Regolamento (CE) n. 2355/2000 della Commissione, del 24 ottobre 2000, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera della Francia
Gazzetta ufficiale n. L 272 del 25/10/2000 pag. 0012 - 0012
Regolamento (CE) n. 2355/2000 della Commissione del 24 ottobre 2000 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera della Francia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1902/2000 della Commissione(4), prevede dei contingenti di merluzzo carbonaro per il 2000. (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato. (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo carbonaro nelle acque della zona CIEM Vb (acque della CE), VI, XII, XIV da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2000, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle acque della zona CIEM Vb (acque della CE), VI, XII, XIV eseguite da navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 2000. La pesca del merluzzo carbonaro nelle acque della zona CIEM Vb (acque della CE), VI, XII, XIV eseguita da navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. (2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5. (3) GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1. (4) GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 50.