32000R2859

Regolamento (CE) n. 2859/2000 della Commissione, del 27 dicembre 2000, recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per taluni vini in Italia

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 28/12/2000 pag. 0061 - 0062


Regolamento (CE) n. 2859/2000 della Commissione

del 27 dicembre 2000

recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per taluni vini in Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), in particolare gli articoli 30 e 33,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità che venga deciso un provvedimento di distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta ad una notevole eccedenza. Tale misura può essere limitata ad alcune categorie di vino e/o certe zone di produzione e può essere applicata ai v.q.p.r.d. soltanto su richiesta dello Stato membro interessato.

(2) Con lettera del 15 novembre 2000 il governo italiano ha chiesto che venisse autorizzata un'operazione di distillazione di crisi per i vini ottenuti per fermentazione dei prodotti atti alla produzione del "Moscato d'Asti" e dell'"Asti" in Italia.

(3) La produzione di vini ottenuti per fermentazione dei prodotti atti alla produzione del "Moscato d'Asti" e dell'"Asti" è stata nel 1999 di circa 600000 hl, ossia 80 milioni di bottiglie. Nel 1997 essa si è situata ancora intorno ai 700000 hl. All'inizio della campagna 2000/2001 le scorte ammontano a 415000 hl, mentre nel 1995 esse sono state inferiori a 105500 hl. Le vendite sono passate da circa 650000 hl nei primi anni '90 a circa 580000 hl nella seconda metà del decennio. Tra il primo trimestre del 1999 e quello corrispondente del 2000, le esportazioni hanno subito un calo di cinque milioni di bottiglie, passando da 19,2 milioni di bottiglie a 14,35 milioni di bottiglie.

(4) Le considerevoli eccedenze di mosti invenduti in sili refrigerati rendono indisponibili le corrispondenti capacità per la nuova vendemmia. Non esistono sbocchi per la produzione eccedentaria in questione.

(5) I produttori della regione hanno introdotto misure di carattere strutturale per riorientare la produzione verso prodotti di qualità. Questa strategia è sostenuta da azioni di promozione finanziate attraverso tasse parafiscali, dalla riduzione della resa per ettaro e dalla rinuncia a nuovi diritti di impianto e ai diritti di reimpianto.

(6) Poiché le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono soddisfatte, occorre prevedere l'apertura di una distillazione di crisi in tale regione viticola italiana per un volume massimo di 120000 hl e per un periodo limitato per fini di massima efficacia. Non è adeguato stabilire un quantitativo massimo che ogni produttore può far distillare poiché le quantità in deposito possono variare considerevolmente da un produttore all'altro e dipendono piuttosto dai risultati delle vendite che dalla produzione annua di ogni produttore.

(7) Il meccanismo da prevedere è quello stabilito dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato(2), modificato dal regolamento (CE) n. 2409/2000(3). Oltre agli articoli di detto regolamento che fanno riferimento alla misura di distillazione prevista all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, sono d'applicazione altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000, in particolare quelle concernenti la consegna dell'acole all'organismo d'intervento e quelle concernenti il versamento di un anticipo.

(8) È necessario fissare il prezzo d'acquisto che il distillatore deve pagare al produttore ad un livello che consenta di rimediare ai problemi permettendo ai produttori di beneficiare della possibilità offerta da tale misura. Non è peraltro opportuno fissare tale prezzo ad un livello che pregiudichi la corretta applicazione della misura di distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(9) Il prodotto ottenuto dalla distillazione di crisi può essere soltanto un alcole grezzo o neutro da consegnare obbligatoriamente all'organismo d'intervento allo scopo di evitare di perturbare il mercato dell'alcole per usi alimentari, mercato che viene rifornito innanzi tutto dalla distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta la distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, per un quantitativo massimo di 120000 hl per i vini ottenuti per fermentazione dei prodotti atti alla produzione del "Moscato d'Asti" e dell'"Asti" in Italia.

Articolo 2

Oltre alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000 che fanno riferimento all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, sono anche d'applicazione, per quanto riguarda la misura oggetto del presente regolamento, le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000:

- le disposizioni dell'articolo 62, paragrafo 5, per il regolamento del prezzo da parte dell'organismo d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 2,

- le disposizioni degli articoli 66 e 67 per quanto concerne l'anticipo di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 3

Ogni produttore può sottoscrivere un contratto di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 a partire dal 16 gennaio 2001 sono al 28 febbraio 2001. Il comitato è corredato della prova della costituzione di una garanzia pari a 5 EUR/hg. I contratti di questo tipo non possono essere trasferiti.

Articolo 4

1. Lo Stato membro stabilisce il tasso di riduzione da applicare ai contratti succitati, qualora il volume globale oggetto dei contratti presentati supera quello fissto all'articolo 1.

2. Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per approvare, entro il 15 marzo 2001, i contratti succitati in cui dovranno essere indicati il tasso di riduzione applicato, il volume di vino accettato per ogni contratto nonché la possibilità per il produttore di rescindere il contratto in caso di riduzione. Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro il 20 marzo 2001, i volumi di questi vini indicati nei contratti approvati.

3. Le consegne dei vini in distilleria devono aver luogo entro il 30 giugno 2001. L'alcole prodotto può essere consegnato all'organismo d'intervento entro il 30 novembre 2001.

4. La garanzia è svincolata proporzionalmente alle quantità consegnate appena il produttore produce la prova dell'avvenuta consegna in distilleria.

5. Qualora non venga effettuata alcuna consegna entro i termini previsti, la garanzia è incamerata.

6. Lo Stato membro può limitare il numero di contratti che un produttore può sottoscrivere per l'operazione di distillazione in causa.

Articolo 5

Il prezzo minimi d'acquisto del vino consegnato alla distillazione a norma del presente regolamento è pari a 1,914 EUR per % vol e per ettolitro.

Articolo 6

1. Il distillatore consegna all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione. Tale prodotto deve possedere un titolo alcolometrico almeno di 92 % vol.

2. Il prezzo che l'organismo d'intervento deve pagare al distillatore per l'alcole grezzo consegnato è di 2,2812 EUR per % vol e per ettolitro. Il distillatore può ricevere un anticipo su tale cifra pari a 1,1222 EUR per % vol per ettolitro. Il prezzo realmente pagato è in tal caso ridotto dell'importo dell'anticipo.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 16 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

(3) GU L 278 del 31.10.2000, pag. 3.