32000R2508

Regolamento (CE) n. 2508/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio in ordine ai programmi operativi nel settore della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 289 del 16/11/2000 pag. 0008 - 0010


Regolamento (CE) n. 2508/2000 della Commissione

del 15 novembre 2000

che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio in ordine ai programmi operativi nel settore della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura(1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, e l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 dispone che, all'inizio di ciascuna campagna di pesca, le organizzazioni di produttori presentino un programma operativo di pianificazione dell'offerta e fissino anticipatamente le consegne dei propri soci.

(2) Affinché le organizzazioni di produttori possano adempiere i propri obblighi, deve essere specificato il contenuto dei programmi operativi. Occorre pertanto precisare le condizioni relative alla strategia di commercializzazione, al piano di cattura e al piano di produzione per le organizzazioni di produttori che trattano sia specie ittiche selvatiche sia di acquacoltura.

(3) Le organizzazioni di produttori devono assicurare una disciplina interna per l'applicazione del programma operativo. Le sanzioni devono essere tuttavia commisurate all'infrazione commessa e rese note in anticipo ai soci.

(4) Per garantire un'applicazione efficace delle disposizioni adottate occorre fissare il calendario per la presentazione dei programmi operativi da parte dell'organizzazione di produttori e per l'approvazione dei medesimi da parte delle autorità nazionali competenti.

(5) Alle organizzazioni di produttori deve essere concesso un anticipo volto a coprire una parte dei costi finanziari derivanti dall'elaborazione dei programmi operativi.

(6) È opportuno prevedere una relazione sullo stato di attuazione del programma operativo al termine della campagna di pesca che consenta all'organizzazione di produttori di valutare l'efficacia del proprio programma e alle autorità nazionali di stabilire se concedere o meno l'indennità finanziaria.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Strategia di commercializzazione e piano di cattura per le organizzazioni di produttori nel settore della pesca

Articolo 1

Per le specie di cui agli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 104/2000, la strategia di commercializzazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento medesimo include i seguenti elementi:

a) il numero di soci registrati dell'organizzazione di produttori il primo giorno della campagna di pesca ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento;

b) il numero e il tipo di navi da pesca che aderiscono all'organizzazione di produttori il primo giorno della campagna di pesca;

c) il volume della produzione e delle operazioni di intervento, per specie, con riferimento alla campagna precedente;

d) il fatturato globale dell'organizzazione di produttori nel corso della campagna precedente;

e) le quote assegnate all'organizzazione di produttori, per specie;

f) la percentuale di pesce venduta all'asta o con altri sistemi nel corso della campagna precedente;

g) la strategia per il miglioramento o il mantenimento della qualità dei prodotti commercializzati per il tramite dell'organizzazione di produttori o dei suoi soci;

h) l'etichettatura volontaria dei prodotti o altre attività promozionali;

i) i nuovi sbocchi proposti o altre opportunità commerciali.

Articolo 2

1. Una specie costituisce una parte significativa degli sbarchi di un'organizzazione di produttori quando rappresenta:

a) almeno il 5 % del totale della produzione dell'organizzazione di produttori della campagna precedente, in volume o in valore per le specie oggetto di contingenti di cattura, secondo quanto disposto all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio(2), ovvero

b) almeno il 10 % del totale della produzione dell'organizzazione di produttori della campagna precedente, in volume o in valore per le specie che non sono oggetto di contingenti di cattura di cui alla lettera a).

2. Per le specie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 104/2000 che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il piano di cattura comprende un calendario indicativo dell'offerta riferito all'intera campagna di pesca e fondato sulle tendenze stagionali (prezzi, produzione e domanda) del mercato.

3. Il piano di cattura può essere semplificato qualora non sussistano difficoltà di mercato, in particolare ove non vi siano ritiri.

4. Qualora uno Stato membro abbia definito piani di cattura a un livello diverso da quello delle organizzazioni di produttori, queste ultime possono far riferimento a tali piani.

L'esistenza dei suddetti piani non dispensa tuttavia l'organizzazione di produttori dal definire ulteriori misure volte a regolamentare l'offerta dei propri soci, secondo quanto indicato all'articolo 5.

CAPO II

Strategia di commercializzazione e piano di produzione per le organizzazioni di produttori nel settore dell'acquacoltura

Articolo 3

Per le specie di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 104/2000, la strategia di commercializzazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento medesimo include:

a) il numero di soci registrati dell'organizzazione di produttori il primo giorno della campagna di pesca ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento;

b) il volume delle specie raccolte nel corso della campagna precedente;

c) il prezzo medio di vendita delle stesse specie nel corso della campagna precedente;

d) il fatturato globale dell'organizzazione di produttori nel corso della campagna precedente;

e) il metodo di allevamento utilizzato;

f) i principali periodi di produzione e di vendita;

g) la strategia per il miglioramento o il mantenimento della qualità dei prodotti commercializzati per il tramite dell'organizzazione di produttori o dei suoi soci;

h) l'etichettatura volontaria dei prodotti o altre attività promozionali;

i) le stime di mercato, compresi i nuovi sbocchi proposti o altre opportunità commerciali.

Articolo 4

Il piano di produzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 104/2000 comprende un calendario indicativo dell'offerta per la campagna di pesca fondato sui fattori stagionali di produzione e sulle tendenze del mercato previste.

CAPO III

Misure applicabili alle specie di cui agli allegati I, IV e V del regolamento (CE) n. 104/2000

Articolo 5

Il programma operativo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 espone i motivi di eventuali difficoltà di commercializzazione ricorrenti incontrate nel corso delle ultime campagne e specifica le misure preventive adottate per adeguare l'offerta.

Articolo 6

1. L'organizzazione di produttori adotta le misure necessarie per cercare di ovviare alla situazione qualora a seguito di un cambiamento delle condizioni di mercato

a) i ritiri, espressi in percentuale dei quantitativi messi in vendita in un mese, aumentino del 5 % rispetto alla percentuale media di ritiri dei tre mesi precedenti; o

b) si verifichino altre gravi difficoltà di mercato.

Non sono considerati come ritiri i prodotti ritirati con beneficio dell'aiuto al riporto di cui all'articolo 23 e all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000.

2. L'organizzazione di produttori comunica alle autorità competenti dello Stato membro le misure adottate in applicazione del paragrafo 1. Non è necessaria una revisione del programma operativo, a meno che sia richiesta dalle autorità competenti dello Stato membro.

Articolo 7

L'organizzazione di produttori redige un elenco delle sanzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000 e lo mette a disposizione dei propri soci.

Le sanzioni sono commisurate all'infrazione commessa.

Articolo 8

Le circostanze impreviste di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 104/2000 sono eventi, indipendenti dall'operato dell'organizzazione di produttori, che si ripercuotono sul mercato delle specie considerate.

CAPO IV

Aspetti procedurali

Articolo 9

1. La campagna di pesca dura dodici mesi e ha inizio di norma il 1o gennaio, a meno che non risulti giustificata e decisa d'intesa con le autorità competenti dello Stato membro la fissazione di un'altra data o di un altro periodo.

2. L'organizzazione di produttori presenta il proprio programma operativo entro un termine di sette settimane dall'inizio della campagna di pesca e lo applica immediatamente.

3. Lo Stato membro interessato approva il programma operativo entro 12 settimane dall'inizio della campagna di pesca, salvo qualora esso ritenga necessario che l'organizzazione di produttori apporti modifiche significative al programma.

In tal caso il termine di approvazione può essere prorogato di due settimane.

Articolo 10

Dopo aver approvato il programma operativo e al più tardi entro la fine del quarto mese successivo all'inizio della campagna di pesca, lo Stato membro interessato può accordare un anticipo pari al 50 % del valore dell'indennità concessa all'organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, a condizione che l'organizzazione abbia costituito una cauzione pari almeno al 105 %, dell'importo dell'anticipo.

Articolo 11

1. Il numero di navi utilizzato per il calcolo dell'aiuto di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000 è il numero totale di navi aderenti all'organizzazione di produttori il primo giorno della campagna di pesca.

2. Il livello di rappresentatività di un'organizzazione di produttori utilizzato per il calcolo dell'importo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 104/2000 è stabilito a partire dai dati relativi alla campagna precedente quella per la quale si definisce il programma operativo.

3. Il periodo di cinque anni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo e terzo comma, e all'allegato VII del regolamento (CE) n. 104/2000 corrisponde a cinque campagne di pesca ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del presente paragrafo.

Articolo 12

Entro sette settimane dal termine della campagna di pesca, l'organizzazione di produttori redige un resoconto delle proprie attività e lo trasmette alle autorità competenti dello Stato membro. Il resoconto contiene le seguenti informazioni:

a) una relazione di mercato sulle specie oggetto del programma operativo, che esponga le difficoltà di commercializzazione eventualmente incontrate nel corso della campagna, le misure adottate per contrastarle, quali le misure previste all'articolo 6, nonché le sanzioni comminate e, se del caso, le ragioni per cui l'organizzazione di produttori non è stata in grado di risolvere tali difficoltà;

b) una copia delle regole adottate dall'organizzazione di produttori nella prima campagna di attuazione del programma operativo e successivamente tutte le eventuali modifiche delle stesse;

c) l'elenco delle sanzioni redatto dall'organizzazione di produttori a norma dell'articolo 7.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.