32000R2825

Regolamento (CE) n. 2825/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3493/90 che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine

Gazzetta ufficiale n. L 328 del 23/12/2000 pag. 0001 - 0001


Regolamento (CE) n. 2825/2000 del Consiglio

del 19 dicembre 2000

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3493/90 che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 1323/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990, che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità(2) prevede un pagamento forfettario ai produttori di carni ovine e caprine nelle zone svantaggiate ai fini di compensarli per le conseguenze negative delle misure istituite per limitare la concessione del premio per pecora.

(2) Il regolamento (CEE) n. 3493/90(3) contiene una definizione del produttore in zona svantaggiata. Questa definizione ha dato adito a problemi di interpretazione e reso inoltre più difficili i controlli imponendo l'accertamento della presenza fisica degli animali nell'azienda. È pertanto necessario rendere la normativa più comprensibile agli agricoltori e semplificare i controlli. È pertanto opportuno modificare la definizione di produttore in zona svantaggiata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3493/90 il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. È considerato produttore in zona svantaggiata qualsiasi produttore di carne ovina e/o caprina la cui azienda sia situata nelle zone definite in applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti(4), o la cui azienda abbia almeno il 50 % della superficie agricola utilizzata in dette zone."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Glavany

(1) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 8).

(2) GU L 132 del 23.5.1990, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 193/98 (GU L 20 del 27.1.1998, pag. 18).

(3) GU L 337 del 4.12.1990, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 233/94 (GU L 30 del 3.2.1994, pag. 9).

(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.