32000R2721

Regolamento (CE) n. 2721/2000 della Commissione, del 13 dicembre 2000, che modifica e rettifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari

Gazzetta ufficiale n. L 314 del 14/12/2000 pag. 0008 - 0009


Regolamento (CE) n. 2721/2000 della Commissione

del 13 dicembre 2000

che modifica e rettifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1593/2000(2), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1) Come dimostrato dall'esperienza, nel determinare la superficie delle parcelle agricole ammissibili ai pagamenti per superficie occorre definire la larghezza accettabile di alcuni elementi dei campi, in particolare le siepi, i fossi e i muri. Tenuto conto delle specifiche esigenze ambientali, è opportuno prevedere una certa flessibilità pur restando entro i limiti considerati in sede di fissazione delle rese regionali, a norma del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1672/2000(4).

(2) L'utilizzazione di una base di dati informatica, conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio(5), è intesa a consentire, nel quadro del sistema integrato relativo ai premi per gli animali, un trattamento ampiamente automatizzato delle procedure in materia di controllo amministrativo e la riduzione della frequenza dei controlli in loco. Al fine di garantire l'esattezza dei dati inseriti nella base, le notificazioni non rispondenti al vero per motivi imputabili al richiedente devono essere sanzionate subito dopo il loro accertamento.

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2801/1999(7).

(4) Nel contempo è opportuno correggere taluni errori riscontrati nelle versioni linguistiche tedesca e francese - articolo 6, paragrafo 5 - e inglese - articolo 9, paragrafo 2 - del regolamento (CE) n. 3887/92.

(5) Il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3887/92 è così modificato:

1) L'articolo 6, paragrafo 7, e così modificato:

a) al comma 1, le parole "del comma seguente" sono sostituite delle parole "dei seguenti commi";

b) sono aggiunti i seguenti commi: "Per le regioni in cui taluni elementi, come le siepi, i fossi e i muri, rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione od uso del suolo, gli Stati membri possono stabilire che la superficie corrispondente sia considerata parte di una superficie interamente utilizzata, a condizione che non superi una larghezza totale che gli Stati membri devono determinare. Tale larghezza deve corrispondere alla larghezza tradizionale nelle regioni interessate e non deve superare i due metri.

Previa notificazione alla Commissione, uno Stato membro può autorizzare una larghezza superiore a due metri se tali superfici sono state prese in considerazione in sede di fissazione delle rese delle regioni di cui trattasi."

2) All'articolo 10 quinquies, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente: "Inoltre, nel caso di bovini che non sono stati correttamente iscritti, con riguardo alla data di nascita, al sesso, agli spostamenti e al decesso, nel registro tenuto dall'imprenditore o nei rispettivi passaporti, l'aiuto comunitario viene ridotto in conformità dell'articolo 10 ter solo qualora tali errori dovuti a motivi imputabili al richiedente e siano riscontrati nel corso di almeno due controlli nell'arco di 24 mesi."

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3887/92 è così rettificato:

1) All'articolo 6, paragrafo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:

Riguarda solo le versioni tedesca e francese.

2) All'articolo 9, paragrafo 2, primo comma è sostituito dal seguente:

Riguarda solo la versione inglese.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1, punto 1, si applica a domanda di aiuto presentate il 1o gennaio 2001 o in data successiva.

L'articolo 1, punto 2, si applica alle domande di aiuto relative ai periodi di premio che decorrono dal 1o gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.

(2) GU L 182 del 21.7.2000, pag. 4.

(3) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

(4) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 13.

(5) GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

(6) GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36.

(7) GU L 340 del 31.12.1999, pag. 29.