32000R2804

Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2804/2000 del Consiglio, del 18 dicembre 2000, che adegua a decorrere dal 1o luglio 2000 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

Gazzetta ufficiale n. L 326 del 22/12/2000 pag. 0003 - 0006


Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2804/2000 del Consiglio

del 18 dicembre 2000

che adegua a decorrere dal 1o luglio 2000 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68(1) e modificati da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 628/2000(2), in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65bis, 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) In esito all'esame delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti effettuato sulla base della relazione predisposta dalla Commissione, risulta opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 2000.

(2) L'adeguamento annuale per l'esercizio 2001 può comportare entro il 31 dicembre 2001 la fissazione di nuovi coefficienti correttori, con effetto retroattivo al 1o luglio 2001.

(3) I nuovi coefficienti correttori potranno comportare adeguamenti (positivi o negativi) retroattivi delle retribuzioni e delle pensioni riguardanti un periodo dell'esercizio 2001 i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base del presente regolamento.

(4) Occorre pertanto prevedere o il versamento di arretrati in caso di aumento dovuto ai nuovi coefficienti correttori o, in caso di diminuzione, il ricupero dell'indebito versato per il periodo compreso fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale adottata dal Consiglio per l'esercizio 2001.

(5) Occorre prevedere che gli effetti di un eventuale ricupero potranno coprire un periodo massimo di dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale adottata dal Consiglio per l'esercizio 2001.

(6) La Grecia adotterà l'euro a decorrere dal 1o gennaio 2001 con un tasso di conversione di 1 EUR = 340,750 dracme,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1o luglio 2000:

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

b) - all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 170,35 EUR è sostituito dall'importo di 173,93 EUR,

- all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 219,38 EUR è sostituito dall'importo di 223,99 EUR,

- all'articolo 69, seconda frase dello statuto, e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII del medesimo, l'importo di 391,91 EUR è sostituito dall'importo di 400,14 EUR,

- all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 196,05 EUR è sostituito dall'importo di 200,17 EUR.

Articolo 2

Con effetto al 1o luglio 2000, la tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 3

Con effetto al 1o luglio 2000, l'importo dell'idennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato:

a) 104,39 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;

b) 160,04 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1o luglio 2000 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a), del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto al 1o luglio 2000, la data "1o luglio 1999" figurante all'articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data "1o luglio 2000".

Con effetto al 1o gennaio 2001, le retribuzioni in Grecia sono pagate in euro.

Articolo 6

1. Con effetto al 16 maggio 2000 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

- Irlanda 118,9.

2. Con effetto al 1o luglio 2000 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Con effetto dal 1o gennaio 2001 il coefficiente correttore applicabile alle retribuzioni dei funzionari ed altri agenti in servizio in Grecia diventa di 83,6.

4. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono stabiliti a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 del Consiglio, del 18 luglio 1988, recante fissazione dei coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi(3), restano applicabili.

5. Questi coefficienti correttori potranno essere modificati con regolamento del Consiglio prima del 31 dicembre 2001, che fissi nuovi coefficienti correttori con effetto al 1o luglio 2001. In tal caso, le istituzioni procederanno, con effetto retroattivo fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione sull'adeguamento 2001, al corrispondente adeguamento positivo o negativo delle retribuzioni dei funzionari e delle pensioni corrisposte agli ex funzionari ed altri aventi diritto.

L'eventuale ricupero dell'indebito versato a causa dell'adeguamento retroattivo può essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi che segue la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale per il 2001.

Articolo 7

Con effetto al 1o luglio 2000, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, è sostituita dalla tabella che segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 8

Con effetto al 1o luglio 2000 le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76(4), sono fissate a 302,56, 456,67, 499,33 e 680,74 EUR.

Articolo 9

Con effetto al 1o luglio 2000, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68(5) si applica il coefficiente 4,367713.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. Voynet

(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2) GU L 76 del 25.3.2000, pag. 1.

(3) GU L 191 del 22.7.1988, pag. 1.

(4) Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento completato dal regolamento (CEE, CECA, Euratom) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2461/98 (GU L 307 del 17.11.1998, pag. 5).

(5) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2459/98 (GU L 307 del 17.11.1998, pag. 3).