32000R2900

Regolamento (CE) n. 2900/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, che stabilisce l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2001

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 30/12/2000 pag. 0036 - 0036


Regolamento (CE) n. 2900/2000 della Commissione

del 21 dicembre 2000

che stabilisce l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura(1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 2813/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca(2), in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'importo dell'aiuto non può superare l'importo delle spese tecniche e finanziarie constatate.

(2) In base ai dati concernenti le spese tecniche e finanziarie relative alle operazioni di ammasso, constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente, occorre stabilire, per la campagna di pesca 2001, l'importo dell'aiuto secondo le modalità indicate in appresso.

(3) Onde evitare di incoraggiare l'ammasso di lunga durata a nell'intento di abbreviare i termini di pagamento e di ridurre gli oneri dei controlli, occorre concedere l'aiuto all'ammasso privato in un'unica rata.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2001, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per i prodotti che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 è determinato nel seguente modo:

- 1o mese: 175 EUR/t

- 2o mese: 0 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2) GU L 326 del 22.12.2000, pag. 30.