32000R2439

Regolamento (CE) n. 2439/2000 della Commissione, del 3 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2225/2000 che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1999/2000

Gazzetta ufficiale n. L 280 del 04/11/2000 pag. 0038 - 0038


Regolamento (CE) n. 2439/2000 della Commissione

del 3 novembre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 2225/2000 che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1999/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98(4), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che le rese di olive e di olio di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 136/66/CEE, vengano stabilite per zone omogenee di produzione sulla base dei dati forniti dagli Stati membri produttori. Le zone di produzione sono state definite dal regolamento (CE) n. 2138/97 della Commissione, del 30 ottobre 1997, che stabilisce la delimitazione delle zone omogenee di produzione di olio d'oliva(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2224/2000(6).

(2) Nella parte C ("Grecia") dell'allegato al regolamento (CE) n. 2225/2000 della Commissione(7), i valori che riportano la media nazionale delle rese suddette sono stati omessi nell'ultima linea della tabella. Occorre pertanto aggiungere tali valori.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ultima riga della tabella che figura alla parte C ("Grecia") dell'allegato del regolamento (CE) n. 2225/2000, sono aggiunti i valori seguenti:

- alla fine della terza colonna "kg olive/albero": "30,5",

- alla fine della quarta colonna "kg olio/100 kg olive": "20,9".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

(2) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.

(3) GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.

(4) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.

(5) GU L 297 del 31.10.1997, pag. 3.

(6) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 16.

(7) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 24.