32000R2699

Regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio, del 4 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2200/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e il regolamento (CE) n. 2202/96 che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi

Gazzetta ufficiale n. L 311 del 12/12/2000 pag. 0009 - 0016


Regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio

del 4 dicembre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 2200/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e il regolamento (CE) n. 2202/96 che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 15, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96(4) è istituito un massimale dell'aiuto finanziario comunitario a livello di ciascuna organizzazione di produttori e un secondo massimale dell'importo globale dell'aiuto finanziario comunitario versato globalmente a tutte le organizzazioni di produttori. L'applicazione del secondo massimale comporta un elemento variabile nel calcolo dell'aiuto che complica l'elaborazione e l'attuazione dei programmi operativi da parte delle organizzazioni di produttori e rende in parte aleatorio il loro finanziamento. Dall'esperienza acquisita è emerso che si può sopprimere questo secondo massimale, senza compromettere la corretta gestione finanziaria. Tenendo conto dei programmi realizzati in passato, si ritiene possibile fissare un massimale unico corrispondente al 4,1 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.

(2) Per quanto riguarda gli agrumi, il divario esistente, in particolare a causa del superamento del limite di trasformazione, tra l'indennità comunitaria di ritiro e l'aiuto comunitario alla trasformazione rischia di provocare, in futuro, uno sviamento illecito verso il ritiro di prodotti che di norma dovrebbero essere destinati alla trasformazione. Per evitare tale rischio si ravvisa l'opportunità di abbassare al 10 % per la campagna 2001/02 e al 5 % a partire dalla campagna 2002/03 il limite dei quantitativi commercializzati che hanno diritto all'indennità comunitaria di ritiro, fissata agli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 2200/96. Tale modifica permette di semplificare la formulazione dell'articolo 23 e dell'articolo 26 dello stesso regolamento.

(3) Dall'esperienza acquisita è emerso che il ricorso alla procedura di gara potrebbe contribuire a migliorare e a semplificare la gestione delle restituzioni all'esportazione degli ortofrutticoli freschi, perlomeno in certi casi. È quindi opportuno prevedere la possibilità di ricorrere alla procedura di gara.

(4) L'esperienza acquisita nell'applicazione del regime comunitario di aiuto a favore della trasformazione dei pomodori, previsto dal regolamento (CE) n. 2201/96(5), dimostra che l'attuale meccanismo delle quote comporta una certa rigidità che non permette alle industrie di trasformazione di adattarsi rapidamente alle variazioni della domanda sul mercato. Per porvi rimedio si ravvisa l'opportunità di sostituire il sistema delle quote con un meccanismo di limiti di trasformazione, il cui superamento comporterà una riduzione dell'aiuto in vigore nel corso della campagna successiva a quella di constatazione del superamento stesso. Per dotare tale meccanismo della necessaria flessibilità è opportuno fissare un limite comunitario unico, espresso in peso di pomodori freschi destinati alla trasformazione. Per tener conto dell'andamento della domanda di tali prodotti, il limite deve essere fissato ad un livello superiore al corrispondente livello dell'attuale regime delle quote.

(5) L'andamento dei quantitativi di pomodori, pesche e pere che vengono conferiti all'industria della trasformazione nel quadro del regime di aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 2201/96 varia sensibilmente da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza, per rendere gli operatori di ogni Stato membro maggiormente responsabili, è opportuno da un lato ripartire equamente tra gli Stati membri gli attuali limiti comunitari di trasformazione e, dall'altro, applicare la riduzione dell'aiuto comunitario connesso al superamento del limite comunitario esclusivamente agli Stati membri in cui si è verificato il superamento. In tal caso è necessario tener conto dei quantitativi non trasformati negli Stati membri in cui il limite non è stato superato. Per tener conto delle caratteristiche del settore dei pomodori pelati, bisogna lasciare agli Stati membri la possibilità di suddividere il limite nazionale in due sottogruppi. In tal caso le riduzioni di aiuti consecutivi in caso di superamento del limite nazionale dovranno essere applicate separatamente per ciascuno dei due sottogruppi.

(6) L'aiuto per la trasformazione dei pomodori, delle pesche e delle pere, concesso nel quadro del regolamento (CE) n. 2201/96, attualmente è versato ai trasformatori che hanno pagato al produttore, per la materia prima, un prezzo pari almeno al prezzo minimo. Inoltre, l'aiuto è fissato per unità di peso di prodotti finiti ammissibili. Appare necessario semplificare la gestione di tale regime, introducendo una maggiore flessibilità nei rapporti commerciali tra organizzazioni di produttori e industrie di trasformazione, facilitando l'adeguamento dell'offerta alla domanda dei consumatori a prezzi ragionevoli. A tal fine si ravvisa l'opportunità di versare l'aiuto alle organizzazioni di produttori che conferiscono i prodotti freschi all'industria, fissando l'aiuto in funzione del peso della materia prima, indipendentemente dal prodotto finito che sarà ottenuto e sopprimendo il prezzo minimo.

(7) L'importo dell'aiuto per la trasformazione di pomodori, pesche e pere deve essere fissato in particolare in base all'aiuto concesso nel corso delle campagne che precedono la presente modifica del regime.

(8) La presente modifica del titolo I del regolamento (CE) n. 2201/96 comporta un corrispondente adattamento - che ne lascia impregiudicato il merito - delle disposizioni relative al regime di aiuto alla trasformazione delle prugne secche ottenute da susine da innesto e dei fichi secchi. È inoltre opportuno semplificare la procedura di revisione dell'elenco dei prodotti trasformati di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2201/96.

(9) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2202/96(6) sono stati fissati limiti comunitari di trasformazione per i limoni, le arance, i pompelmi e i pomeli, nonché per il gruppo di prodotti costituito dai mandarini, dalle clementine e dai satsuma, in appresso denominati "piccoli agrumi". Dopo l'attuazione del regime, i suddetti limiti sono stati superati in ampia misura e ad ogni campagna per i limoni e le arance, mentre per i piccoli agrumi i limiti sono stati superati nel corso delle campagne 1998/1999 e 1999/2000 in misura minore. I limiti stabiliti per i pompelmi e i pomeli sono stati invece rispettati. In base alla normativa in vigore i superamenti hanno comportato una riduzione molto ingente degli aiuti alla trasformazione. Il persistere di tale situazione rischia di provocare, in futuro, uno sviamento verso il ritiro dalla commercializzazione di prodotti che di norma dovrebbero essere destinati alla trasformazione. Si ravvisa pertanto l'opportunità di innalzare il livello dei limiti fissati per i limoni, le arance e i piccoli agrumi. Per tener conto delle caratteristiche del settore dei segmenti dei piccoli agrumi, è necessario lasciare agli Stati membri la possibilità di suddividere il loro limite nazionale in due sottogruppi. In tal caso, le riduzioni dell'aiuto in seguito al superamento di tale limite nazionale dovranno essere applicate separatamente per ciascuno dei due sottogruppi.

(10) I quantitativi conferiti alla trasformazione variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza, per rendere gli operatori di ogni Stato membro maggiormente responsabili è opportuno, da un lato, ripartire equamente tra gli Stati membri gli attuali limiti comunitari di trasformazione e, dall'altro, applicare la riduzione dell'aiuto comunitario connesso al superamento del limite comunitario, esclusivamente agli Stati membri che si sono resi responsabili del superamento. In tal caso è necessario tener conto dei quantitativi non trasformati negli Stati membri in cui il limite non è stato superato.

(11) La modifica della numerazione degli allegati del regolamento (CE) n. 2202/96 richiede anche una modifica al testo dell'articolo 3 dello stesso regolamento.

(12) Le misure necessarie per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96 e (CE) n. 2201/96 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7).

(13) È opportuno che le modifiche previste dal presente regolamento ai regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96 si applichino a partire dalla campagna 2001/02. Tuttavia, poiché i fondi di esercizio vengono gestiti per anno solare, è necessario che la modifica dell'articolo 15, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96 si applichi a partire dall'anno 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2200/96 è modificato come segue:

1) All'articolo 15, paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:"Tuttavia l'aiuto finanziario è soggetto a un massimale del 4,1 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori."

2) All'articolo 23, i paragrafi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"3. In caso di applicazione del paragrafo 1, le organizzazioni di produttori o le relative associazioni versano ai produttori associati, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II conformi alle norme, l'indennità comunitaria di ritiro indicata nell'allegato V. Tale indennità è versata nella misura massima del:

- 5 % per gli agrumi,

- 8,5 % per le mele e le pere e

- 10 % per gli altri prodotti

della quantità commercializzata.

I limiti fissati al primo comma si applicano al quantitativo commercializzato di ciascun prodotto, fissato secondo la procedura di cui all'articolo 46, con riferimento ai soli soci dell'organizzazione di produttori interessata o, in caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), di un'altra organizzazione, ma esclusi i ritiri effettuati a norma dell'articolo 24.

4. I limiti fissati al paragrafo 3 si applicano a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2002/03. Per la campagna 2001/02, tali limiti sono del 10 % per gli agrumi, i meloni e i cocomeri e del 20 % per gli altri prodotti.

Ai limiti stabiliti dal presente paragrafo si applica il disposto del paragrafo 3, secondo comma.

5. Le percentuali di cui ai paragrafi 3 e 4 costituiscono valori medi per un periodo di tre anni, con un margine annuo di superamento del 3 %."

3) L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Articolo 24

Per i prodotti di cui all'allegato II, le organizzazioni di produttori consentono di avvalersi delle disposizioni dell'articolo 23 ai produttori che non aderiscono a nessuna delle strutture collettive previste dal presente regolamento, qualora questi ne facciano domanda. L'indennità comunitaria di ritiro è tuttavia ridotta del 10 %. Inoltre, l'importo versato tiene conto delle spese globali di ritiro sostenute dai soci e debitamente comprovate. L'indennità comunitaria può essere versata nei limiti delle percentuali della produzione commercializzata dall'agricoltore fissati all'articolo 23, paragrafo 3."

4) L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"Articolo 26

L'indennità comunitaria di ritiro è costituita da un importo unico, valido per tutta la Comunità."

5) All'articolo 35, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:"Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 46. La fissazione ha luogo periodicamente oppure nell'ambito di una procedura di gara."

6) L'articolo 45 è soppresso.

7) L'articolo 46 è sostituito dal seguente:

"Articolo 46

1. La Commissione è assistita da un comitato, il comitato di gestione per gli ortofrutticoli, (in prosieguo: il comitato) composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno."

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2201/96 è modificato come segue:

1) Gli articoli da 2 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 2

È istituito un regime comunitario di aiuto alle organizzazioni di produttori che conferiscono alla trasformazione pomodori, pere e pesche raccolti nella Comunità, ai fini della produzione dei prodotti trasformati elencati nell'allegato I.

L'elenco dei prodotti trasformati di cui all'allegato I potrà essere rivisto in funzione dell'evoluzione del mercato, secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Articolo 3

1. L'aiuto di cui all'articolo 2 è versato in base a contratti stipulati tra le organizzazioni di produttori riconosciute o prericonosciute a norma del regolamento (CE) n. 2200/96, da un lato, e le imprese di trasformazione riconosciute dalle competenti autorità degli Stati membri, dall'altro.

Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 2001/02 possono essere stipulati contratti anche tra trasformatori e singoli produttori per un quantitativo non superiore al 25 % del quantitativo per il quale il trasformatore ha stipulato contratti.

2. I contratti sono conclusi entro una data da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 29. Nei contratti occorre indicare il quantitativo contrattuale, il calendario delle consegne all'impresa di trasformazione, il prezzo da versare alle organizzazioni di produttori e l'obbligo, per il trasformatore, di trasformare i prodotti oggetto dei contratti.

I contratti vengono trasmessi alle competenti autorità degli Stati membri non appena conclusi.

3. Le organizzazioni di produttori di cui al primo comma consentono di avvalersi delle disposizioni del presente articolo ai produttori che non aderiscono a nessuna delle strutture collettive previste dal regolamento (CE) n. 2200/96, che si impegnano a commercializzare per il loro tramite la totalità della loro produzione di pomodori, pesche e pere destinati alla trasformazione e che versano un contributo a titolo di partecipazione alle spese generali di gestione del regime da parte dell'organizzazione.

Articolo 4

1. È concesso un aiuto alle organizzazioni di produttori per i quantitativi di materia prima conferita alla trasformazione nell'ambito dei contratti di cui all'articolo 3.

2. L'aiuto è pari a:

34,50 EUR/t per i pomodori,

47,70 EUR/t per le pesche,

161,70 EUR/t per le pere.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, gli Stati membri versano l'aiuto alle organizzazioni di produttori, a loro richiesta, dopo che le autorità di controllo dello Stato membro nel quale viene effettuata la trasformazione hanno constatato che i prodotti oggetto dei contratti sono stati consegnati all'industria di trasformazione. L'organizzazione di produttori versa ai soci l'aiuto ricevuto e nei casi in cui si applica l'articolo 3, paragrafo 3, ai produttori interessati.

Articolo 5

1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 2, sono fissati i limiti comunitari e nazionali di trasformazione figuranti nell'allegato II.

2. In caso di superamento di un limite comunitario di trasformazione, l'aiuto fissato per il relativo prodotto a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, è ridotto negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, il superamento di un limite si calcola raffrontando tale limite con la media dei quantitativi trasformati col beneficio dell'aiuto previsto dal presente regolamento nel corso delle tre campagne precedenti quella per la quale deve essere fissato l'aiuto.

Tuttavia, per il calcolo del superamento dei limiti fissati per ciascuno Stato membro, i quantitativi attribuiti ad uno Stato membro e non trasformati si aggiungono ai limiti fissati per gli altri Stati membri, in proporzione alla loro entità.

La riduzione dell'aiuto è proporzionale al superamento constatato per un dato limite.

3. Per quanto riguarda i pomodori ed in deroga al paragrafo 2, secondo comma, per le prime tre campagne di attuazione del presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni:

a) per la prima campagna:

- il superamento del limite di trasformazione si calcola in base al quantitativo conferito all'industria di trasformazione con il beneficio dell'aiuto nel corso della stessa campagna e

- l'aiuto fissato all'articolo 4, paragrafo 2, è portato a 31,36 EUR/t. Tuttavia, negli Stati membri in cui il limite non è stato superato o è stato superato in misura inferiore al 10 %, oppure in tutti gli Stati membri qualora non vi sia stato superamento del limite comunitario, dopo il temine della campagna viene versato un importo supplementare. Tale importo supplementare è fissato in base al superamento effettivo del rispettivo limite;

b) per la seconda campagna, il superamento del limite di trasformazione si calcola in base alla quantità conferita all'industria di trasformazione, col beneficio dell'aiuto, nel corso della prima campagna;

c) per la terza campagna il superamento del limite di trasformazione si calcola in base alla media dei quantitativi conferiti all'industria di trasformazione, con il beneficio dell'aiuto, nel corso delle prime due campagne.

4. Gli Stati membri possono suddividere il limite nazionale previsto per i pomodori in due sottogruppi, vale a dire: pomodori destinati alla trasformazione in pomodori pelati interi, da un lato, e in altri prodotti a base di pomodori, dall'altro.

Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà, ne informano la Commissione.

In caso di superamento del limite nazionale, la riduzione dell'aiuto prevista al paragrafo 2 è applicata all'aiuto per i due sottogruppi proporzionalmente al superamento constatato rispetto al limite parziale in questione.

Articolo 6

1. Le modalità d'applicazione degli articoli da 2 a 5, in particolare quelle riguardanti il riconoscimento delle imprese di trasformazione, la conclusione dei contratti di trasformazione, il versamento dell'aiuto, le misure di controllo e le sanzioni, le campagne di commercializzazione, le caratteristiche minime della materia prima conferita alla trasformazione, i requisiti minimi di qualità dei prodotti finiti e le conseguenze finanziarie connesse al superamento dei limiti sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

2. Secondo la stessa procedura vengono stabiliti i controlli qualitativi e quantitativi:

- dei prodotti conferiti all'industria di trasformazione da parte delle organizzazioni di produttori e

- dell'effettiva trasformazione, da parte dei trasformatori, dei prodotti conferiti nei prodotti elencati nell'allegato I."

2) Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 6 bis

1. È istituito un regime di aiuto alla produzione per i seguenti prodotti:

a) fichi secchi di cui al codice NC 0804 20 90 e

b) prugne secche ottenute da susine da innesto, secche di cui al codice NC ex08132000,

ottenuti da frutta raccolta nella Comunità.

2. L'aiuto alla produzione è concesso all'impresa di trasformazione che ha pagato al produttore, per la materia prima, un prezzo almeno pari al prezzo minimo, in base a contratti stipulati tra le organizzazioni di produttori riconosciute o prericonosciute a norma del regolamento (CE) n. 2200/96, da un lato, e le imprese di trasformazione, dall'altro.

Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 2001/02, possono essere stipulati contratti tra trasformatori e singoli produttori, per un quantitativo non superiore al 25 % del quantitativo che dà diritto all'aiuto alla produzione.

Le organizzazioni di produttori consentono di avvalersi del disposto del presente articolo ai produttori che non aderiscono a nessuna delle strutture collettive previste dal regolamento (CE) n. 2200/96, i quali si impegnino a commercializzare per il loro tramite la totalità della produzione destinata alla fabbricazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che versano un contributo a titolo di partecipazione alle spese generali di gestione del regime da parte dell'organizzazione.

I contratti devono essere sottoscritti prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione.

Articolo 6 ter

1. Il prezzo minimo da versare al produttore è stabilito in base:

a) al prezzo minimo applicabile nel corso della campagna precedente;

b) all'andamento dei prezzi di mercato nel settore degli ortofrutticoli;

c) alla necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco di base verso le varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione.

2. Il prezzo minimo è stabilito prima dell'inizio di ogni campagna.

3. Il prezzo minimo e le modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Articolo 6 quater

1. L'aiuto alla produzione non può superare la differenza fra il prezzo minimo pagato al produttore della Comunità e il prezzo della materia prima dei principali paesi terzi produttori ed esportatori.

2. L'importo dell'aiuto alla produzione è stabilito in modo da consentire lo smaltimento del prodotto comunitario nei limiti di quanto dispone il paragrafo 1.

Nella fissazione di tale importo si tiene conto in particolare:

a) della differenza fra il costo della materia prima nella Comunità e quello della materia prima nei principali paesi terzi concorrenti;

b) dell'importo dell'aiuto fissato per la campagna di commercializzazione precedente

e

c) per i prodotti per i quali la produzione comunitaria rappresenta una quota sostanziale del mercato, dell'andamento degli scambi con l'estero e del relativo prezzo, quando quest'ultimo criterio comporta una riduzione dell'importo dell'aiuto.

3. L'aiuto alla produzione è stabilito in base al peso netto del prodotto trasformato. I coefficienti che esprimono il rapporto tra il peso della materia prima impiegata e il peso netto del prodotto trasformato sono stabiliti forfettariamente. Essi sono regolarmente aggiornati alla luce dell'esperienza acquisita.

4. L'aiuto alla produzione è versato alle imprese di trasformazione solo per i prodotti trasformati:

a) ottenuti da materie prime raccolte nella Comunità, per le quali le imprese di trasformazione abbiano pagato almeno il prezzo minimo di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2;

b) conformi ai requisiti minimi di qualità.

5. Il prezzo della materia prima dei principali paesi terzi concorrenti è determinato principalmente in base ai prezzi realmente praticati nella fase 'uscita azienda agricola' per i prodotti freschi di qualità comparabile utilizzati per la trasformazione, ponderati in funzione dei quantitativi di prodotti finiti esportati da tali paesi terzi.

6. Per quanto riguarda i prodotti la cui produzione comunitaria rappresenta almeno il 50 % del mercato comunitario al consumo, l'andamento dei prezzi e del volume delle importazioni e delle esportazioni è valutato in base ai dati dell'anno civile che precede l'inizio della campagna rispetto ai dati dell'anno civile precedente.

7. Prima dell'inizio di ogni campagna, la Commissione stabilisce l'importo dell'aiuto alla produzione secondo la procedura di cui all'articolo 29. Secondo la stessa procedura, essa stabilisce i coefficienti di cui al paragrafo 3, i requisiti minimi di qualità e le altre modalità di applicazione del presente articolo."

3) L'articolo 28 è soppresso.

4) L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Articolo 29

1. La Commissione è assistita da un comitato, il comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati, (in prosieguo: il comitato) composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno."

5) L'allegato I è sostituito dal testo figurante all'allegato I del presente regolamento.

6) L'allegato III è sostituito dal testo figurante all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 2202/96 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

1. È concesso un aiuto alle organizzazioni di produttori per i quantitativi conferiti all'industria di trasformazione a norma dei contratti di cui all'articolo 2.

2. Gli importi dell'aiuto sono indicati nella tabella 1 dell'allegato I.

Tuttavia:

a) qualora il contratto di cui all'articolo 2, paragrafo 1 copra varie campagne di commercializzazione e riguardi una quantità minima di agrumi, da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96, gli importi dell'aiuto sono quelli indicati nella tabella 2 dell'allegato I;

b) per i quantitativi consegnati in virtù dell'articolo 4, gli importi dell'aiuto sono quelli indicati nella tabella 3 dell'allegato I.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, gli Stati membri versano l'aiuto alle organizzazioni di produttori, a loro richiesta, dopo che le autorità di controllo dello Stato membro nel quale viene effettuata la trasformazione hanno constatato che i prodotti oggetto di contratti sono stati consegnati all'industria di trasformazione.

L'organizzazione di produttori versa ai soci l'aiuto ricevuto.

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96, sono adottate misure per garantire che l'impresa di trasformazione rispetti l'obbligo di procedere alla trasformazione dei prodotti consegnati dalle organizzazioni di produttori."

2) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

1. Sono fissati limiti di trasformazione, per la Comunità e per ciascuno Stato membro produttore, da un lato per ciascuno dei tre prodotti, ossia i limoni, i pompelmi e pomeli e le arance e, dall'altro, per il gruppo di prodotti comprendente i mandarini, le clementine e i satsuma. I limiti di trasformazione figurano nell'allegato II.

2. In caso di superamento di un limite di trasformazione, l'aiuto fissato per il relativo prodotto a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 è ridotto negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, il superamento di un limite è calcolato raffrontando tale limite con la media dei quantitativi trasformati con il beneficio dell'aiuto previsto dal presente regolamento nel corso delle tre campagne o periodi equivalenti che precedono la campagna per la quale deve essere fissato l'aiuto.

Tuttavia, per il calcolo del superamento dei limiti fissati per ciascuno Stato membro, i quantitativi attribuiti ad uno Stato membro e non trasformati si aggiungono ai limiti fissati per gli altri Stati membri, in proporzione alla loro entità.

La riduzione dell'aiuto è proporzionale al superamento constatato per un dato limite.

3. Gli Stati membri possono suddividere il limite nazionale previsto per i piccoli agrumi in due sottogruppi, vale a dire i piccoli agrumi destinati alla trasformazione in segmenti, da un lato, e quelli destinati alla trasformazione in succo, dall'altro.

Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà, ne informano la Commissione.

In caso di superamento del limite nazionale, la riduzione dell'aiuto prevista al paragrafo 2 è applicata all'aiuto per i due sottogruppi proporzionalmente al superamento constatato rispetto al limite parziale in questione."

3) L'allegato attuale diventa "Allegato I".

4) Il testo dell'allegato II che figura all'allegato III del presente regolamento è inserito dopo l'allegato I.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/02. Tuttavia, il punto 1 dell'articolo 1 si applica ai fondi di esercizio a partite dall'anno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Glavany

(1) GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 207.

(2) Parere espresso il 26 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere espresso il 19 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

(5) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2701/1999 (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 5).

(6) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 858/1999 (GU L 108 del 27.4.1999, pag. 8).

(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

ALLEGATO I

"ALLEGATO I

Prodotti trasformati di cui all'articolo 2

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO II

"ALLEGATO III

Limiti di trasformazione di cui all'articolo 5

Peso netto di materia prima fresca

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO III

"ALLEGATO II

Limiti di trasformazione di cui all'articolo 5

Peso netto di materia prima fresca

>SPAZIO PER TABELLA>"