32000R2865

Regolamento (CE) n. 2865/2000 della Commissione, del 27 dicembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1899/97 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 3066/95, (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94

Gazzetta ufficiale n. L 333 del 29/12/2000 pag. 0006 - 0008


Regolamento (CE) n. 2865/2000 della Commissione

del 27 dicembre 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 1899/97 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 3066/95, (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2851/2000 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Polonia e che abroga il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio(1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione(3), in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione(5), in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1899/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 3066/95, (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) 2433/2000, (CE) n. 2434/2000 e (CE) n. 2435/2000 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2704/2000(7), ha adottato le modalità d'applicazione, nel settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi europei. Esso deve essere modificato in base alle disposizioni sul pollame e sui prodotti di uova adottate dal regolamento (CE) n. 2851/2000 per quanto riguarda la Polonia.

(2) Per limitare i problemi potenziali relativi agli scambi che possono scaturire, per un periodo transitorio, dall'esistenza parallela di due diversi modi di gestione per taluni contingenti tariffari nel settore del pollame, vale a dire la gestione mediante un regime trimestrale dei titoli all'importazione e la gestione secondo il principio "primo arrivato, primo servito", conformemente alle disposizioni degli articoli 308bis, 308ter e 308quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(8) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2787/2000(9), occorre offrire agli operatori la possibilità di annullare i titoli e svincolare le relative cauzioni.

(3) È opportuno fissare una data limite per le domande di annullamento, al fine di concedere agli operatori un periodo ragionevole per la presentazione di tali domande.

(4) È necessario applicare il presente regolamento il 1o gennaio 2001, parallelamente al regolamento (CE) n. 2851/2000.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1899/97 è modificato come segue:

1) Il titolo del regolamento è sostituito dal testo seguente:"che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con i paesi dell'Europa centrale e orientale dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000 del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94."

2) All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:"Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito dei regimi previsti dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione."

3) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 2

I quantitativi di cui all'articolo 1 sono scaglionati, per ciascun periodo specificato nell'allegato I, nel modo seguente:

- 25 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre,

- 25 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre,

- 25 % nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo,

- 25 % nel periodo dal 1o aprile al 30 giugno."

4) La parte B dell'allegato I è sostituita dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

I quantitativi disponibili per le domande presentate dal 1o gennaio al 31 marzo 2001 figurano all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

1. Per i titoli d'importazione rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1899/97 per i gruppi 12, 14, 15 e 16 di cui alla parte B dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1899/97, nella versione anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, che sono stati richiesti tra il 1o e il 10 luglio 2000 e tra il 1o e il 10 ottobre 2000, il titolare può richiedere prima del 31 marzo 2001 l'annullamento del titolo e lo svincolo della cauzione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della fine del mese successivo, il volume mensile dei titoli annullati per ciascuno dei gruppi suindicati, specificando il periodo delle domande.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 7.

(2) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

(3) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

(4) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

(5) GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

(6) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 67.

(7) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 27.

(8) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(9) GU L 330 del 27.12.2000, pag. 1.

ALLEGATO I

"B. Prodotti originari della Polonia

Aliquota del dazio doganale applicabile: 20 % del dazio NPF

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>