Regolamento (CE) n. 2433/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica ceca
Gazzetta ufficiale n. L 280 del 04/11/2000 pag. 0001 - 0008
Regolamento (CE) n. 2433/2000 del Consiglio del 17 ottobre 2000 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica ceca IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra(1), prevede determinate concessioni per taluni prodotti agricoli originari della Repubblica ceca. (2) Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente(2), prevede alcuni miglioramenti al regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con la Repubblica ceca. Il succitato protocollo è stato approvato dal Consiglio a nome della Comunità con decisione 98/707/CE(3). (3) In linea con le direttive adottate il 30 marzo 1999 dal Consiglio, il 4 maggio 2000 la Commissione e la Repubblica ceca hanno concluso i negoziati relativi ad un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo. (4) Il fondamento giuridico del nuovo protocollo aggiuntivo, che prevede nuove concessioni agricole, sarà l'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo, a norma del quale la Comunità e la Repubblica ceca esaminano, in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni. (5) La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo con la Repubblica ceca. (6) Si ravvisa pertanto l'opportunità di stabilire un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica ceca. (7) La Repubblica ceca adotterà le opportune disposizioni legislative, per iniziativa autonoma e in via transitoria, per attuare rapidamente e contemporaneamente l'adattamento delle concessioni agricole della Repubblica ceca previste nell'accordo europeo. (8) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esenzione conferite alla Commissione(4). (9) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario(5), ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Repubblica ceca, definito negli allegati Aa) e Ab) del presente regolamento, sostituisce quello definito nell'allegato XI dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra. 2. Alla data di entrata in vigore del nuovo protocollo aggiuntivo che adegua l'accordo europeo di cui al paragrafo 1, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono quelle di cui agli allegati Aa) e Ab) del presente regolamento. 3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Articolo 2 1. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione ai sensi degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. 2. I quantitativi di merci soggette a contingenti tariffari e immesse in libera pratica nel quadro delle concessioni di cui all'allegato XI dell'accordo europeo, ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio(6), tra il 1o luglio 2000 e l'entrata in vigore del presente regolamento, sono detratti integralmente dai quantitativi di cui all'allegato Ab) del presente regolamento. Articolo 3 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune del mercato di cereali(7), ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito ai sensi delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, in prosieguo il "comitato". 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 2000. Per il Consiglio Il Presidente L. Fabius (1) GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2. (2) GU L 341 del 16.12.1998, pag. 3. (3) GU L 341 del 16.12.1998, pag. 1. (4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25). (6) GU L 328 del 30.12.1995, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2435/1998 (GU L 303 del 13.11.1998, pag. 1). (7) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. ALLEGATO Aa) I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Repubblica ceca di seguito elencati sono aboliti Codice NC(1) 0101 20 10 0104 20 10 0106 00 10 0106 00 20 0205 00 11 0205 00 19 0205 00 90 0206 80 91 0206 90 91 0208 10 11 0208 10 19 0208 20 00 0208 90 10 0208 90 50 0208 90 60 0208 90 80 0407 00 11 0407 00 19 0410 00 00 0601 10 10 0601 10 20 0601 10 30 0601 10 40 0601 10 90 0601 20 30 0601 20 90 0602 10 90 0602 20 90 0602 30 00 0602 40 10 0602 40 90 0602 90 10 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 49 0602 90 51 0602 90 59 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99 0603 10 30 0604 10 90 0604 91 21 0604 91 29 0604 91 41 0604 91 49 0604 91 90 0604 99 90 0701 10 00 0703 10 11 0709 51 30 0709 51 50 0709 51 90 0709 52 00 0709 90 40 0709 90 50 0710 80 59 0711 10 00 0711 30 00 0711 90 10 0711 90 70 0713 50 00 0713 90 10 0713 90 90 0802 12 90 0802 21 00 0802 22 00 0802 31 00 0802 32 00 0802 40 00 0802 90 85 0806 20 11 0806 20 12 0806 20 18 0806 20 91 0806 20 92 0806 20 98 0808 20 90 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90 0810 90 85 0811 90 70 0812 10 00 0812 90 40 0812 90 50 0812 90 60 0812 90 95 0813 10 00 0813 20 00 0813 30 00 0813 40 10 0813 40 30 0813 40 95 0813 50 15 0813 50 19 0813 50 31 0813 50 39 0813 50 91 0813 50 99 0814 00 00 0901 12 00 0901 21 00 0901 22 00 0902 10 00 0904 12 00 0905 00 00 0907 00 00 0910 40 13 0910 40 19 0910 40 90 0910 91 90 0910 99 99 1106 10 00 1106 30 90 1208 10 00 1209 11 00 1209 19 00 1209 21 00 1209 23 80 1209 29 50 1209 29 80 1209 30 00 1209 91 10 1209 91 90 1209 99 91 1209 99 99 1211 90 30 1212 10 10 1212 10 99 1214 90 10 1302 19 05 2302 50 00 2306 90 19 2308 90 90 (1) Come definiti al regolamento (CE) n. 2204/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 278 del 28.10.1999, pag. 1). ALLEGATO Ab) Le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Repubblica ceca, sono soggette alle concessioni in appresso indicate (NPF = dazio della nazione più favorita) >SPAZIO PER TABELLA> Allegato dell'allegato Ab) Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione 1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Repubblica ceca, vengono stabiliti nel modo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 2. I prezzi minimi all'importazione, fissati all'articolo 1, vengono rispettati per ogni spedizione. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, si riscuote un dazio compensativo pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana. 3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità della Repubblica ceca per consentire loro di rimediare alla situazione. 4. Su richiesta della Comunità o della Repubblica ceca, il comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Esso adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune. 5. Per favorire e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, viene organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro. Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.