridurre i costi di produzione, migliorare e riconvertire la produzione, incrementare la qualità, tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e benessere degli animali o promuovere la diversificazione delle attività agricole. Gli aiuti agli investimenti che non si prefiggono nessuno di questi obiettivi, e in particolare gli aiuti destinati a meri investimenti di sostituzione che non migliorano in alcun modo la situazione della produzione agricola, non agevolano lo sviluppo del settore e pertanto non rientrano nel campo di applicazione della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

4.1.1.2. Fatte salve le eccezioni di cui al punto 4.1.2(10), il massimale del finanziamento pubblico, espresso in percentuale del volume dell'investimento che può beneficiare degli aiuti, è limitato al 40 % e, riguardo alle zone svantaggiate, al 50 %, come disposto all'articolo 7 del regolamento sullo sviluppo rurale. Tuttavia, qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento, tali massimali possono essere elevati al 45 % e al 55 % rispettivamente.

4.1.1.3. Il sostegno agli investimenti viene concesso unicamente ad aziende di cui si possa comprovare la redditività mediante valutazione delle prospettive(11) e il cui conduttore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate. L'azienda deve soddisfare requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso per soddisfare questi nuovi requisiti(12).

4.1.1.4. Non vengono sovvenzionati investimenti il cui obiettivo è un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati. L'esistenza di sbocchi normali sui mercati dovrà essere valutata a livello adeguato, in funzione di prodotti in questione, del tipo di investimento e della capacità esistente e prevista. Si terrà conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato. Qualora, nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, vigano restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario a livello di singoli agricoltori, aziende o stabilimenti di trasformazione, non saranno finanziati gli investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre tali limiti.

4.1.1.5. Le spese ammissibili comprendono:

- la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;

- le nuove macchine e attrezzature(13), compresi i programmi informatici;

- le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12 %;

- acquisto di terreni, comprese spese legali, tasse e costi di registrazione.

4.1.1.6. Non verranno concessi aiuti all'acquisto di diritti di produzione, se non in conformità alle disposizioni specifiche dell'organizzazione comune di mercato pertinente e ai principi di cui agli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

4.1.1.7. Per quanto riguarda l'acquisto di animali, possono beneficiare degli aiuti esaminati nella presente sezione soltanto il primo acquisto di bestiame e gli investimenti finalizzati al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico mediante l'acquisto di riproduttori di qualità pregiata (maschi o femmine), registrati nei libri genealogici o equivalenti(14).

4.1.1.8. Le spese ammissibili non devono complessivamente superare i limiti degli investimenti totali fissati dagli State membri a norma dell'articolo 7 del regolamento sullo sviluppo rurale.

4.1.1.9. Per analogia, la Commissione applicherà inoltre le disposizioni di cui alla presente sezione agli investimenti nella produzione agricola primaria non effettuati da agricoltori, ad esempio all'acquisto da parte di associazioni di produttori de attrezzature da utilizzare in comune.

4.1.2. CASI SPECIALI

4.1.2.1. A norma dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento sullo sviluppo rurale, i massimali di aiuto di cui al punto 4.1.1.2 non si applicano:

- ad investimenti realizzati principalmente nell'interesse pubblico in relazione alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e forestali o al trasferimento di fabbricati aziendali;

- ad investimenti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente;

- ad investimenti intesi a migliorare le condizioni di igiene degli allevamenti e di benessere degli animali.

Nel valutare la compatibilità di questi aiuti con gli articoli 87, 88 e 89 del trattato la Commissione applicherà i principi di seguito enunciati.

4.1.2.2. Conservazione dei paesaggi tradizionali

Gli aiuti destinati a promuovere la conservazione del patrimonio sono espressamente citati all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato; la Commissione li considera pertanto favorevolmente.

Per quanto riguarda investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole, quali elementi di interesse archeologico o storico, la Commissione concede aiuti fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute. Tali spese comprendono un compenso ragionevole del lavoro svolto dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori.

Per quanto riguarda investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi del patrimonio facenti parte dei fattori produttivi dell'azienda, come ad esempio fabbricati agricoli, la Commissione concede aiuti fino ad un massimo del 60 % delle spese ammissibili, elevato al 75 % nelle zone svantaggiate, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda.

Qualora si riscontri un aumento della capacità produttiva, e in altri casi su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione applicherà i tassi di aiuto indicati al punto 4.1.1.2 alle spese ammissibili sostenute per effettuare i lavori con normali materiali contemporanei. Oltre a questo, tuttavia, la Commissione autorizzerà la concessione di aiuti supplementari, ad un tasso massimo del 100 %, a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio.

4.1.2.3. Trasfermimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico

Sono molti i motivi per cui può risultare necessario trasferire fabbricati agricoli nell'interesse pubblico.

Qualora il trasferimento sia imposto da un esproprio che, conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato, dà diritto a indennizzo, il pagamento di tale indennizzo non verrà di norma considerato aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

In altri casi, nei quali il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nello spostamento e nella ricostruzione delle strutture esistenti, l'agricoltore ricava uno scarso beneficio diretto dall'operazione; la Commissione ritiene pertanto che possano essere concessi aiuti fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute senza rischiare di alterare la concorrenza.

In altri casi ancora, tuttavia, il trasferimento può comportare vantaggi per l'agricoltore, che potrà fruire di stutture più moderne. In tali casi il tasso di aiuto va modificato in modo che il contributo dell'agricoltore sia equivalente almeno al 60 % (50 % nelle zone svantaggiate) dell'aumento di valore delle strutture interessate dal trasferimento, o al 55 % e 45 % rispettivamente se il beneficiario è un giovane agricoltore.

Se il trasferimento determina un aumento della capacità produttiva, il contributo del beneficiario deve essere almeno pari al 60 % (50 % nelle zone svantaggiate) della quota corrispondente di spesa, o al 55 % e 45 % rispettivamente se il beneficiario è un giovane agricoltore.

4.1.2.4. Investimenti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di igiene e benessere degli animali

Qualora gli investimenti comportino costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, i massimali del 40 % e 50 % di cui al punto 4.1.1.2 possono essere aumentati, rispettivamente, del 20 % e del 25 %.

Tale maggiorazione verrà concessa unicamente per investimenti intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore, oppure per investimenti realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi, alle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di attuazione. La maggiorazione deve tuttavia essere tassativamente limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari per conseguire l'obiettivo in questione e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva.

4.2. AIUTI AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

4.2.1. La prassi costante della Commissione in materia di aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli è quella di assicurare un'applicazione coerente della politica agricola comune e delle norme sulla concorrenza considerando in parallelo sia i tassi di aiuto applicabili per gli investimenti che gli investimenti ammissibili. Inoltre, per tener conto della politica regionale, la Commissione ha già autorizzato una certa flessibilità per i tassi di aiuto che possono essere erogati a sostegno di investimenti intrapresi nell'ambito di regimi di aiuto regionali(15).

4.2.2. Per mantenere tale parallelismo è necessario modificare gli orientamenti che disciplinano questo tipo di aiuti di Stato, onde tener vonto dei cambiamenti apportati alla normativa comunitaria a seguito dell'adozione delle proposte dell'Agenda 2000.

4.2.3. In linea di principio, vengono sostenuti investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli soltanto in aziende di provata redditività, sulla base di una valutazione delle loro prospettive(16) e che rispettano requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso per raggiungere questi nuovi requisiti. Il tasso di aiuto non può superare il 50 % degli investimenti ammessi a beneficiarne nelle regioni dell'obiettivo 1 e il 40 % nelle altre regioni. A tale fine le spese ammissibili comprendono:

- la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;

- le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;

- le spese generali, come onorari di achitetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze, fino ad un massimo del 12 %.

4.2.4. Tuttavia, nel caso di aiuti di Stato relativi ad investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli concessi nell'ambito di un regime di aiuto regionale già approvato dalla Commissione in conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale(17), gli aiuti possono essere autorizzati fino all'intensità stabilita nell'ambito di detto regime. In tali casi le spese ammissibili sono quelle specificate negli orientamenti di cui sopra e comprendono aiuti per gli investimenti immateriali e per la creazione di posti di lavoro risultanti da un progetto di investimento iniziale realizzato secondo i citati orientamenti.

4.2.5. Non sono concessi aiuti a norma dei punti 4.2.3 o 4.2.4 se non vengono fornite prove sufficienti dell'esistenza di normali sbocchi di mercato per i prodotti. Si procederà quindi ad una valutazione, al livello opportuno, incentrata sui prodotti di cui trattasi, sui tipi di investimenti e sulla capacità esistente e prevista. A tal fine si terrà conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato. In particolare: non viene concesso alcun aiuto che contravvenga ai divieti o alle restrizioni stabilite nelle organizzazioni comuni di mercato(18); non viene concesso alcun aiuto che riguardi la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

4.2.6. Gli aiuti ad investimenti con spese ammissibili superiori a 25 milioni di EUR e gli aiuti di importo effettivo superiore a 12 milioni di EUR sono oggetto di notifica specifica alla Commissione a norma dell'articolo 83, paragrafo 3, del trattato.

4.3. AIUTI AD INVESTIMENTI VOLTI A PROMUOVERE LA DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE

4.3.1. La promozione della diversificazione delle attività agricole è un elemento importante della politica comunitaria di sviluppo rurale. La Commissione considera pertanto con favore tale tipo di aiuti, che possono stimolare lo sviluppo dell'economia rurale nel suo complesso.

4.3.2. I presenti orientamenti non riguardano gli aiuti concessi per promuovere la diversificazione di attività non connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I, quali l'agriturismo, lo sviluppo di attività artigianali o l'acquacoltura, benché essi rientrino nel campo di applicazione del regolamento sullo sviluppo rurale. Tali aiuti sono pertanto valutati sulla base dei principi che la Commissione applica di consueto agli aiuti al di fuori del settore agricolo, in particolare la regola de minimis, la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, gli orientamenti per gli aiuti di Stato a finalità regionale e, ove appropriato, gli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4.3.3. Alcuni problemi sono sorti in passato per quanto riguarda la corretta valutazione degli aiuti intesi a promuovere la diversificazione di altre attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I. Non risultava chiaro, ad esempio, se gli aiuti per le attività di traformazione e di commercializzazione che si svolgono in azienda dovessero essere valutati come aiuti agli investimenti nelle aziende agricole oppure come aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. In futuro la Commissione utilizzerà i seguenti criteri.

Nel caso di aiuti ad investimenti su scala ridotta, qualora le spese ammissibili non superino globalmente i limiti degli investimenti totali che possono beneficiare degli aiuti fissati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 7 del regolamento sullo sviluppo rurale, la Commissione considererà tali misure come aiuti agli investimenti nelle aziende agricole e le valuterà conformemente al punto 4.1. Gli aiuti agli investimenti su larga scala verranno invece esaminati come aiuti per le attività di trasformazione e di commercializzazione conformemente al punto 4.2.

5. AIUTI NEL SETTORE AMBIENTALE

5.1. PRINCIPI GENERALI

5.1.1. A norma dell'articolo 174 del trattato, la politica della Comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

5.1.2. Il regolamento sullo sviluppo rurale riconosce lo stretto nesso esistente tra agricoltura e ambiente e prevede disposizioni specifiche secondo cui i beneficiari degli aiuti comunitari sono tenuti a rispettare requisiti ambientali minimi. Per analogia la Commissione applicherà tali disposizioni nella valutazione dei regimi di aiuti di Stato.

5.1.3. Tutti i regimi di aiuto nel settore agricolo devono essere compatibili con gli obiettivi generali della politica comunitaria in materia ambientale. In particolare, i regimi di aiuto che non accordano sufficiente priorità all'eliminazione dell'inquinamento alla fonte o alla corretta applicazione del principio "chi inquina paga" non possono essere considerati compatibili con l'interesse comune e non sono pertanto autorizzati dalla Commissione.

5.2. AIUTI A FAVORE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE AMBIENTALE

Dato che i summenzionati orientamenti in materia di aiuti agli investimenti tengono pienamente conto del caso particolare degli aiuti per investimenti nel settore ambientale, non è più necessario prevedere deroghe specifiche per tale categoria di aiuti, i quali verranno pertanto valutati rispetto alle norme generali di cui al precedente capitolo 4.

5.3. AIUTI A FAVORE DI IMPEGNI NEL SETTORE AGROAMBIENTALE

5.3.1. II capo VI del titolo II del regolamento sullo sviluppo rurale stabilisce norme concernenti il sostegno comunitario ai metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale. Il finanziamento comunitario, concesso sulla base di impegni volontariamente assunti dagli agricoltori per un periodo minimo di cinque anni, consiste in un pagamento massimo di 600 EUR per ettaro per colture annuali, 900 EUR per ettaro per colture perenni specializzate e 450 EUR per ettaro per altri usi della terra. Le condizioni per il pagamento della sovvenzione comunitaria sono esposte agli articoli 22, 23, e 24 del regolamento sullo sviluppo rurale e agli articoli da 12 a 20 del regolamento di attuazione(19). L'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento sullo sviluppo rurale vieta gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che sottoscrivono un impegno di tipo agroambientale senza soddisfare le condizioni prescritte.

5.3.2. L'articolo 51, paragrafo 4, prevede tuttavia che possano essere accordati aiuti supplementari che superino i massimali fissati dall'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento sullo sviluppo rurale, purché siano giustificati ai sensi del paragrafo 1 di detto articolo. Inoltre, in casi eccezionali debitamente motivati, si può derogare alla durata minima di tali impegni.

5.3.3. Secondo l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento sullo sviluppo rurale, il sostegno agli impegni agroambientali viene concesso annualmente ed è calcolato sulla base delle perdite di reddito, dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto e dalla necessità di fornire un incentivo. Pertanto, se uno Stato membro intende concedere un aiuto supplementare che superi i massimali fissati a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, deve presentare la documentazione comprovante che la misura soddisfa tutte le condizioni stabilite nel regolamento sullo sviluppo rurale e nel regolamento di applicazione, nonché la giustificazione dei pagamenti aggiuntivi corredata di una distinta dettagliata dei costi sulla base delle perdite di reddito, dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto e dalla necessità di fornire un incentivo.

Ai fini del calcolo del livello di sostegno annuale può inoltre essere preso in considerazione il costo di eventuali investimenti non remunerativi necessari alla realizzazione dell'impegno. In tale ambito gli investimenti sono considerati non remunerativi qualora non comportino di norma aumenti netti significativi del valore o della redditività dell'azienda.

5.3.4 Nel valutare la compatibilità dei pagamenti aggiuntivi, la Commissione applicherà i principi stabiliti nel regolamento sullo sviluppo rurale e nel regolamento di attuazione. In particolare, il livello di riferimento per il calcolo delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto è conforme alle normali buone pratiche agricole invalse nella zona in cui è applicata la misura in oggetto. Possono essere prese in considerazione, qualora lo giustifichino le condizioni agronomiche o ambientali, le conseguenze economiche dell'esodo rurale o della cessazione di determinati metodi di produzione.

5.3.5. La necessità di fornire un incentivo è stabilita dallo Stato membro sulla base di criteri oggettivi. Tale incentivo non può superare il 20 % delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi indotti dall'impegno, tranne qualora si dimostri la necessità di una percentuale più elevata per applicare efficacemente la misura.

5.3.6. Qualora, in via eccezionale, uno Stato membro proponga di accordare aiuti di Stato per impegni di durata inferiore a quella prevista dal regolamento sullo sviluppo rurale, esso deve fornire una giustificazione dettagliata, in cui si dimostri che gli effetti ambientali della misura si possono pienamente esplicare nel periodo indicato. L'importo degli aiuti proposto deve riflettere la durata più breve degli impegni assunti.

5.4. AIUTI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI RESIDENTI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI AI SENSI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA

5.4.1. L'articolo 16 del regolamento sullo sviluppo rurale istituisce una nuova forma di sostegno comunitario a beneficio degli agricoltori volto a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, dall'attuazione di limitazioni degli usi agricoli basate su disposizioni comunitarie in materia di protezione dell'ambiente, se e in quanto tali pagamenti siano necessari per risolvere i problemi specifici derivanti da dette disposizioni. L'importo dei pagamenti deve essere fissato in modo da evitare compensazioni eccessive, specie per i pagamenti destinati a zone svantaggiate. Gli importi massimi ammessi a fruire del sostegno comunitario sono stabiliti a 200 EUR/ha. A norma dell'articolo 21 del regolamento sullo sviluppo rurale, la superficie totale delle zone svantaggiate, insieme a quella di altre zone ad esse assimilabili a norma dell'articolo 20 dello stesso regolamento, non può superare il 10 % della superficie complessiva dello Stato membro interessato.

5.4.2. La Commissione esaminerà caso per caso le proposte di concessione di aiuti di Stato a favore di tali zone, tenendo conto dei criteri sopra esposti nonché dei principi relativi alla concessione di contributi comunitari fissati nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale. Nel corso di tale valutazione la Commissione terrà conto del tipo di limitazioni imposte agli agricoltori. Di norma gli aiuti saranno consentiti unicamente per gli obblighi che eccedono il quadro delle buone pratiche agricole. Qualunque aiuto concesso in violazione del principio "chi inquina paga" dovrebbe avere carattere eccezionale, temporaneo e decrescente.

5.5 AIUTI AL FUNZIONAMENTO

5.5.1. Conformemente ad una prassi consolidata, la Commissione generalmente non approva gli aiuti al funzionamento che alleviano alle imprese, comprese quelle agricole, i costi risultanti dall'inquinamento o dai danni da esse cagionati. Essa ammette eccezioni a questo principio soltanto in casi detibamente giustificati.

5.5.2. Un sussidio temporaneo per compensare i costi dell'adeguamento a nuovi requisiti nazionali obbligatori in materia ambientale, più rigorosi della normativa comunitaria esistente, può essere giustificato ove necessario per controbilanciare una perdita di competitività a livello internazionale. Gli aiuti devono essere temporanei e decrescenti e, in linea di principio, di durata non superiore a cinque anni; detti aiuti non devono inizialmente superare l'importo necessario a compensare il produttore della differenza tra i costi di adeguamento alle disposizioni nazionali e quelli di adeguamento alle disposizioni comunitarie. La Commissione terrà inoltre conto di ciò che i beneficiari devono fare per ridurre l'inquinamento da essi causato.

5.5.3. In casi debitamente giustificati, come per gli aiuti allo sviluppo dei biocarburanti, la Commissione può inoltre approvare aiuti al funzionamento qualora si dimostrino necessari per compensare i costi aggiuntivi derivanti dall'impiego di mezzi di produzione ecocompatibili invece di processi produttivi tradizionali. L'elemento di aiuti dovrebbe limitarsi alla compensazione dell'incidenza dei costi aggiuntivi ed essere oggetto di riesame periodico almeno ogni cinque anni al fine di tener conto delle variazioni dei costi relativi dei vari mezzi di produzione e dei benefici di carattere commerciale che possono derivare dall'uso di mezzi di produzione più compatibili con le esigenze ambientali.

5.5.4. Per assorbire i costi ambientali nei costi di produzione, gli Stati membri ricorrono sempre più di frequente a tasse ambientali, come le tasse sull'energia o sulle immissioni nell'ambiente agricolo di sostanze a rischio, come antiparassitari ed erbicidi. Talvolta, per non aggravare l'onere fiscale complessivo sul settore agricolo, queste tasse vengono interamente o parzialmente controbilanciate da riduzioni in altri settori, quali la manodopera, la proprietà o il reddito. Purché tali riduzioni vengano applicate in maniera imparziale a tutto il settore agricolo, in genere la Commissione considera con favore queste misure, sempreché esse costituiscano effettivamente aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. In alcuni casi possono tuttavia essere concesse specifiche esenzioni totali o parziali da queste tasse a favore di determinati settori della produzione agricola o di taluni tipi di produttori. La Commissione nutre delle riserve su questo tipo di esenzioni, che per loro natura sono per lo più accordate in relazione a sistemi di produzione intensivi, che presentano i maggiori problemi dal punto di vista dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali. Aiuti di questo tipo possono pertanto essere autorizzati soltanto su base temporanea e decrescente e per una durata massima di cinque anni, ove si dimostri che essi sono necessari per compensare una perdita di competitività sul piano internazionale e che il regime di aiuti costituisce un incentivo reale a ridurre l'uso delle sostanze dannose in questione.

5.6. ALTRI AIUTI AMBIENTALI

5.6.1. Aiuti per attività di informazione, formazione e consulenza a favore dei produttori agricoli e delle imprese su questioni di carattere ambientale verranno autorizzati conformemente alle sezioni 13 e 14.

5.6.2. Altri aiuti ambientali nel settore agricolo verranno valutati caso per caso, tenendo conto dei principi stabiliti nel trattato e nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente(20).

6. AIUTI VOLTI A COMPENSARE GLI SVANTAGGI NATURALI NELLE REGIONI SVANTAGGIATE

6.1. L'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento sullo sviluppo rurale vieta la concessione di aiuti di Stato agli agricoltori per compensare gli svantaggi naturali presenti nelle regioni svantaggiate, a meno che gli aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 14 e 15 del medesimo regolamento.

6.2. Qualora gli aiuti di Stato siano associati a contributi concessi ai sensi del regolamento sullo sviluppo rurale, il finanziamento globale versato agli agricoltori non deve superare gli importi determinati a norma dell'articolo 15 del regolamento suddetto.

7. AIUTI ALL'INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI

7.1. Il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori incoraggia lo sviluppo globale del settore e previene l'esodo rurale. Gli articoli 7 e 8 del regolamento sullo sviluppo rurale prevedono pertanto un regime comunitario di sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori.

7.2. Aiuti di Stato a sostegno dell'insediamento dei giovani agricoltori possono essere accordati alle medesime condizioni. Globalmente, la sovvenzione concessa ai sensi del regolamento sullo sviluppo rurale e quella erogata sotto forma di aiuti di Stato non possono di norma superare i massimali fissati all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento citato. La Commissione autorizza aiuti di Stato supplementari che possono superare tali limiti, fino a un importo di 25000 EUR, in particolare qualora ciò sia giustificato dai costi estremamente elevati di insediamento nella regione interessata.

8. AIUTI AL PREPENSIONAMENTO E ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

8.1. La Commissione considera favorevolmente i regimi di aiuto intesi ad incoraggiare gli agricoltori più anziani al prepensionamento. Purché tali regimi pongano come condizione la cessazione permanente e definitiva delle attività agricole a fini commerciali, essi hanno un impatto limitato sulla concorrenza e contribuiscono invece allo sviluppo complessivo del settore nel lungo periodo. Pertanto, oltre al sostegno comunitario previsto agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento sullo sviluppo rurale, la Commissione autorizza aiuti di Stato per questo tipo di misura.

8.2. Negli ultimi anni diversi Stati membri hanno notificato alla Commissione regimi di aiuti intesi a favorire il ritiro dall'attività agricola di agricoltori costretti a cessare l'attività per motivi economici. La Commissione ritiene che i regimi di aiuto a favore della cessazione di attività agricole economicamente non sostenibili contribuiscano allo sviluppo complessivo del settore nel lungo periodo. Inoltre, tali regimi di aiuto rivestono un'importante funzione sociale in quanto sono intesi a favorire l'integrazione dei soggetti interessati in altri comparti economici. Pertanto, la Commissione autorizza aiuti di Stato per questo tipo di misure purché sia soddisfatta la condizione della cessazione permanente e definitiva delle attività agricole a fini commerciali.

9. AIUTI PER LA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI PRODUZIONE, DI TRASFORMAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE

9.1. Negli ultimi anni la Commissione ha ricevuto numerose notifiche relative all'erogazione di aiuti di Stato per la riduzione della capacità. In passato la Commissione ha considerato con favore tali regimi, nella misura in cui essi fossero coerenti con altri provvedimenti comunitari intesi a ridurre la capacità di produzione e purché fossero soddisfatte le seguenti condizioni:

- deve trattarsi di un aiuto nell'interesse generale del settore in questione;

- il beneficiario deve fornire una contropartita;

- deve essere esclusa la possibilità che si configuri un aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione;

- non deve verificarsi sovracompensazione della perdita del valore di capitale e del reddito futuro.

9.2. Affinché questi aiuti non siano considerati meri aiuti al funzionamento a vantaggio delle imprese interessate, il prerequisito per la concessione è la dimostrazione della loro utilità nell'interesse di tutto il settore. Qualora non esista sovraccapacità e sia chiaro che si procede alla riduzione della capacità per motivi sanitari o ambientali, ciò è sufficiente a dimostrare che tale condizione è soddisfatta.

In altri casi gli aiuti vanno erogati solo nei settori caratterizzati da un chiaro eccesso di capacità produttiva a livello regionale o nazionale. In tali casi si può ragionevolmente prevedere che la dinamica del mercato finirà per determinare i necessari adeguamenti strutturali. Gli aiuti per la riduzione della capacità possono quindi essere ammessi soltanto qualora facciano parte di un programma di ristrutturazione del settore che abbia fissato gli obiettivi e un calendario specifico. In questi casi la Commissione non accetterà più regimi di aiuto di durata illimitata, in quanto l'esperienza insegna che tali regimi possono comportare il rinvio dei mutamenti necessari. La Commissione si riserva la facoltà di subordinare l'autorizzazione dell'aiuto a determinate condizioni e richiederà di norma la presentazione di una relazione annuale sull'attuazione del regime.

9.3. Non vengono accordati aiuti che interferirebbero con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. I regimi di aiuti relativi ai settori soggetti a limitazioni o a quote di produzione verranno valutati caso per caso.

9.4. Il beneficiario dell'aiuto deve fornire una contropartita adeguata, di solito consistente nella decisione definitiva e irrevocabile di porre fine irrevocabilmente alla capacità di produzione di cui trattasi. Ciò comporta la cessazione definitiva della produzione da parte dell'impresa o la chiusura di un determinato impianto. Dal beneficiario si devono ottenere impegni giuridicamente vincolanti che la cessazione è definitiva e irreversibile. Tali impegni devono essere vincolanti anche per eventuali futuri acquirenti dello stabilimento di cui trattasi. Tuttavia, qualora sia già stata posta definitivamente fine alla capacità di produzione, o qualora la chiusura risulti inevitabile, non vi è contropartita da parte del beneficiario e l'aiuto non può essere erogato.

9.5. Si deve escludere la possibilità che l'aiuto sia erogato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Pertanto, qualora il beneficiario dell'aiuto si trovi in una situazione in difficoltà finanziaria, l'aiuto è valutato alla luce degli orientamenti comunitari in materia di salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà.

9.6. Il regime deve essere accessibile, alle medesime condizioni, a tutti gli operatori economici del settore interessato. L'importo degli aiuti deve essere tassativamente limitato al compenso per la perdita di valore degli attivi più un incentivo pari al massimo al 20 % del valore di detti attivi. Tuttavia, possono essere erogati aiuti destinati a compensare gli oneri sociali obbligatori derivanti dall'attuazione del regime.

9.7. Poiché l'obiettivo di queste misure di aiuto è la ristrutturazione del settore interessato, nell' intento di favorire quegli operatori economici che vi rimangono attivi e al fine di ridurre il rischio potenziale di distorsione di concorrenza e di compensazioni eccessive, la Commissione ritiene che almeno la metà dei costi relativi a questi aiuti debba essere sostenuta dal settore, attraverso contributi volontari o prelievi obbligatori. Tale condizione non si applica qualora la chiusura avvenga per motivi sanitari o ambientali.

10. AIUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI

10.1. A causa della natura incostante della produzione agricola, la Commissione ha sempre considerato con favore la concessione di aiuti all'avviamento che incentivino la costituzione di associazioni di produttori, in modo da concentrare l'offerta e adeguare la produzione alle esigenze del mercato. In passato il sostegno alla costituzione delle associazioni di produttori in alcune regioni era stato concesso dalla Comunità conformemente al regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni(21). Tuttavia, con l'adozione del regolamento sullo sviluppo rurale, il Consiglio ha ritenuto che, poiché numerose organizzazioni comuni di mercato contemplano aiuti a favore delle associazioni di produttori e relative unioni, non era più necessario prevedere un sostegno specifico per queste associazioni nel quadro dello sviluppo rurale. La Commissione ritiene che tale cambiamento non impedisca di concedere aiuti di Stato per la costituzione di arganizzazioni di produttori, che aiutino gli agricoltori ad adeguare la produzione alla domanda, in particolare nei settori per i quali siano previste forme di sostegno nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato. È tuttavia necessario rivedere la politica della Commissione in relazione a questo tipo di aiuti alla luce dei recenti sviluppi.

10.2. La presente sezione riguarda soltanto gli aiuti all'avviamento accordati alle associazioni o alle unioni di produttori ammissibili a norma della legislazione dello Stato membro interessato. Un'associazione di produttori viene costituita allo scopo di consentire ai soci di adattare di concerto la loro produzione alle esigenze di mercato, in particolare concentrando l'offerta. Le unioni sono costituite da associazioni di produttori riconosciute e perseguono i medesimi obiettivi su scala più ampia.

10.3. Il regolamento sulle associazioni di produttori deve prevedere l'obbligo dei soci di commercializzare la produzione secondo le norme di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dall'associazione. Tali norme possono consentire la commercializzazione diretta da parte del produttore di una quota della produzione. Inoltre, i produttori che aderiscono all'associazione devono rimanerne membri per un minimo di tre anni e fornire un preavviso di almeno dodici mesi prima di recedere. L'associazione deve inoltre dotarsi di norme comuni di produzione, in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche, di norme di immissione sul mercato e di norme di conoscenza della produzione, in particolare informazione in materia di raccolto e disponibilità. Fatti salvi tali requisiti, tuttavia, i produttori restano responsabili della gestione delle proprie aziende. Nessun aiuto può essere concesso nell'ambito della presente sezione ad organizzazioni di produttori come imprese o cooperative, il cui obiettivo è la gestione di una o più aziende agricole e che quindi sono di fatto considerate come singoli produttori. Le organizzazioni di produttori dovranno in ogni caso assicurare il rispetto delle norme sulla concorrenza.

10.4. Qualora le organizzazioni comuni di mercato prevedano un sostegno a favore delle associazioni o unioni di produttori nel settore di cui trattasi, la Commissione esaminerà caso per caso le proposte di aiuti di Stato, verificando la compatibilità delle suddette misure con gli obiettivi delle organizzazioni comuni.

10.5. Negli altri casi, la Commissione continuerà a valutare le proposte di aiuti di Stato in conformità ai principi precendentemente applicati. Ciò significa che possono essere concessi aiuti temporanei e decrescenti a copertura dei costi amministrativi di avviamento dell'associazione o dell'unione. A tale scopo le spese ammissibili comprendono l'affitto dei locali(22), l'acquisto di attrezzatura da ufficio, compresi materiale e programmi informatici, i costi del personale, i costi di esercizio e le spese amministrative. In linea di massima l'importo degli aiuti non può superare nel primo anno il 100 % dei costi sostenuti ed è ridotto del 20 % per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto anno sia limitato al 20 % dei costi effettivi di quell'anno. Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno né dopo sette anni dal riconoscimento dell'organizzazione di produttori.

10.6. In deroga a quanto previsto al paragrafo precedente, la Commissione autorizzerà la concessione di nuovi aiuti all'avviamento nel caso di un ampliamento significativo delle attività dell'associazione o dell'unione di produttori in questione, ad esempio al fine di estendere l'attività a nuovi prodotti o nuovi settori(23). Sono ammissibili ai nuovi aiuti unicamente le spese derivanti dai compiti aggiuntivi svolti dall'associazione o dall'unione di produttori; per il resto si applicano le altre condizioni esposte nella presente sezione.

10.7. La presente sezione non riguarda gli aiuti concessi ad altre associazioni agricole che svolgono funzioni a livello produttivo, quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione nelle aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato. La Commissione applicherà tuttavia i principi esposti in questa sezione agli aiuti accordati a copertura dei costi di avviamento delle associazioni di produttori responsabili per la supervisione dell'uso delle denominazioni di origine o dei marchi di qualità.

10.8. Gli aiuti concessi alle associazioni o alle unioni di produttori a copertura di spese non connesse ai costi di avviamento, quali investimenti o attività promozionali, saranno valutati in conformità alla normativa che disciplina tali aiuti. Nel caso degli aiuti agli investimenti nella produzione primaria, il limite massimo delle spese ammissibili di cui al punto 4.1.1.8 sarà determinato con riferimento ai singoli membri del gruppo.

10.9. I regimi di aiuti autorizzati ai sensi della presente sezione potranno essere modificati per tener conto di eventuali cambiamenti nei regolamenti che disciplinano le organizzazioni comuni di mercato.

10.10. In alternativa alla concessione di aiuti alle associazioni o alle unioni di produttori, gli aiuti possono essere erogati direttamente ai produttori a titolo di compenso dei contributi versati per le spese amministrative di dette associazioni nel quinquennio successivo alla costituzione dell'associazione. L'importo degli aiuti è calcolato conformemente al punto 10.5.

11. AIUTI A TITOLO DI COMPENSO DEI DANNI CAUSATI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA O AI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA

11.1. PRINCIPI GENERALI

11.1.1. Gli aiuti di Stato nel settore agricolo prevedono una serie di misure intese a tutelare gli agricoltori nei confronti di danni alla produzione agricola o ai mezzi di produzione, compresi fabbricati e piantagioni, causati da eventi imprevisti quali calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche o l'insorgenza di epizoozie o fitopatie(24). L'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato sancisce la compatibilità con il mercato comune degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali. La Commissione, tuttavia, sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, ha accettato l'inserimento di altri due tipi di aiuti in questa categoria, e precisamente:

- aiuti volti a promuovere l'adozione di misure preventive contro l'insorgenza di epizoozie e fitopatie, tra cui il compenso per danni arrecati da determinate malattie;

- aiuti volti a incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i rischi di perdita della produzione agricola o dei mezzi di produzione.

11.1.2. Per evitare il rischio di falsare la concorrenza, la Commissione ritiene importante assicurare che gli aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori dei danni causati alla produzione agricola siano versati il più presto possibile dopo il verificarsi dell'evento in questione, fatte salve eventuali limitazioni amministrative o di bilancio. Il pagamento dell'aiuto diversi anni dopo l'evento in questione può infatti produrre gli stessi effetti economici di un aiuto al funzionamento. Questo si verifica soprattutto quando l'aiuto è versato con effetto retroattivo in relazione a domande che all'epoca non erano state adeguatamente documentate. Pertanto, in assenza di una specifica giustificazione, come ad esempio la natura e la portata dell'evento o l'effetto ritardato o continuato del danno, la Commissione non autorizzerà proposte di aiuti presentate più di tre anni dopo il verificarsi dell'evento.

11.2. AIUTI DESTINATI AD OVVIARE AI DANNI ARRECATI DALLE CALAMITÀ NATURALI O DA ALTRI EVENTI ECCEZIONALI

11.2.1. La prassi costante della Commissione è quella di dare un'interpretazione restrittiva delle nozioni di "calamità naturale" e di "evento eccezionale" di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, in quanto esse costituiscono eccezioni al principio generale dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, sancito dall'articolo 87, paragrafo 1. Finora la Commissione ha considerato come calamità naturali terremoti, valanghe, frane e inondazioni. Tra gli eventi eccezionali sono stati accettati la guerra, i disordini interni e gli scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro estensione, gravi incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese. D'altro canto, la Commissione non ha riconosciuto come evento eccezionale un incendio scoppiato in un unico stabilimento di trasformazione coperto da normale assicurazione commerciale. In generale la Commissione non considera come calamità naturali o eventi eccezionali l'insorgenza di epizoozie o fitopatie, anche se in un caso la Commissione ha effettivamente riconosciuto come un evento eccezionale l'estesa diffusione di una malattia animale completamente nuova. A causa delle difficoltà di previsione di tali eventi, la Commissione continuerà a valutare caso per caso le proposte di concessione di aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), tenendo conto della prassi precedentemente seguita nel settore.

11.2.2. Una volta confermata la calamità naturale o l'evento eccezionale, la Commissione autorizza aiuti fino al 100 % a titolo di indennizzo dei danni materiali. Il compenso va solitamente calcolato per singolo beneficiario e, onde evitare compensazioni eccessive, vanno dedotti dall'importo dell'aiuto eventuali pagamenti dovuti, ad esempio nell'ambito di polizze assicurative. La Commissione accorda inoltre aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori delle perdite di reddito dovute alla distruzione dei mezzi di produzione agricoli, purché non vi sia compensazione eccessiva.

11.3. AIUTI DESTINATI A INDENNIZZARE GLI AGRICOLTORI DELLE PERDITE CAUSATE DA AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

11.3.1. Secondo la prassi costante della Commissione, avverse condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità non possono come tali essere considerate calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Tuttavia, a causa dei danni che tali eventi possono arrecare alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricoli, la Commissione ha accettato di assimilare tali eventi a calamità naturali se il danno raggiunge una determinata soglia, fissata al 20 % della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30 % nelle altre zone. Poiché la produzione agricola è intrinsecamente variabile, appare necessario mantenere tale soglia per evitare che le condizioni atmosferiche vengano addotte come pretesto per il pagamento di aiuti al funzionamento. Per consentire alla Commissione di valutare questi regimi di aiuti, le notifiche di misure di aiuti a titolo di indennizzo dei danni causati da avverse condizioni atmosferiche vanno corredate di adeguate informazioni meteorologiche.

11.3.2. Qualora siano state danneggiate le colture annuali, la soglia del 20 % o del 30 % va determinata sulla base del confronto tra la produzione lorda della coltura di cui trattasi nell'anno in questione e la produzione annua lorda in un anno normale. Quest'ultima va generalmente calcolata prendendo come riferimento la produzione lorda media nelle tre campagne precedenti, escludendo gli anni in cui è stato pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche. La Commissione accetterà tuttavia metodi alternativi di calcolo della produzione normale, compresi valori di riferimento regionali, purché sia stato accertato che tali valori sono rappresentativi e non basati su rese eccessivamente elevate. L'importo dell'aiuto pagabile viene calcolato una volta determinato il volume della perdita di produzione. Per evitare compensazioni eccessive, l'importo dell'aiuto pagabile non deve superare il livello medio della produzione durante il periodo normale moltiplicato per il prezzo medio nello stesso periodo, da cui si sottrae la produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento moltiplicata per il prezzo medio in quell'anno. Dall'importo dell'aiuto vanno inoltre detratti eventuali pagamenti diretti.

11.3.3. Di norma, il calcolo della perdita va effettuato per ogni singola azienda, soprattutto qualora l'indennizzo riguardi danni causati da eventi localizzati. Tuttavia, qualora le avversità atmosferiche abbiano colpito un'ampia zona con la stessa intensità, la Commissione accetta che i pagamenti si basino su una media delle perdite, purché queste siano rappresentative e non comportino compensazioni eccessive particolarmente rilevanti per nessuno dei beneficiari.

11.3.4. Nel caso di danni ai mezzi di produzione i cui effetti si protraggono per più anni, ad esempio la distruzione parziale dei frutti arborei a causa del gelo, per la prima raccolta dopo il verificarsi dell'evento, la perdita reale rispetto a un anno normale, determinata secondo i criteri esposti nei paragrafi precedenti, deve essere superiore al 10 %, mentre la perdita reale moltiplicata per il numero di anni per i quali la produzione è persa deve superare il 20 % nelle zone svantaggiate e il 30 % nelle altre zone.

11.3.5. La Commissione applicherà per analogia i principi sopra esposti agli aiuti destinati a compensare i danni arrecati al bestiame da avverse condizioni atmosferiche.

11.3.6. Al fine di evitare compensazioni eccessive, vanno detratte dall'importo dell'aiuto eventuali somme percepite a titolo di regimi assicurativi. Occorre inoltre tener conto delle spese ordinarie non sostenute dall'agricoltore, come nel caso in cui non sia necessario effettuare il raccolto. Tuttavia, qualora tali spese risultino maggiorate per effetto delle avverse condizioni atmosferiche, può essere concesso un aiuto supplementare a copertura di tali spese.

11.3.7. Gli aiuti a titolo di indennizzo dei danni causati ad edifici e attrezzature da avversità atmosferiche (ad esempio, i danni causati alle serre dalla grandine) sono ammessi fino al 100 % dei costi effettivi, senza che venga applicata une soglia minima.

11.3.8. In linea di massima sono ammessi a beneficiare degli aiuti descritti nella presente sezione soltanto gli agricoltori, oppure l'associazione di produttori di appartenenza; in tal caso l'importo dell'aiuto non deve superare il danno effettivo subito dall'agricoltore.

11.4. AIUTI DESTINATI ALLA LOTTA CONTRO LE EPIZOOZIE E LE FITOPATIE

11.4.1. Di norma, per un agricoltore la perdita di alcuni capi di bestiame o di un raccolto a causa di una malattia non costituisce una calamità naturale o un evento eccezionale ai sensi del trattato. In tali casi, gli indennizzi per le perdite subite e gli aiuti per prevenire perdite future possono soltanto essere autorizzati dalla Commissione a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, il quale sancisce che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

11.4.2. In conformità a questi principi, la Commissione ritiene che gli aiuti agli agricoltori a titolo di indennizzo delle perdite causate da epizoozie o fitopatie possano essere autorizzati unicamente nell'ambito di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia in questione realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale. Aiuti intesi semplicemente a compensare gli agricoltori delle perdite subite, ma che non prevedano alcuna iniziativa per risolvere il problema alla fonte, vanno considerati meri aiuti al funzionamento, che sono incompatibili con il mercato comune. La Commissione pone pertanto come condizione l'esistenza di disposizioni comunitarie o nazionali, stabilite da leggi o da norme regolamentari o amministrative, che consentano alle autorità competenti di adottare opportune misure di lotta contro la malattia di cui trattasi, sia attuando interventi di eradicazione, e in special modo misure obbligatorie soggette ad indennizzo, sia, in una fase iniziale, organizzando un sistema d'allarme, associato, ove opportuno, ad incentivi per incoraggiare i singoli agricoltori a partecipare volontariamente a programmi di prevenzione(25). Ne consegue che solo le malattie di interesse per le pubbliche autorità, e non i casi in cui gli agricoltori devono ragionevolmente rispondere a titolo individuale, possono essere oggetto di aiuto.

11.4.3. Tali aiuti dovrebbero prefiggersi uno dei seguenti obiettivi:

- di prevenzione, in quanto essi prevedono indagini di massa o analisi, l'eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione, vaccinazioni preventive degli animali o opportuno trattamento delle colture, abbattimento preventivo del bestiame o distruzione dei raccolti;

- di compensazione, in quanto il bestiame contagiato viene abbattuto o i raccolti distrutti per ordine o raccomandazione delle autorità pubbliche, oppure il bestiame muore in seguito a vaccinazioni o altre misure raccomandate o ordinate dalle autorità competenti;

- combinati, in quanto il regime di aiuti compensativi delle perdite imputabili a malattie è soggetto alla condizione che il beneficiario si impegni ad applicare in futuro idonee misure di prevenzione, secondo quanto prescritto dalle autorità pubbliche.

11.4.4. Nella notifica lo Stato membro deve dimostrare che gli aiuti finalizzati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie sono compatibili con gli obiettivi e le disposizioni specifiche della normativa comunitaria nei settori veterinario e fitosanitario. Occorre identificare chiaramente l'epizoozia o la fitopatia di cui trattasi e fornire una descrizione delle misure adottate.

11.4.5. Se le condizioni sopra esposte sono soddisfatte, gli aiuti possono coprire fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute per misure quali controlli sanitari, test e altre indagini, acquisto e somministrazione di vaccini, medicinali e prodotti fitosanitari, costi imputabili all'abbattimento del bestiame e alla distruzione dei raccolti. Nessun aiuto può invece essere versato per misure di prevenzione qualora la normativa comunitaria prescriva oneri specifici per taluni tipi di misure di lotta contro le infezioni. Analogamente, nessun aiuto viene erogato se la normativa comunitaria prevede che il costo delle misure sia a carico dell'azienda agricola, a meno che il costo di tali misure sia interamente compensato da oneri obbligatori a carico dei produttori.

L'indennizzo può coprire il valore normale dei raccolti distrutti o del bestiame abbattuto; può comprendere una compensazione ragionevole per la perdita di profitto, tenendo conto delle difficoltà relative alla sostituzione del bestiame o al reimpianto e della quarantena o di altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, per consentire l'eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le colture.

Qualora l'aiuto sia erogato nell'ambito di un regime comunitario e/o nazionale e/o regionale, è necessario dimostrare che non vi è possibilità di compensazione eccessiva cumulando i diversi regimi. Se l'aiuto comunitario è stato approvato, occorre indicare la data e i riferimenti della pertinente decisione della Commissione.

11.5. AIUTI PER IL PAGAMENTO DI PREMI ASSICURATIVI

11.5.1. In alternativa al pagamento ex post di compensazioni per le perdite causate da calamità naturali, numerosi Stati membri hanno istituito regimi di aiuti intesi ad incoraggiare gli agricoltori ad ottenere coperture assicurative contro tali rischi. La prassi costante della Commissione prevede la concessione di aiuti fino all'80 % del costo dei premi assicurativi a copertura delle perdite dovute alle calamità naturali e agli eventi eccezionali di cui al punto 11.2 e alle avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali di cui al punto 11.3. Qualora l'assicurazione copra altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche, o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, il tasso di aiuto è ridotto al 50 % del costo del premio.

11.5.2. La Commissione esaminerà caso per caso altre misure di aiuto concernenti l'assicurazione contro calamità naturali ed eventi eccezionali, in particolare regimi di rinnovo assicurativo e altre misure di aiuto destinate a sostenere i produttori in zone a rischio particolarmente alto.

11.5.3. Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi non possono costituire una barriera al funzionamento del mercato interno dei servizi di assicurazione. Una tale situazione si potrebbe verificare, ad esempio, se la possibilità di fornire la copertura assicurativa fosse limitata ad un'unica impresa o ad un unico gruppo di imprese, o se l'aiuto venisse concesso a condizione di stipulare il contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro in questione.

12. AIUTI PER LA RICOMPOSIZIONE FONDIARIA

Lo scambio di particelle agricole nell'ambito di operazioni di ricomposizione fondiaria, intraprese in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione dello Stato membro interessato, agevola la costituzione di aziende economicamente redditizie e contribuisce pertanto allo sviluppo globale del settore agricolo, con ripercussioni limitate sulla concorrenza. La Commissione autorizza pertanto la concessione di aiuti a copertura dei costi legali e amministrativi della ricomposizione fondiaria, compresi quelli per la realizzazione delle indagini, fino al 100 % delle spese sostenute. Qualora tuttavia gli aiuti agli investimenti siano concessi nell'ambito del regime di ricomposizione, compresi gli aiuti per l'acquisto di terreni, si applica il massimale dell'aiuto di cui al punto 4.1.

13. AIUTI INTESI A PROMUOVERE LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ

13.1. In generale, le misure di aiuto intese ad incentivare il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli accrescono il valore della produzione agricola e agevolano l'adattamento dell'intero settore alla domanda dei consumatori, che privilegiano sempre più la qualità. La Commissione solitamente considera con favore tali aiuti. L'esperienza ha tuttavia dimostrato che queste misure di aiuto possono falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri in misura contraria all'interesse comune. Questo si verifica in particolare quando vengono concessi aiuti per importi elevati o quando l'erogazione dell'aiuto continua dopo che l'aiuto ha cessato si svolgere funzione di incentivo e diventa pertanto un aiuto al funzionamento. Per questi motivi la Commissione ha deciso di rivedere la sua politica in merito a tali aiuti.

13.2. La Commissione autorizza aiuti per consulenze e servizi analoghi, compresi studi tecnici, di fattibilità e di progettazione e ricerche di mercato, a sostegno delle attività connesse allo sviluppo della qualità dei prodotti agricoli, tra cui:

- ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto(26), inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità conformemente alla normativa comunitaria pertinente;

- l'introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme ISO 9000 o 14000, di sistemi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) basati sull'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo ovvero di sistemi di audit ambientale;

- i costi della formazione del personale, finalizzata all'applicazione delle norme di assicurazione di qualità e dei sistemi HACCP.

Gli aiuti possono essere concessi anche a copertura dei contributi richiesti dagli organi riconosciuti di certificazione per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi.

Per escludere la possibilità di erogare aiuti d'importo considerevole a grandi imprese, l'importo totale degli aiuti che possono essere accordati nell'ambito della presente sezione non dovrebbe superare i 100000 EUR per beneficiario e per trienno oppure, nel caso di aiuti concessi a imprese che rientrano nella definizione delle piccole e medie imprese data dalla Commissione nella raccomandazione del 3 aprile 1996(27), il 50 % dei costi ammissibili, se quest'ultimo importo è superiore al primo. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario il destinatario dei servizi.

Gli aiuti agli investimenti necessari all'ammodernamento dei sistemi di produzione, compresi la gestione del sistema di documentazione e il controllo dei processi e dei prodotti, possono essere concessi unicamente in conformità alle norme di cui ai punti 4.1 e 4.2, a seconda dei casi.

13.3. Finora la Commissione ha considerato con favore gli aiuti destinati a coprire il costo delle misure relative ai controlli di qualità, concedendo importi fino al 100 % per i controlli obbligatori e al 70 % per quelli facoltativi. Tuttavia, data la crescente importanza attribuita alla sicurezza e alla qualità dei prodotti agricoli, e in particolare l'obbligo di utilizzare sistemi del tipo HACCP a garanzia dell'igiene dei prodotti alimentari, i tipi di controlli effettuati di routine, durante il processo di produzione, sono aumentati notevolmente e i relativi costi sono divenuti parte di costi di produzione. A causa dell'impatto diretto dei costi dei controlli di qualità sui costi di produzione, tali aiuti presentano il rischio reale di alterare la concorrenza, in particolare se sono versati in modo selettivo. La Commissione ritiene pertanto che nessun aiuto vada concesso per i controlli di routine effettuati dal produttore in relazione alla qualità del processo e ai prodotti, indipendentemente dal fatto che tali controlli siano svolti volontariamente o siano obbligatori nel quadro del sistema HACCP o di altri analoghi. Gli aiuti possono essere concessi unicamente per controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome, od organismi indipendenti responsabili per il controllo e la supervisione dell'uso delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità.

13.4. Poiché gli Stati membri seguono politiche diverse in materia di trasferimento dei costi delle misure obbligatorie di controllo, effettuate, in base alla normativa comunitaria o nazionale, da o per conto delle autorità competenti, la Commissione continuerà ad autorizzare il pagamento di aiuti fino al 100 % dei costi di tali controlli, tranne ove la legislazione comunitaria abbia fissato gli importi che devono essere versati dai produttori per le misure di controllo. Qualora la normativa comunitaria preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri, la Commissione autorizza il pagamento unicamente nell'ambito di un regime di aiuti finanziato mediante tasse parafiscali, il quale assicuri che il costo finanziario dei controlli sia sostenuto interamente dai produttori. La Commissione esaminerà caso per caso, sulla base delle disposizioni normative pertinenti, le proposte di concessione di aiuti temporanei e decrescenti al fine di lasciare ai produttori il tempo di conformarsi a tali controlli.

Nel caso specifico di aiuti erogati per coprire i costi dei controlli effettuati a garanzia dell'autenticità delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 2081/92(28) e (CEE) n. 2082/92(29) del Consiglio, la Commissione autorizza il pagamento di aiuti temporanei e decrescenti per far fronte ai costi dei controlli nei sei anni successivi all'istituzione del sistema di controllo. Gli aiuti esistenti relativi ai costi di tali controlli verranno ridotti progressivamente, in modo da essere eliminati entro sei anni dall'entrata in vigore dei presenti orientamenti.

Poiché sussiste uno specifico interesse comunitario ad assicurare lo sviluppo dei metodi di coltivazione biologici(30), la Commissione continuerà a concedere aiuti per i controlli di tali metodi, condotti ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/91(31), ad un tasso del 100 % delle spese effettivamente sostenute.

13.5. La Commissione autorizzerà inizialmente aiuti fino al 100 % del costo dei controlli effettuati da altri enti responsabili per la supervisione dell'uso dei marchi di qualità nell'ambito di regimi riconosciuti sulla garanzia di qualità. Tali aiuti saranno progressivamente ridotti, in modo da essere eliminati entro sette anni dalla loro istituzione. Gli aiuti esistenti relativi ai costi dei controlli effettuati da tali enti verranno ridotti progressivamente, in modo da essere eliminati entro sei anni dall'entrata in vigore dei presenti orientamenti.

14. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE AGRICOLO

14.1. La Commissione considera con favore i regimi di aiuti intesi a fornire assistenza tecnica nel settore agricolo. Tali aiuti "soft" migliorano infatti l'efficienza e la professionalità dell'agricoltura comunitaria, contribuendo così alla sua redditività economica nel lungo termine con ripercussioni minime sulla concorrenza. Gli aiuti possono pertanto essere concessi al tasso del 100 % per coprire i seguenti costi:

- istruzione e formazione; i costi ammissibili comprendono le spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione, le spese di viaggio e di soggiorno e i costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore;

- prestazione di servizi di gestione aziendale e di servizi ausiliari;

- onorari di consulenti;

- organizzazione di concorsi, mostre e fiere, incluse le spese connesse alla partecipazione a tali manifestazioni;

- altre attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche, quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi.

14.2. Per non falsare la concorrenza, tutti i soggetti ammissibili della zona interessata devono poter fruire di questo tipo di aiuti sulla base di criteri oggettivamente definiti. Gli aiuti limitati a determinate associazioni e intesi a favorire soltanto i loro membri non agevolano lo sviluppo del settore nel suo complesso e vanno considerati aiuti al funzionamento. Pertanto, qualora tali servizi siano prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, la Commissione verificherà che i servizi in questione siano accessibili a tutti gli agricoltori. In tali casi, eventuali contributi ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi della prestazione del servizio.

14.3. L'importo globale degli aiuti concessi nell'ambito della presente sezione non può superare i 100000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni oppure, nel caso di aiuti erogati ad imprese che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese(32), il 50 % dei costi ammissibili (tra le due possibilità viene concesso l'aiuto di entità superiore). Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario la persona che fruisce dei servizi.

15. SOSTEGNO AL SETTORE ZOOTECNICO

15.1 Oltre alle misure sopra descritte, la Commissione autorizza i seguenti ulteriori aiuti a favore del settore zootecnico a sostegno del mantenimento e del miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico nella Comunità:

- aiuti fino al 100 % a copertura dei costi amministrativi inerenti all'adozione e alla tenuta dei libri genealogici;

- aiuti fino al 70 % per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame;

- aiuti fino al 40 % dei costi ammissibili per investimenti in centri per la riproduzione animale e per l'introduzione a livello di azienda di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale;

- aiuti fino al 30 % dei costi relativi al mantenimento di singoli riproduttori maschi di elevata qualità genetica registrati nei libri genealogici.

Gli aiuti per la protezione di razze o specie in via di estinzione sono valutati alla luce delle disposizioni del titolo II, capo VI, del regolamento sullo sviluppo rurale.

16. AIUTI DI STATO PER LE REGIONI ULTRAPERIFERICHE E PER LE ISOLE DELL'EGEO

16.1. In seguito all'adozione del regolamento sullo sviluppo rurale, sono state abrogate le varie disposizioni derogatorie contenute nei regimi attuali a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole del Mar Egeo che in determinate situazioni prevedono aiuti di Stato supplementari. Il regolamento contempla tuttavia l'adozione di nuove disposizioni che, all'atto della programmazione delle misure di sviluppo rurale, garantiranno la necessaria flessibilità, adattamenti e deroghe al fine di tener conto delle esigenze specifiche di queste regioni. La Commissione esaminerà pertanto caso per caso le proposte di concessione di aiuti di Stato destinati a venire incontro alle esigenze di tali regioni, valutandone la compatibilità con i piani di sviluppo rurale delle regioni di cui trattasi e i relativi effetti sulla concorrenza.

16.2. In deroga al divieto generale concernente gli aiuti al funzionamento espresso nei presenti orientamenti, la Commissione esaminerà caso per caso le proposte di concessione di aiuti al funzionamento a favore delle regioni ultraperiferiche, tenendo conto dei principi enunciati nel trattato e soprattutto degli effetti potenziali di queste misure sulla concorrenza nelle regioni interessate e in altre parti della Comunità.

17. AIUTI A FAVORE DELLA RICERCA E SVILUPPO

Tali aiuti saranno esaminati in base ai criteri stabiliti nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo(33). L'aumento del 10 % dei tassi di aiuto a favore delle piccole e medie imprese di cui al punto 4.2.6. della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese si applica anche al settore agricolo(34).

18. AIUTI ALLA PROMOZIONE E ALLA PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI

Gli aiuti alla promozione e alla pubblicità dei prodotti agricoli verranno esaminati sulla base della regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato CEE, esclusi i prodotti della pesca(35).

19. AIUTI SOTTO FORMA DI PRESTITI AGEVOLATI A BREVE TERMINE

I prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo ("crediti di gestione") verranno valutati alla luce della comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo(36).

20. AIUTI PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà verranno valutati in conformità degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà(37).

21. AIUTI ALL'OCCUPAZIONE

Gli aiuti all'occupazione verranno valutati ai sensi degli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione(38).

22. ABROGAZIONE DI TESTI ESISTENTI

I seguenti testi sono abrogati e sostituiti dai presenti orientamenti e misure opportune:

- proposta di misure opportune in materia di aiuti nazionali nel settore dell'allevamento e dei prodotti di allevamento(39);

- inquadramento degli aiuti nazionali in caso di danni subiti dalla produzione agricola o dai mezzi di produzione agricola e degli aiuti nazionali concessi tramite assunzione in carico di una parte dei premi di assicurazione contro tali rischi(40);

- disciplina per gli aiuti nazionali a favore delle associazioni di produttori(41);

- orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli(42).

Successivamente all'entrata in vigore dei presenti orientamenti, fatte salve le disposizioni del punto 5.6.2, non si applicherà più al settore agricolo la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente(43).

23. ASPETTI PROCEDURALI

23.1. NOTIFICA

23.1.1. Conformemente al punto 23.1.2, tutti i nuovi regimi di aiuto e tutti i nuovi aiuti individuali devono essere notificati alla Commissione prima di essere posti in esecuzione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE(44).

23.1.2. A norma dell'articolo 52 del regolamento sullo sviluppo rurale, non è necessario notificare separatamente, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti di Stato intesi a fornire finanziamenti supplementari a favore di misure di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno comunitario, purché tali aiuti siano stati notificati e approvati dalla Commissione, secondo quanto disposto dal regolamento, in quanto parte della programmazione di cui all'articolo 40 dello stesso regolamento.

Per poter beneficiare di tale esenzione, le misure in questione e l'importo degli aiuti di Stato supplementari assegnati a ciascuna di esse devono essere chiaramente indicati nel piano di sviluppo rurale, secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione. La Commissione approverà unicamente misure contenute nel piano presentate in questo modo. Gli aiuti di Stato concessi per altre misure, incluse o meno nel piano, o per misure soggette a condizioni diverse da quelle esposte nel piano devono formare oggetto di una notifica separata alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

Inoltre, l'approvazione del piano da parte della Commissione riguarderà soltanto l'importo degli aiuti stabiliti dallo Stato membro. Eventuali aumenti superiori al 25 % dell'importo dell'aiuto assegnato ad una determinata misura nell'anno in questione, o eventuali aumenti superiori al 5 % rispetto all'importo complessivo previsto, sono subordinati all'approvazione della Commissione(45).

Le stesse norme si applicano per analogia alle modifiche dei piani di sviluppo rurale.

23.2. RELAZIONI ANNUALI

23.2.1. Nel corso della riunione del Consiglio del 2 ottobre 1974, i governi degli Stati membri hanno deciso di fornire alla Commissione un elenco completo di tutti gli aiuti di Stato nel settore agricolo esistenti nel 1974. La Commissione ha ritenuto tali elenchi uno strumento essenziale per assicurare una maggiore trasparenza delle misure di aiuto nazionali, nonché per valutarle secondo criteri comuni e per garantire il corretto funzionamento del mercato comune agricolo. Con lettera del 24 giugno 1976(46) la Commissione ha pertanto chiesto a tutti gli Stati membri di trasmettere un elenco aggiornato dei regimi di aiuti nazionali entro la fine di maggio di ogni anno.

23.2.2. Tali accordi sono ora stati superati dal disposto dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999 che prevede che gli Stati membri presentino alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti esistenti non assoggettati a obblighi specifici in tal senso nell'ambito di una decisione condizionale.

23.2.3. Nel settore agricolo, le modalità di presentazione delle relazioni annuali devono tenere conto sia delle procedure di sorveglianza e valutazione dei piani di sviluppo rurale fissate al capo V del regolamento sullo sviluppo rurale, sia dei vari sistemi di comunicazioni istituiti nel quadro degli accordi OMC e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Nel fissare tali modalità si dovranno evitare, nella misura del possibile, sia i doppioni sia la presentazione multipla delle stesse informazioni di partenza secondo modelli diversi.

23.2.4. Per il momento le relazioni dovranno conformarsi ai seguenti criteri. La Commissione si riserva tuttavia il diritto di proporre modifiche a tali criteri, previa consultazione con gli Stati membri, particolarmente per tenere conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle procedure di sorveglianza e valutazione istituite dal regolamento sullo sviluppo rurale.

a) Una relazione unica va presentata alla Commissione per la prima volta entro il 1o luglio 2001, e in seguito ento il 30 giugno di ogni anno, con indicazione di tutti i regimi di aiuto nel settore agricolo esistenti nello Stato membro interessato. La relazione è suddivisa in due parti: una parte generale e una parte contenente relazioni individuali su tutti i regimi di aiuto esistenti.

b) La parte generale, di cinque-dieci pagine, delinea un quadro globale dell'evoluzione della politica nazionale nei riguardi del sostegno al settore agricolo. Essa sintetizza i cambiamenti rilevanti verificatisi nell'anno di cui trattasi e illustra brevemente le ragioni dell'introduzione di nuovi importanti regimi di aiuto o della cessazione di regimi esistenti; riporta inoltre i principali cambiamenti nel sostegno concesso ai regimi di aiuto esistenti.

Qualora le regioni siano responsabili dell'applicazione della politica relativa agli aiuti di Stato nel settore agricolo, lo Stato membro può fornire, se lo ritiene opportuno, relazioni generali separate per le attività a livello nazionale e regionale.

Alla parte generale vanno allegati i dati finanziari globali indicanti il livello generale della partecipazione pubblica al settore agricolo. Tali dati devono distinguere tra:

- i contributi nazionali al finanziamento di misure che beneficiano del sostegno comunitario nell'ambito del regolamento sullo sviluppo rurale o di altri regolamenti comunitari;

- il sostegno agli aiuti di Stato approvati dalla Commissione nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale a norma dell'articolo 52 del regolamento sullo sviluppo rurale (cfr. punto 23.1.2);

- altri aiuti di Stato.

Nella misura del possibile, questi dati finanziari globali andranno presentati in una singola tabella indicativa(47).

c) Le relazioni individuali riguardano ciascun regime di aiuto esistente(48) che non sia stato approvato dalla Commissione nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale a norma dell'articolo 52 del regolamento sullo sviluppo rurale(49).

Le relazioni sui regimi di aiuto concernenti investimenti nell'ambito della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli dovrebbero essere presentate secondo il modello di cui alla parte 1 dell'allegato I. Devono inoltre essere fornite, conformemente alle condizioni figuranti nell'autorizzazione del regime di aiuto in questione, le informazioni atte a consentire alla Commissione di valutare la conformità del regime rispetto alle limitazioni di cui al punto 4.2.4 dei presenti orientamenti.

Negli altri casi le relazioni vanno presentate conformemente al modello semplificato di cui alla parte II dell'allegato. Nel caso dei regimi di aiuto relativi a investimenti nella produzione agricola primaria, vanno inoltre fornite, conformemente alle condizioni figuranti nell'autorizzazione del regime di aiuto in questione, le informazioni atte a consentire alla Commissione di valutare la conformità del regime rispetto alle limitazioni di cui ai punti 4.1.1.3 e 4.1.1.4 dei presenti orientamenti.

Per i regimi di aiuto finanziati interamente o parzialmente tramite tasse parafiscali, occorre specificare il gettito delle tasse e la spesa pubblica per il regime al netto dei contributi versati dal settore.

23.2.5. Per casi individuali, la Commissione si riserva il diritto di chiedere ulteriori informazioni sui regimi di aiuto esistenti, qualora essa ne abbia bisogno per svolgere le proprie funzioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato.

23.2.6. Qualora le relazioni annuali non siano presentate secondo questi criteri, la Commissione può procedere a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 659/1999.

23.2.7. Per quanto riguarda le relazioni annuali presentate dagli Stati membri, la Commissione adotterà opportune misure per garantire una maggiore trasparenza delle informazioni relative agli aiuti di Stato nel settore agricolo.

23.3. APPLICAZIONE AI NUOVI AIUTI

La Commissione applicherà i presenti orientamenti ai nuovi aiuti di Stato, comprese le notifiche in corso di Stati membri, a decorrere dal 1o gennaio 2000.

23.4. PROPOSTE DI MISURE OPPORTUNE

In conformità dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione propone agli Stati membri di modificare i rispettivi regimi di aiuto esistenti concernenti investimenti nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli dell'allegato I, per conformarsi ai presenti orientamenti entro il 30 giugno 2000, nonché di modificare altri regimi di aiuto esistenti, interessati dai presenti orientamenti, entro il 31 dicembre 2000.

Gli Stati membri sono invitati a confermare per iscritto l'accettazione delle proposte di misure opportune entro il 1o marzo 2000.

Se uno Stato membro non conferma per iscritto l'accettazione entro tale data, la Commissione presumerà che lo Stato membro di cui trattasi abbia accettato le proposte, a meno che esso esprima esplicitamente per iscritto il suo disaccordo.

Qualora uno Stato membro non accetti in tutto o in parte tali proposte entro la data fissata, la Commissione procederà a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 659/1999.

(1) Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80), in prosieguo indicato come il "regolamentosullo sviluppo rurale".

(2) Gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono esaminati nel quadro delle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU C 100 del 27.3.1997, pag. 12) e del regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19).

(3) Ai fini dei presenti orientamenti per "prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte e/o i prodotti lattiero-caseari, ma di composizione diversa in quanto contenenti materie grasse e/o proteine non provenienti dal latte e contenenti o meno proteine derivate dal latte ["prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari" di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/97 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36)].

(4) GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.

(5) Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa 177/78 Pigs and Bacon Commission c/McCarren, Racc. 1979, pag. 2161.

(6) Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 6).

(7) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(8) GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.

(9) GU 30 del 20.4.1962, pag. 993/62.

(10) Regolamento sullo sviluppo rurale, articolo 51, paragrafo 2.

(11) Non si possono concedere aiuti alle imprese agricole in difficoltà finanziaria, tranne qualora gli aiuti soddisfino le condizioni stabilite negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di aziende in difficoltà (GU C 283 del 19.9.1997, pag. 2).

(12) In tal caso si deve tener conto del periodo di tempo eventualmente fissato conformemente all'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1750/99 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di attuazione del regolamento sullo sviluppo rurale (GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31), in prosieguo indicato come il "regolamento di attuazione".

(13) L'acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile in casi debitamente giustificati qualora siano contemporaneamente soddisfatte le quattro seguenti condizioni: una dichiarazione del venditore deve attestare l'origine esatta del materiale e confermare che lo stesso non ha già beneficiato di un contributo nazionale o comunitario; l'acquisto di tale materiale deve rappresentare un vantaggio particolare per il programma o il progetto, o essere imposto da circostanze eccezionali (materiale nuovo non è disponibile se non in tempi lunghi, il che minaccia la buona realizzazione del progetto); riduzione del costo relativo (e quindi del contributo comunitario) rispetto al costo dello stesso materiale acquistato nuovo, mantenendo un buon rapporto costi/benefici per l'operazione; le caratteristiche tecniche e/o tecnologiche del materiale usato devono essere adeguate alle esigenze del progetto.

(14) Gli aiuti all'acquisto di bestiame da sostituzione a seguito di epizoozie sono trattati al punto 11.4.

(15) Orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (GU C 29 del 2.2.1996, pag. 4), sostituiti dai presenti orientamenti.

(16) Non possono essere concessi aiuti ad imprese in difficoltà finanziarie tranne qualora tali aiuti soddisfino le condizioni stabilite negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (cfr. nota 11).

(17) Cfr. nota 7.

(18) In particolare la Commissione ritiene che, fatte salve le eccezioni espressamente previste dai pertinenti testi normativi, gli aiuti agli investimenti in attività di trasformazione e commercializzazione nel settore dello zucchero siano in generale implicitamente vietati dalle disposizioni dell'organizzazione comune di mercato.

(19) Cfr. nota 12.

(20) GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

(21) GU L 142 del 2.6.1997, pag. 30.

(22) Se i locali vengono acquistati, le spese ammissibili sono limitate al costo della locazione ai tassi di mercato.

(23) L'adesione di nuovi membri non è di per sé considerata un ampliamento significativo delle attività dell'associazione, a meno che dia luogo ad un'espansione quantitativa delle attività del gruppo pari almeno al 30 %.

(24) Ai fini della presente sezione le fitopatie comprendono i parassiti.

(25) Qualora sia dimostrato che l'epizoozia o la fitopatia sono insorte a seguito delle avverse condizioni atmosferiche, la Commissione valuta la misura di aiuto conformemente al precedente punto 11.3 e le presenti disposizioni non si applicano.

(26) Gli aiuti per attività promozionali possono essere concessi unicamente in conformità alla pertinente disciplina comunitaria.

(27) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

(28) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

(29) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

(30) Cfr. considerando n. 41 del regolamento sullo sviluppo rurale.

(31) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

(32) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

(33) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5, in seguito modificata per quanto riguarda l'applicazione al settore agricolo (GU C 48 del 13.2.1998, pag. 2).

(34) GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.

(35) GU C 302 del 12.11.1987, pag. 6.

(36) GU C 44 del 16.2.1996, pag. 2.

(37) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(38) GU C 334 del 12.12.1995, pag. 6.

(39) Lettera della Commissione agli Stati membri SG(75) D/29416 del 19.9.1975.

(40) Documento di lavoro VI/5934/86-Rev. 2.

(41) Documento di lavoro VI/503/88.

(42) GU C 29 del 2.2.1996, pag. 4.

(43) Cfr. nota 20.

(44) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(45) Articolo 35 del regolamento di attuazione.

(46) SG(76) D/6717.

(47) Cfr. punti 8 e 16 dell'allegato al regolamento di attuazione.

(48) Le relazioni sugli aiuti individuali concessi al di fuori di una disciplina relativa a un regime di aiuto devono essere presentate soltanto ove ciò costituisca un requisito per l'approvazione da parte della Commissione.

(49) Le relazioni sui regimi di aiuto approvati a norma dell'articolo 52 del regolamento sullo sviluppo rurale vanno presentate nel quadro delle relazioni sull'attuazione dei programmi di sviluppo rurale.

ALLEGATO

Informazioni da fornire a norma dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE sui regimi di aiuti, sugli aiuti singoli concessi nel quadro di un regime e sugli aiuti singoli concessi al di fuori di un regime di aiuti autorizzato

I. MODELLO DI RELAZIONE ANNUALE PARTICOLAREGGIATA

1. Denominazione del regime o del singolo aiuto nella lingua originale

1a. Obiettivi principale e secondario

2. Data dell'ultima approvazione da parte della Commissione e numero dell'aiuto

3. Spese per il regime di aiuto

Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, garanzie, ecc.). Indicare le cifre relative agli impegni o ai pagamenti effettuati o, rispettivamente, alle minori entrate fiscali e agli altri aspetti finanziari rilevanti per la concessione dell'aiuto (per esempio durata del prestito, riduzione del tasso di interesse, somme non rimborsate sui prestiti al netto delle somme recuperate, interventi su garanzie al netto di premi e delle somme recuperate, ecc.).

I dati relativi alle spese dovrebbero essere presentati sulla base seguente:

3.1. per l'esercizio n(1) indicare le previsioni di spesa o le previsioni di minori entrate in caso di sgravi fiscali;

3.2. per l'esercizio n-1 indicare:

3.2.1. gli impegni - o le stime del minor gettito in caso di sgravi ficali - per i nuovi progetti beneficiari degli aiuti e i pagamenti effettivi per i nuovi progetti e per quelli in corso(2),

3.2.2. il numero dei nuovi beneficiari e il numero dei nuovi progetti che hanno ottenuto un aiuto,

3.2.3. la ripartizione regionale della spesa indicata al punto 3.2.1 per obiettivo 1, 2, zona svantaggiata, altro;

3.2.4.1. la ripartizione sottosettoriale del punto 3.2.1 per sottosettore d'attività del beneficiario [secondo la classificazione NACE a tre cifre(3) o nomenclatura nazionale equivalente da precisare],

3.2.4.2. da compilare soltanto per i regimi soggetti alla disciplina degli aiuti a favore della R& S:

- ripartizione delle spese totali secondo le varie fasi dalla R& S (ricerca fondamentale, ricerca industriale di base, ricerca applicata, ecc.),

- numero dei progetti oggetto di una cooperazione comunitaria o internazionale,

- ripartizione delle spese tra imprese, centri di ricerca e università.

3.2.5. Da compilare soltanto per i regimi che non sono riservati esclusivamente alle PMI e che non prevedono una concessione automatica degli aiuti. Si ha concessione automatica quando per beneficiare dell'aiuto è sufficiente soddisfare tutti i requisiti di ammissibilità o se è provato che l'autorità pubblica non esercita il diritto discrezionale di cui istituzionalmente dispone per selezionare i beneficiari.

Indicare i singoli beneficiari (in ordine decrescente degli importi ricevuti) tali da rappresentare complessivamente il 30 % degli impegni dell'esercizio n-1 (esclusi gli stanziamenti di bilancio riservati alla ricerca fondamentale svolta da università ed altri istituti scientifici, che non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87 del trattato CE a meno che la ricerca non sia svolta su contratto o in collaborazione con il settore privato), specificando per ciascuno:

- nome,

- indirizzo,

- settore di attività del beneficiario (in base alla classificazione di cui al punto 3.2.4.1),

- importo dell'aiuto impegnato (o autorizzato, per le agevolazioni fiscali),

- costo ammissibile del progetto,

- costo totale del progetto.

L'elenco deve comprendere non meno di dieci e non più di cinquanta beneficiari: questa regola prevale su quella del 30 %. Qualora nell'anno oggetto della relazione i beneficiari siano stati meno di dieci, occorrerà comprenderli tutti nell'elenco. Qualora uno stesso beneficiario abbia ricevuto aiuti per più di un progetto, le informazioni richieste vanno fornite distintamente per ciascun progetto. Se l'importo degli aiuti è soggetto a massimale e quest'ultimi si applica a più di cinquanta beneficiari, non occorre più fornire per questi ultimi le informazioni sopra specificate (nome, importo dell'aiuto), ma basterà precisare l'ammontare del massimale e il numero dei beneficiari che lo raggiungono.

4. Modifiche (amministrative o altre) introdotte nel corso dell'anno

II. SCHEMA DELLA RELAZIONE ANNUALE SEMPLIFICATA DA INVIARE PER TUTTI I REGIMI ESISTENTI NON ELENCATI NELLA PRECEDENTE SEZIONE I

Per gli aiuti cui si applicano le disposizioni relative agli aiuti oggetto della procedura di approvazione accelerata o la cui dotazione annuale non superi 5 milioni di EUR, completare solamente le rubriche 1, 1a, 2.1, 2.2.1 e 2.2.2 (relazione ultrasemplificata).

1. Titolo del regime nella lingua originale e numero dell'aiuto

1a. Obiettivi principale e secondario

2. Spese per il regime di aiuto

Occore fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, garanzie, ecc.). Indicare le cifre relative agli impegni o ai pagamenti effettuati o, rispettivamente, alle minori entrate fiscali e agli altri aspetti finanziari rilevanti per la concessione dell'aiuto (per esempio: durata del prestito, riduzione del tasso di interesse, somme non rimborsate sui prestiti al netto delle somme recuperate, interventi su garanzie al netto dei premi e delle somme recuperate, ecc.).

I dati relativi alle spese dovrebbero essere presentati sulla base seguente:

2.1. per l'esercizio n indicare le previsioni di spesa o le previsioni di minori entrate in caso di sgravi fiscali;

2.2. per l'esercizo n-1 indicare:

2.2.1. gli impegni - o le stime del minor gettito in caso di sgravi fiscali - per i nuovi progetti beneficiari degli aiuti e i pagamenti effettivi per i nuovi progetti e per quelli in corso(4),

2.2.2. il numero dei nuovi beneficiari e il numero dei nuovi progetti che hanno ottenuto un aiuto, nonché il numero stimato dei posti di lavoro creati o salvaguardati,

2.2.3. la ripartizione regionale della spesa indicata al punto 2.2.1 per obiettivo 1, 2, zona svantaggiata, altro;

2.2.4. la ripartizione sottosettoriale del punto 2.2.1 per sottosettore d'attività del beneficiario (secondo la classificazione NACE a tre cifre o nomenclatura nazionale equivalente da precisare).

3. Modifiche (amministrative o altre) introdotte nel corso dell'anno

(1) L'esercizio n è l'esercizio in cui la relazione è ricevuta.

(2) Qualora non si disponga ancora delle cifre sul minor gettito fiscale effettivo, indicare le stime e fornire poi le cifre definitive con la relazione seguente.

(3) Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 761/93 della Commissione (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1) e rettificato in GU L 159 del 11.7.1995, pag. 31.

(4) Qualora non si disponga ancora delle cifre sulle spese fiscali effettive, indicare le stime e fornire poi le cifre definitive con la relazione successiva.