32000R2584

Regolamento (CE) n. 2584/2000 della Commissione, del 24 novembre 2000, che istituisce un sistema di comunicazione di informazioni per alcune forniture, su strada, di carni bovine e suine destinate al territorio della Federazione russa

Gazzetta ufficiale n. L 298 del 25/11/2000 pag. 0016 - 0017


Regolamento (CE) n. 2584/2000 della Commissione

del 24 novembre 2000

che istituisce un sistema di comunicazione di informazioni per alcune forniture, su strada, di carni bovine e suine destinate al territorio della Federazione russa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 12, e l'articolo 41, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2 del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca per la corretta applicazione della legislazione doganale, allegato all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra(2), prevede che le parti si prestino assistenza reciproca per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione. Per mettere in atto questa assistenza amministrativa, la Commissione, rappresentata dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (di seguito OLAF), e le autorità russe hanno convenuto di predisporre un sistema di comunicazione sui movimenti di merci tra la Comunità e la Federazione russa.

(2) Nel quadro di questa assistenza amministrativa e per quanto riguarda segnatamente i trasporti su strada di prodotti dei settori delle carni bovine e suine destinati alla Federazione russa, è opportuno stabilire, da un lato, le informazioni che gli operatori devono trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri e, dall'altro, il sistema di comunicazione di tali informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, l'OLAF e le autorità russe.

(3) Queste informazioni e il sistema di comunicazione predisposto devono consentire di seguire le esportazioni dei prodotti suddetti verso la Federazione russa e di scoprire gli eventuali casi in cui la restituzione non è dovuta e deve quindi essere recuperata.

(4) L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento verrà valutata al termine di un periodo significativo. Su questa base si potrà eventualmente decidere di estenderle alle esportazioni di altri prodotti e a quelle effettuate con altri mezzi di trasporto, nonché di prendere provvedimenti finanziari in caso di rispetto o di mancato rispetto degli obblighi previsti.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle forniture di prodotti dei settori delle carni bovine e suine dei codici NC 0201, 0202 e 0203, effettuate mediante autocarri a destinazione del territorio della Federazione russa, per le quali le dichiarazioni di esportazione sono accompagnate da una domanda di restituzione all'esportazione.

Il presente regolamento non si applica alle forniture di cui al primo comma inferiori a 3000 chilogrammi.

Articolo 2

L'esportatore comunica all'organismo centrale designato dallo Stato membro di esportazione, per ciascuna dichiarazione di esportazione ed entro i quattro giorni lavorativi successivi alla data di scarico dei prodotti in Russia, le informazioni seguenti:

a) la designazione dei prodotti con l'indicazione dei codici di prodotti ad otto cifre della nomenclatura combinata;

b) il numero della dichiarazione di esportazione;

c) la quantità netta in chilogrammi;

d) il numero del carnet TIR o il numero di riferimento del documento doganale di esportazione russo;

e) lo Stato membro di esportazione, l'ufficio doganale di partenza e la data di espletamento delle formalità doganali di esportazione;

f) il numero di licenza del deposito sottoposto a controllo doganale in cui è stato consegnato il prodotto in Russia;

g) la data di consegna del prodotto presso il deposito sottoposto a controllo doganale in Russia.

Articolo 3

1. L'organismo dello Stato membro interessato menzionato all'articolo 2 trasmette le informazioni ricevute all'OLAF mediante posta elettronica, entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

2. L'OLAF trasmette alle autorità russe, non appena Ie riceve, le informazioni di cui all'articolo 2 e il numero d'identificazione per ciascuna operazione d'esportazione.

3. L'OLAF comunica all'organismo centrale dello Stato membro interessato, secondo il caso, la risposta delle autorità doganali russe entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento o la mancanza di risposta delle autorità suindicate entro i due giorni lavorativi successivi alla fine del periodo di tre settimane fissato per la risposta delle autorità russe nel quadro dell'accordo amministrativo concluso con quest'ultime.

Articolo 4

1. Le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 non costituiscono condizioni complementari a quelle stabilite per la concessione delle restituzioni all'esportazione nei settori interessati.

2. Il sistema di comunicazione di informazioni istituito dal presente regolamento sarà valutato al termine di un periodo di applicazione effettiva di sei mesi.

Articolo 5

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Esso si applica alle forniture per le quali le dichiarazioni di esportazione di cui all'articolo 1 sono accettate a partire dal 1o febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(2) GU L 327 del 28.11.1997, pag. 48.