32000R2906

Regolamento (CE) n. 2906/2000 della Commissione, del 28 dicembre 2000, recante apertura, per l'anno 2001, di contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità europea di prodotti originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 30/12/2000 pag. 0054 - 0056


Regolamento (CE) n. 2906/2000 della Commissione

del 28 dicembre 2000

recante apertura, per l'anno 2001, di contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità europea di prodotti originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 1999/86/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti del regime preferenziale in vigore(3), in particolare gli articoli 1 e 5 del protocollo di adeguamento,

vista la decisione 98/677/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente(4), in particolare gli articoli 2 e 6 del protocollo di adeguamento,

vista la decisione 1999/790/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente(5), in particolare gli articoli 2 e 6 del protocollo di adeguamento,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo 2 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati, modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Repubblica estone, prevede la concessione di contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodoti originari di tale paese.

(2) Il protocollo 2 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati, modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Repubblica lituana, prevede la concessione di contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodoti originari di tale paese.

(3) Il protocollo 2 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati, modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Repubblica della Lettonia, prevede la concessione di contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti originari di tale paese.

(4) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(6) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000(7), ha codificato le disposizioni che regolano la gestione dei contingenti tariffari da utilizzare nel rispetto dell'ordine cronologico delle date in cui sono state accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti annuali per i prodotti originari della Repubblica estone, della Repubblica lituana e della Lettonia che figurano rispettivamente negli allegati I, II e III del presente regolamento sono aperti per il periodo che va dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, alle condizioni indicate in tali allegati.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari indicati all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2000.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

(2) GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

(3) GU L 29 del 3.2.1999, pag. 9.

(4) GU L 321 del 30.11.1998, pag. 1.

(5) GU L 317 del 10.12.1999, pag. 1.

(6) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(7) GU L 330 del 27.12.2000, pag. 1.

ALLEGATO I

ESTONIA

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

LITUANIA

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

LETTONIA

>SPAZIO PER TABELLA>