Regolamento (CE) n. 2374/2000 della Commissione, del 26 ottobre 2000, relativo all'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il 2001
Gazzetta ufficiale n. L 275 del 27/10/2000 pag. 0005 - 0006
Regolamento (CE) n. 2374/2000 della Commissione del 26 ottobre 2000 relativo all'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il 2001 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999(2), in particolare l'articolo 20, considerando quanto segue: (1) In data 19 novembre 1999 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento che modifica il regime d'importazione delle banane nella Comunità. A partire da tale data la Commissione ha informato periodicamente il Consiglio sul proseguimento dei lavori preparatori per l'attuazione di un regime modificato. Durante il periodo interinale in corso, occorre garantire la continuità dell'approvvigionamento del mercato comunitario e degli scambi commerciali applicando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 404/93 suddetto nonché del regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1632/2000(4). (2) Il perseguimento dell'obiettivo sopra indicato induce a determinare il diritto degli operatori tradizionali di chiedere titoli d'importazione in base al quantitativo di riferimento che è stato fissato e comunicato dall'autorità nazionale competente per il 1999 e per il 2000. La fissazione di un nuovo periodo di riferimento a tale scopo risulta ingiustificata, visto che è indeterminata la durata del periodo interinale prima dell'entrata in vigore di una modifica del regime. Una siffatta modifica del periodo implicherebbe inoltre oneri amministrativi e controlli sproporzionati. (3) Per quanto riguarda gli operatori nuovi arrivati è opportuno prevedere le modalità necessarie, secondo il caso, per la loro prima registrazione o il rinnovo della registrazione anteriore. Le disposizioni relative alla registrazione degli operatori nuovi arrivati nel corso del 2000 sono state adottate con il regolamento (CE) n. 250/2000 della Commissione, del 1o febbraio 2000, relativo all'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali e che fissa le quantità indicative per il secondo trimestre del 2000(5). Occorre adattare la quantità minima che detti operatori devono avere effettivamente importato per ottenere il rinnovo della registrazione. (4) Le disposizioni del presente regolamento sono adottate per garantire la continuità di approvvigionamento del mercato nonché il proseguimento degli scambi con i paesi fornitori, ma non pregiudicano le eventuali misure che possono essere adottate successivamente dal Consiglio o dalla Commissione, in particolare per rispettare gli impegni internazionali sottoscritti dalla Comunità nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e non potrebbero essere addotte dagli operatori come fondamento di aspettative legittime ai fini della proroga del regime d'importazione. (5) Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente. (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ogni operatore tradizionale, registrato per il 1999 in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2362/98, può presentare una o più domande di titoli d'importazione, per un determinato trimestre, nel limite complessivo del quantitativo stabilito applicando la percentuale fissata conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento suddetto al quantitativo di riferimento fissato dall'autorità nazionale competente e notificato loro per il 1999 in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, dello stesso regolamento. Tuttavia, qualora il quantitativo di riferimento notificato per il 1999 sia stato modificato in seguito a verifiche supplementari, si tiene conto del quantitativo di riferimento modificato per l'applicazione del primo comma. Articolo 2 1. Ogni operatore nuovo arrivato che soddisfi le condizioni stabilite secondo il caso ai paragrafi 2 o 3, può presentare una o più domande di titoli, per un determinato trimestre, nel limite complessivo del quantitativo stabilito applicando la percentuale fissata conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2362/98 all'assegnazione di cui al paragrafo 6 seguente notificato loro dall'autorità nazionale competente in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento suddetto. 2. Gli operatori nuovi arrivati, registrati in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2362/98 per l'anno 2000 devono presentare la domanda di rinnovo della loro registrazione, conformemente al paragrafo 4 della medesima disposizione, nonché la domanda di assegnazione prevista all'articolo 9 del regolamento suddetto entro il 6 novembre 2000. Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4, primo comma, del summenzionato regolamento, l'operatore nuovo arrivato registrato per l'anno 2000 in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 250/2000 deve comprovare di aver effettivamente importato per proprio conto almeno il 34 % del quantitativo assegnatogli per l'anno in corso. 3. Gli operatori nuovi arrivati, che non sono stati registrati per l'anno 2000 devono, ai fini della registrazione, trasmettere all'autorità nazionale competente i documenti giustificativi indicati all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento suddetto, nonché la domanda di assegnazione prevista all'articolo 9, paragrafo 1, entro il 6 novembre 2000. 4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2362/98, entro il 10 novembre 2000 gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) l'elenco degli operatori nuovi arrivati, di cui al paragrafo 2, di cui viene rinnovata la registrazione; b) l'elenco degli operatori nuovi arrivati, di cui al paragrafo 3; c) le domande di assegnazione presentate in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2362/98. 5. In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2362/98, la Commissione determina senza indugio i quantitativi per i quali sono concesse assegnazioni. 6. Le autorità nazionali competenti stabiliscono e notificano a ciascun operatore nuovo arrivato il quantitativo assegnatogli entro il 30 novembre 2000. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica fatte salve le decisioni adottate successivamente dal Consiglio o dalla Commissione. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. (3) GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32. (4) GU L 187 del 26.7.2000, pag. 27. (5) GU L 26 del 2.2.2000, pag. 6.