32000R2263

Regolamento (CE) n. 2263/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sostanze cromogene nere originarie del Giappone

Gazzetta ufficiale n. L 259 del 13/10/2000 pag. 0001 - 0023


Regolamento (CE) n. 2263/2000 del Consiglio

del 9 ottobre 2000

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sostanze cromogene nere originarie del Giappone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Apertura

(1) Il 24 luglio 1999, con due avvisi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(2) (gli "avvisi di apertura"), la Commissione ha annunciato l'apertura di due procedimenti antidumping relativi alle importazioni nella Comunità, rispettivamente, di One Dye Black 1 (in appresso "ODB-1") e di One Dye Black 2 (in appresso "ODB-2") originarie del Giappone.

(2) I procedimenti sono stati avviati in seguito a due denunce presentate nel giugno 1999 dal CEFIC (Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica - European Chemical Industry Council) per conto della Ciba Specialty Chemicals plc, che rappresenta la totalità della produzione comunitaria, rispettivamente, di ODB-1 e di ODB-2, due sostanze cromogene nere. Le denunce contenevano elementi di prova di pratiche di dumping relative ai prodotti citati e del grave pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'apertura dei procedimenti.

2. Inchiesta

(3) La Commissione ha informato ufficialmente il produttore comunitario denunziante e la sua associazione rappresentativa nella Comunità, gli esportatori, i produttori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore interessato in merito all'apertura dei procedimenti; ha dato inoltre alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro i limiti stabiliti dagli avvisi di apertura.

(4) Un produttore/esportatore del paese interessato e il produttore comunitario hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine summenzionato e hanno chiarito i motivi particolari della domanda di audizione sono state sentite.

(5) La Commissione ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate e a tutte le altre parti che si sono manifestate entro il termine stabilito negli avvisi di apertura. Ha ricevuto risposte dall'unico produttore comunitario, da sei utilizzatori di ODB-1 e/o di ODB-2, da un gruppo di importatori collegati a un esportatore giapponese e da due società aventi sede in Giappone.

(6) Nessuno dei produttori/esportatori ha collaborato all'inchiesta. Di conseguenza, le conclusioni sono state determinate in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso: "il regolamento di base"). In mancanza di una risposta adeguata, e ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base, non sono state svolte visite di verifica presso le sedi di alcun produttore/esportatore o importatore collegato.

(7) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il pregiudizio e l'interesse comunitario e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttore comunitario

- Ciba Specialty Chemicals plc, Macclesfield (Regno Unito)

b) Utilizzatori nella Comunità

- Jujo Thermal Ltd, Eura (Finlandia)

- Torraspapel SA, Barcelona (Spagna)

- Zanders Feinpapiere AG, Bergisch Gladbach (Germania).

(8) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1o luglio 1998 e il 30 giugno 1999 (di seguito denominato "il periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'analisi delle tendenze rilevanti ai fini della determinazione del pregiudizio copriva gli anni dal 1o gennaio 1996 fino al termine del periodo dell'inchiesta (di seguito denominato "il periodo in esame").

3. Precisazione/ampliamento della definizione del prodotto in oggetto

(9) Nel corso delle inchieste preliminari si è accertata l'esistenza di altre sostanze cromogene nere, diverse da ODB-1 e ODB-2, che sono risultate presentare le stesse caratteristiche chimiche e fisiche di base e vengono inoltre utilizzate per applicazioni analoghe [ossia, rivestimento della carta da utilizzare come carta autocopiante (in appresso: "carta autocopiante") o nel campo delle immagini termiche (in appresso: "carta termica")].

(10) Pertanto, dopo aver consultato il comitato antidumping, la Commissione ha ritenuto necessario pubblicare, in data 1o aprile 2000, un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3) relativo alla definizione dei prodotti oggetto dei procedimenti antidumping, onde estenderla a tutte le sostanze cromogene nere utilizzate per rivestire la carta (in appresso: "sostanze cromogene nere" o "SCN"), ai fini di un esame più approfondito.

(11) Il produttore comunitario denunziante e la sua associazione rappresentativa, gli esportatori, i produttori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore sono stati ufficialmente informati della suddetta precisazione/ampliamento della definizione dei prodotti oggetto dei procedimenti. La Commissione ha dato inoltre alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro i limiti stabiliti nel summenzionato avviso.

(12) La Commissione ha inviato nuovamente dei questionari alle parti notoriamente interessate e a tutte le altre parti che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso. Ha ricevuto risposte dall'unico produttore comunitario, da un importatore collegato ad un esportatore, da tre società giapponesi e da sei utilizzatori di SCN.

(13) Anche in questa fase, nessuno dei produttori/esportatori giapponesi ha collaborato all'inchiesta. Di conseguenza, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni sono state determinate in base ai dati disponibili per tutto il Giappone; inoltre, non sono state svolte visite di verifica presso le sedi di alcun produttore/esportatore o importatore collegato, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del medesimo regolamento di base.

(14) La Commissione ha nuovamente raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il pregiudizio e l'interesse comunitario, e ha in particolare condotto una visita di verifica presso la sede del seguente utilizzatore nella Comunità:

- Papierfabrik August Koehler AG, Oberkirch (Germania).

(15) Una parte interessata ha affermato che la portata dei procedimenti non poteva essere estesa a tutte le SCN originarie del Giappone, in quanto le denunce erano state presentate unicamente nei confronti dell'ODB-1 e dell'ODB-2 senza menzionare altre sostanze cromogene; sebbene l'industria comunitaria non potesse ignorare l'esistenza di queste ultime.

(16) La definizione dei prodotti oggetto di un procedimento antidumping non è la prerogativa del solo denunziante. Il prodotto deve piuttosto essere definito in conformità del diritto applicabile, quale è integrato nella prassi della Commissione e del Consiglio e confermato dalla giurisprudenza della Corte europea di giustizia. Nella fattispecie, le denunce sono state presentate rispettivamente nei confronti dell'ODB-1 e dell'ODB-2 originari del Giappone, fornendo elementi di prova prima facie delle pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Tuttavia, in base ai dati raccolti nel corso delle inchieste, che sono state avviate a seguito delle suddette denunce, si è concluso che i due procedimenti dovevano essere riunificati e che la definizione dei prodotti oggetto dell'unico procedimento che ne risultava doveva essere estesa a tutte le sostanze cromogene nere utilizzate per rivestire la carta. Ciò era dovuto al fatto che tutte le suddette SCN risultavano presentare le stesse caratteristiche chimiche e fisiche di base e venivano utilizzate per applicazioni analoghe. Inoltre, gli elementi di prova prima facie contenuti nelle denunce iniziali riguardanti le pratiche di dumping e il conseguente pregiudizio, che erano riferiti solamente a due tipi di SCN, sono stati considerati sufficientemente rappresentativi di tutte le SCN, per via della significativa quota del mercato comunitario detenuta dai due tipi di prodotto in questione. In termini di procedura regolare e conforme, i diritti delle parti interessate sono stati rispettati, poiché esse sono state informate mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed hanno avuto tutte le possibilità di manifestarsi presso la Commissione nonché di presentare le loro osservazioni o di chiedere un'audizione.

B. PRODOTTO

1. Osservazioni di carattere generale

(17) Le sostanze cromogene nere (SCN) costituiscono un gruppo specifico di sostanze cromogene al fluorano che, quando vengono utilizzate per il rivestimento della carta per la produzione di carta autocopiante o di carta termica, generano per le loro stesse proprietà un'immagine nera sulla carta senza dover essere mescolate ad altre sostanze cromogene.

(18) In base alle informazioni fornite da tutte le parti, esistono diversi tipi di SCN, quali ad esempio: Black 15, Black 100, Black 303, Black 305, Black 500, CF 51, ETAC, Fuji Black, ODB-1, ODB-2, ODB-7, PSD 150, PSD 184, PSD 300A, S-205, TH 107. Questo elenco dei tipi di prodotto non è esaustivo, in quanto nuovi tipi vengono regolarmente immessi sul mercato; tuttavia, si deve osservare che i tipi principali di prodotto, che rappresentavano più del 90 % del consumo comunitario totale durante il PI, sono l'ODB-1, l'ODB-2, il Black 15 e l'S-205.

(19) L'inchiesta ha accertato che tutte le SCN presentano le stesse caratteristiche chimiche di base, cioè la stessa molecola di base (C26H16N2O3). La molecola di base si ottiene dalla condensazione di un chetoacido derivato del benzofenone e di acido solforico con una difenilamina sostituita. Il prodotto ftalide che ne deriva viene quindi lavato, isolato e purificato. Accanto alla molecola base, diversi sostituenti sono legati al sistema ciclico (R1 - R5). La reazione cromogena viene trasmessa alla carta dalla molecola chimica di base, in una reazione in cui l'applicazione del calore o della pressione apre il sistema ciclico della molecola stessa. Ne risulta una carica positiva residua che viene delocalizzata sul sistema ciclico. L'energia necessaria per tale delocalizzazione è assorbita dalla radiazione incidente visibile, il che conferisce al composto il suo colore nero. A tale riguardo, i sostituenti legati al sistema ciclico non incidono sulla natura della reazione cromogena, ma comportano solamente una serie di differenze poco rilevanti e di proprietà specifiche del prodotto finale della carta (bianchezza di fondo, resistenza alle variazioni di temperatura, stabilità dell'immagine).

(20) Inoltre, tutte le SCN presentano le stesse caratteristiche fisiche di base, in quanto si tratta di polveri scorrevoli bianche o leggermente colorate.

(21) Infine, tutte le SCN presentano le stesse applicazioni di base: esse vengono utilizzate per il rivestimento della carta per la produzione di carta autocopiante e/o di carta termica. Per rivestire la carta, le SCN vengono mescolate con altri prodotti chimici, in una "ricetta" specifica per ciascun produttore di carta e che varia a seconda del tipo di SCN utilizzata. Le informazioni fornite dagli utilizzatori che hanno collaborato indicano che i diversi tipi di SCN sono largamente intercambiabili ai fini della produzione sia di carta autocopiante che di carta termica. Inoltre, gli utilizzatori hanno anche adoperato, nel corso di un breve periodo di tempo, tipi diversi di SCN, passando dall'uno all'altro, per produrre lo stesso prodotto finale della carta.

2. Prodotto in esame

(22) Il prodotto in esame sono le sostanze cromogene nere originarie del Giappone. In base a quanto descritto sopra, tutti i tipi di prodotto interessato presentano le stesse caratteristiche chimiche e fisiche di base e vengono utilizzati per applicazioni analoghe, cioè per il rivestimento della carta per produrre carta autocopiante e/o carta termica. Ai fini della presente inchiesta, occorre pertanto considerarli un prodotto unico, cioè il prodotto in esame.

(23) Una parte interessata ha affermato che l'ODB-1/ODB-2 e l'S-205 non presentano le stesse caratteristiche chimiche di base. Secondo questa parte, i sostituenti R1 e R2 sono diversi a seconda che si tratti degli ODB-1/ODB-2 e dell'S-205, il che altera in misura notevole le caratteristiche dell'S-205 rispetto a quelle degli ODB-1/ODB-2. Si deve notare che la parte interessata non ha specificato di quali caratteristiche si tratti.

(24) L'inchiesta ha dimostrato che l'S-205 e gli ODB-1/ODB-2 presentano le stesse caratteristiche chimiche di base, ossia la stessa molecola di base (cfr. il considerando 19), e generano, senza dover essere mescolati ad altre sostanze cromogene, un'immagine nera sulla carta rivestita. Quanto alle caratteristiche specifiche conferite dai diversi sostituenti R1 e R2, va notato che dall'inchiesta è emerso che gli utilizzatori producevano lo stesso prodotto della carta utilizzando indifferentemente gli ODB-1/ODB-2 o l'S-205; questo suggerisce pertanto che le eventuali diverse caratteristiche conferite alla carta dall'impiego di tipi differenti di SCN sono, in generale, poco rilevanti. Inoltre, un'altra parte interessata, pur affermando che ogni tipo di SCN presenta differenti attributi aggiuntivi, non ha però messo in discussione il fatto che le caratteristiche chimiche di base sono le stesse per tutti.

(25) Per quanto riguarda l'intercambiabilità, la medesima parte interessata ha dichiarato che l'ODB-1 non viene, in generale, utilizzato per la produzione di carta termica.

(26) Dall'inchiesta è emerso, tuttavia, che almeno due utilizzatori comunitari impiegano l'ODB-1 per la produzione di carta termica. Gli stessi utilizzatori hanno anche affermato che nella produzione di carta autocopiante l'ODB-1, l'ODB-2 e l'S-205 sono intercambiabili. Inoltre, un utilizzatore è passato, nel 1998, dall'ODB-1 all'ODB-2 e in seguito, durante il PI, al Black 15 per la produzione di carta autocopiante.

(27) La medesima parte interessata ha anche affermato che la carta termica poteva essere prodotta a partire dall'ODB-2 o dall'S-205, ma che il prodotto finito presentava caratteristiche e qualità diverse. Ha inoltre sostenuto che per i clienti finali la carta fabbricata utilizzando l'S-205 non era intercambiabile con quella fabbricata con altri tipi di SCN: quest'ultima, secondo le sue affermazioni, sarebbe infatti di qualità inferiore e meno resistente all'invecchiamento, oltre a fornire immagini stampate meno stabili.

(28) Dato che almeno sei utilizzatori producono carta termica impiegando tipi di SCN diversi dall'S-205 e che la gamma di produzione della carta termica comprende anche prodotti standard come la carta per fax, la suddetta affermazione non può essere accettata. Inoltre, un produttore esportatore e il suo importatore collegato hanno dichiarato che, qualora il prezzo dell'ODB-2 dovesse aumentare, sostituirebbero l'ODB2 con l'S-205, e che l'S-205 è intercambiabile con l'ODB-2.

(29) Due parti interessate hanno affermato che la sostituzione di SCN richiederebbe che gli utilizzatori modificassero le tecnologie impiegate, e in particolare la "ricetta" o formulazione chimica. Di conseguenza, secondo queste parti interessate, non era possibile sostituire immediatamente i tipi di SCN senza incorrere in notevoli costi economici e tecnici. Pertanto, essi hanno sostenuto che ciascun tipo di SCN rappresentava un solo e unico prodotto.

(30) Va osservato che la nozione di "stessa" o "analoga destinazione finale" del prodotto interessato dal presente procedimento non implica necessariamente che ciascun utilizzatore debba essere in grado di passare dall'uso di un tipo di prodotto in questione ad un altro senza effettuare una serie di adeguamenti. Nel caso in questione, è evidente che la sostituzione del tipo di SCN comporta una modifica della "ricetta" impiegata. Si deve però notare che l'esigenza di modificare la "ricetta" non costituisce un deterrente economico o tecnico alla sostituzione, come è dimostrato dal fatto che in passato gli utilizzatori hanno effettivamente sostituito un tipo di prodotto con un altro. In ogni caso, gli stessi utilizzatori hanno affermato che la linea di produzione, il processo di produzione e il know how non hanno subito modifiche sostanziali con il passaggio da un tipo di SCN all'altro.

(31) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che tutti i tipi di SCN originarie del Giappone debbano essere considerati un prodotto unico, cioè il prodotto in esame.

3. Prodotto simile

(32) Si è accertato che il prodotto in esame e le SCN fabbricate e vendute nella Comunità dall'industria comunitaria (quale viene definita al considerando 61) presentano le stesse caratteristiche chimiche e fisiche di base e le stesse applicazioni di quelle originarie del Giappone ed esportate nella Comunità. Lo stesso vale per le SCN fabbricate e vendute sul mercato interno del Giappone, che si è appurato essere simili al prodotto in esame.

(33) Si è affermato che poiché l'industria comunitaria produce soltanto due tipi di SCN, cioè l'ODB-1 e l'ODB-2, la definizione del prodotto in esame dovrebbe limitarsi unicamente a questi due tipi fabbricati dall'industria comunitaria.

(34) Anzitutto, si deve osservare che, nei procedimenti antidumping, il prodotto in esame e il prodotto simile sono definiti riferendosi alle loro caratteristiche fisiche, chimiche e/o tecniche di base nonché alle loro utilizzazioni di base. Una volta definito il prodotto in esame - cioè il prodotto esportato dal Giappone - occorre determinare se il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno e quello fabbricato e venduto nella Comunità dall'industria comunitaria sono prodotti simili al prodotto in esame. A tale riguardo, il fatto che un certo tipo di prodotto non venga fabbricato nella Comunità è irrilevante.

(35) Inoltre, limitare nella fattispecie la definizione del prodotto e, in ultima analisi, l'imposizione delle misure antidumping soltanto ai tipi fabbricati dall'industria comunitaria significherebbe trascurare il fatto che il comportamento degli esportatori di tipi di produzione non comunitaria influisce sull'industria comunitaria, dato che i rispettivi prodotti sono simili. Anzi, tale limitazione potrebbe in definitiva convincere gli utilizzatori a impiegare i tipi di sostanze cromogene non coperti dall'inchiesta, vanificando quindi gli effetti delle eventuali misure antidumping imposte. Secondo quanto affermato dagli utilizzatori, differenze di prezzo comprese tra il 5 % e il 15 % sarebbero sufficienti a motivare la sostituzione del tipo di SCN impiegato.

(36) Di conseguenza, si è concluso che le SCN fabbricate e vendute nella Comunità dall'industria comunitaria e quelle vendute sul mercato interno del Giappone costituiscono prodotti simili al prodotto in esame, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

(37) Poiché si è concluso che tutte le SCN costituiscono un unico prodotto, i procedimenti iniziali relativi, rispettivamente, all'ODB-1 e all'ODB-2 sono riunificati. Viene inoltre confermato che la definizione del prodotto oggetto del procedimento così riunificato copre tutte le SCN. Pertanto, è stata effettuata un'unica analisi delle pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio, come pure dell'interesse comunitario.

C. DUMPING

1. Collaborazione

(38) Nelle denunce comparivano i nomi di tre produttori giapponesi di ODB-1 e di ODB-2. Una quarta società era stata identificata nelle inchieste preliminari come esportatrice di S-205. Nessuna di queste quattro società ha collaborato all'inchiesta.

(39) La Nippon Soda Co. Ltd ha dichiarato, al momento dell'apertura dell'inchiesta e in seguito alla precisazione/ampliamento della definizione dei prodotti, che non avrebbe risposto ai questionari.

(40) La Hodogaya Chemical Co. Ltd (in appresso: "Hodogaya") ha compilato i due questionari per i produttori/esportatori di ODB-1 e di ODB-2 e il questionario per i produttori/esportatori di SCN. I dati forniti, tuttavia, non consentivano accertamenti individuali nei confronti della società. La Hodogaya è stata informata di ciò e non ha presentato osservazioni in merito.

(41) La Yamamoto Chemicals Inc. (in appresso: "Yamamoto") non ha compilato la sezione principale dei questionari destinati ai produttori/esportatori di ODB-1 e di ODB-2. La Commissione ha ricevuto risposta soltanto per la sezione dei questionari intitolata "questionario destinato alle società collegate impegnate nella vendita del prodotto in esame" da un gruppo di società commerciali (in appresso: "il gruppo Mitsui")(4). In effetti, la Yamamoto ha dichiarato che tutte le sue vendite sul mercato comunitario venivano realizzate dal gruppo Mitsui e ha chiesto solamente un accertamento individuale riguardo ai prezzi all'esportazione e al margine di pregiudizio. In risposta al questionario relativo alle SCN, la Yamamoto si è limitata a presentare delle osservazioni supplementari sul pregiudizio e l'interesse comunitario. Sulla scorta di quanto precede, non è stato possibile pervenire ad un accertamento individuale del dumping per questa società.

(42) La Yamada Chemical Co. Ltd (in appresso: "Yamada") e la sua società collegata Fukui Yamada Chemical Co. Ltd (in appresso: "Fukui Yamada") ha inviato una risposta notevolmente lacunosa al questionario per i produttori/esportatori di SCN. Le società ne sono state debitamente informate ed è stata data loro la possibilità di fornire ulteriori spiegazioni, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base. Sono inoltre state informate del fatto che, in assenza di una risposta soddisfacente, i dati inviati erano insufficienti per una determinazione individuale. In particolare, non è stato possibile determinare la struttura societaria di queste imprese, poiché esse hanno accettato di rivelare l'identità di uno solo dei loro azionisti; non hanno presentato informazioni sul processo e sui costi di produzione; l'accesso ai bilanci certificati e altri documenti contabili è stato negato alla Commissione a motivo del segreto commerciale. Il 13 e 17 luglio 2000, più di due mesi dopo la scadenza fissata per rispondere al questionario, la Yamada/Fukui Yamada ha inviato informazioni sui costi di produzione dell'S-205 e i documenti contabili relativi a tre esercizi finanziari. Questi dati e osservazioni, inviati ben oltre qualsiasi termine prescritto, non hanno potuto modificare la valutazione giuridica del fatto che le società in questione non hanno collaborato all'inchiesta. Le osservazioni presentate non hanno inoltre potuto essere utilizzate come dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, poiché sono pervenute in una fase già avanzata dell'inchiesta e non è stato ragionevolmente possibile tenerle in debito conto.

(43) Nessun altro produttore/esportatore del prodotto interessato nella Comunità si è manifestato entro il termine prescritto.

(44) Il 17 e 18 luglio 2000, un esportatore giapponese, la Nagase & Co. Ltd, ha inviato per la prima volta due osservazioni. Tali informazioni, presentate ben oltre qualsiasi termine prescritto, non hanno potuto compensare, tuttavia, l'omessa collaborazione iniziale della società. Lo stesso vale per la collaborazione offerta dalla sua società collegata in Germania, la quale si è manifestata e ha collaborato all'inchiesta in qualità di importatore indipendente. Le informazioni inviate dalla Nagase & Co. Ltd non hanno inoltre potuto essere utilizzate come dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, poiché sono pervenute in una fase già avanzata dell'inchiesta e non è stato ragionevolmente possibile tenerle in debito conto.

(45) In assenza di collaborazione da parte dei produttori/esportatori, e in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al dumping sono state determinate in base ai dati disponibili per tutto il Giappone. In base ai dati disponibili, la grande maggioranza delle importazioni di SCN originarie del Giappone consiste di ODB-1, ODB-2 e S-205. Si è pertanto concluso che le conclusioni relative al dumping basate su questi tre tipi di prodotto sarebbero state ragionevolmente rappresentative delle importazioni del prodotto in esame.

2. Valore normale

(46) Per quanto riguarda l'ODB-1 e l'ODB-2, data l'assenza di collaborazione, le denunce rappresentavano l'unica fonte di dati disponibile. Nelle denunce, la stima dei valori normali era stata effettuata in base ai prezzi sul mercato interno. Le risposte incomplete ai questionari non contenevano alcuna informazione né sulle vendite interne né sui costi di produzione.

(47) Per quanto riguarda l'S-205, i soli dati disponibili erano contenuti nella risposta al questionario inviata dalla Yamada/Fukui Yamada. Le vendite interne di questa società sono state considerate rappresentative, poiché rappresentavano una percentuale superiore al 5 % del volume delle vendite nella Comunità. In mancanza di dati sui costi di produzione dell'S-205, questi ultimi sono stati stimati in base alle informazioni contenute nelle denunce relative all'ODB-1 e all'ODB-2. Su tale base, le operazioni di vendita riferite dalla Yamada sono state considerate remunerative. Di conseguenza, il valore normale per l'S-205 è stato determinato come il prezzo medio ponderato di tutte le vendite interne a clienti indipendenti dichiarate dalla Yamada per il PI.

3. Prezzo all'esportazione

(48) I prezzi all'esportazione per i tre tipi di prodotto sono stati determinati come segue:

3.1. ODB-1

(49) Il prezzo all'esportazione è stato calcolato sulla base delle informazioni fornite dal gruppo Mitsui e da Eurostat.

(50) Per quanto riguarda le informazioni fornite dal gruppo Mitsui, si deve sottolineare che è stato accertato che tutte le società appartenenti a tale gruppo sono collegate. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, non si è tenuto conto dei prezzi delle vendite praticati tra queste società perché considerati non attendibili, ma si è fatto ricorso ai prezzi al quale l'ODB-1 importato è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente. Ai prezzi sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita al cliente indipendente, comprese le imposte, i dazi doganali e le spese generali, amministrative e di vendita di ciascuna società collegata, nonché per tener conto di un profitto del 5 % sul giro d'affari. In assenza di collaborazione da parte di un importatore indipendente nella Comunità, una percentuale di profitto del 5 % corrisponde al margine di profitto ritenuto adeguato in un precedente procedimento relativo ad un prodotto chimico(5).

(51) Poiché durante il PI l'ODB-1 era classificato sotto uno specifico codice TARIC, il valore e i quantitativi delle rimanenti vendite sul mercato comunitario sono stati determinati sottraendo i quantitativi e i valori cif delle esportazioni dichiarate dalla Mitsui & Co. Ltd (Giappone) per il PI dai rispettivi totali, secondo il calcolo effettuato nelle statistiche Eurostat.

3.2. ODB-2

(52) Il prezzo all'esportazione è stato calcolato sulla base delle informazioni fornite dal gruppo Mitsui e di quelle contenute nella denuncia.

(53) Per quanto riguarda i prezzi delle esportazioni di ODB-2 dichiarate dal gruppo Mitsui, si è applicato il metodo descritto al considerando 50.

(54) Per le rimanenti vendite, i dati Eurostat non sono stati ritenuti una fonte attendibile di informazioni, in quanto il codice TARIC sotto cui vengono dichiarate le importazioni di ODB-2 si riferisce anche ad altri prodotti chimici e l'ODB-2 rappresenta soltanto una frazione del volume delle importazioni dichiarate sotto tale voce. Ciò è confermato dal fatto che il valore unitario medio cif era notevolmente inferiore se confrontato al prezzo all'esportazione medio cif stimato dalla denuncia, come pure rispetto ai dati forniti dalle società del gruppo Mitsui. Pertanto, i quantitativi e il valore delle rimanenti importazioni di ODB-2 sono stati determinati sottraendo i quantitativi e i valori cif delle esportazioni dichiarate dalla Mitsui & Co. Ltd (Giappone) per il PI dai rispettivi totali calcolati secondo la stima contenuta nella denuncia, dal momento che non vi erano altri dati disponibili.

3.3. S-205

(55) La Fukui Yamada ha dichiarato che forniva tutti i prodotti alla Yamada, la quale a sua volta si serviva di un operatore commerciale giapponese indipendente per esportare l'S205 nella Comunità. I prezzi all'esportazione dichiarati corrispondevano ai prezzi cif fatturati da questo operatore commerciale ad una società collegata nella Comunità. Tali prezzi, pertanto, non sono stati presi in considerazione perché ritenuti non attendibili e si è fatto ricorso ai prezzi d'acquisto dichiarati dai primi acquirenti indipendenti nella Comunità. I prezzi sono stati adeguati per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita nonché del margine di profitto del 5 % sul giro d'affari.

4. Confronto

(56) Ai fini di un equo confronto tra i valori normali e i prezzi all'esportazione allo stadio franco fabbrica, sono stati applicati i dovuti adeguamenti per le differenze che incidevano sulla comparabilità dei prezzi. Tali adeguamenti sono stati effettuati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base per commissioni, trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, sulla base di informazioni contenute nelle denunce (per l'ODB-1 e l'ODB-2) o fornite dalla Yamada (per l'S-205).

5. Margine di dumping

(57) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, è stato effettuato il confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione per ciascuno dei tre tipi di prodotto.

(58) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 12, del regolamento di base, è stata calcolata una media ponderata dei margini di dumping per ciascun tipo di prodotto, che è stata considerata rappresentativa del livello di dumping relativo a tutte le SCN originarie del Giappone.

(59) Il margine di dumping così calcolato, espresso in percentuale del valore cif frontiera comunitaria delle importazioni, è del 49,8 %.

D. INDUSTRIA COMUNITARIA

(60) La Ciba Specialty Chemicals plc era l'unico produttore comunitario di SCN nella Comunità durante il PI.

(61) Di conseguenza, detta società costituisce "l'industria comunitaria" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

E. PREGIUDIZIO

1. Osservazioni preliminari

(62) Come si è già menzionato sopra, l'analisi delle tendenze rilevanti ai fini della determinazione del pregiudizio ha riguardato gli anni dal 1o gennaio 1996 fino al termine del periodo dell'inchiesta.

(63) Una parte interessata ha affermato che il periodo scelto era sproporzionato e non rappresentativo, e che si sarebbe dovuto far risalire l'analisi delle tendenze al 1992, l'anno in cui il denunziante aveva iniziato la produzione di SCN nella Comunità.

(64) In primo luogo, si deve osservare che nei procedimenti antidumping è prassi corrente utilizzare un periodo di tempo compreso tra tre e cinque anni per l'analisi dell'andamento della situazione dell'industria comunitaria.

(65) In secondo luogo, va notato che sia il pregiudizio che il dumping devono essere accertati relativamente al PI. Il periodo di tempo precedente al PI ha una funzione puramente indicativa dell'andamento della situazione dell'industria comunitaria, per determinare se tale situazione durante il PI possa considerarsi pregiudizievole. A tale proposito, la conclusione circa il pregiudizio subito dall'industria comunitaria durante il PI sarebbe stata comunque raggiunta, a prescindere dal punto di partenza scelto per l'analisi.

(66) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione non ha ritenuto giustificata l'estensione del periodo utilizzato per l'analisi delle tendenze rilevanti ai fini della determinazione del pregiudizio.

2. Consumo comunitario

(67) In assenza di collaborazione da parte dei produttori/esportatori e per via dell'imprecisione dei dati Eurostat relativi alle importazioni, il consumo comunitario è stato calcolato in base al volume delle vendite dichiarate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario, ai dati sulle importazioni originarie del Giappone e degli Stati Uniti forniti dagli utilizzatori che hanno collaborato e alle informazioni presentate dall'industria comunitaria nelle denunce.

(68) Tra il 1996 e il 1998 il consumo è aumentato del 18 % in conseguenza dell'incremento della produzione di carta termica. Tra il 1998 e il PI, il consumo ha registrato una leggera diminuzione (- 1 %), che si può spiegare con la cessazione dell'attività di produzione di carta da parte di due utilizzatori comunitari.

3. Importazioni originarie del Giappone

3.1. Volume e quote di mercato delle importazioni interessate

(69) Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori/esportatori e l'imprecisione dei dati Eurostat relativi alle importazioni, per determinare il volume e le quote di mercato delle importazioni interessate ci si è basati sui dati disponibili, cioè sulle informazioni fornite dagli utilizzatori che hanno collaborato e su quelle presentate dall'industria comunitaria nelle denunce.

(70) Su tale base, il volume delle importazioni del prodotto in esame è andato costantemente aumentando: indicizzando i valori, è infatti passato da 100 nel 1996 a 123 nel 1997, 131 nel 1998 e 141 nel PI, il che equivale ad un incremento superiore al 40 %. Questo aumento è anche rispecchiato dall'andamento della quota di mercato del prodotto in esame, passata dal 36,0 % nel 1996 al 41,7 % nel 1997, al 40,0 % nel 1998 e al 43,4 % nel PI.

3.2. Prezzi delle importazioni interessate

a) Andamento dei prezzi delle importazioni interessate

(71) Sulla base delle informazioni fornite dagli utilizzatori che hanno collaborato e da un importatore, i prezzi medi unitari di tutte le importazioni di SCN provenienti dal Giappone, espressi in ECU-EUR/kg, sono diminuiti del 19 % nel corso del periodo in esame. I prezzi hanno registrato un calo da 24,9 ECU/kg nel 1996 a 22,1 ECU/kg nel 1997, a 21,6 ECU/kg nel 1998 e infine a 20,2 ECU/EUR/kg nel PI(6). I prezzi dei vari tipi di SCN sono andati costantemente diminuendo nel corso del periodo in esame, benché seguendo andamenti diversi: i prezzi medi dell'ODB-1 hanno registrato un calo del 13 % nel periodo in esame, mentre i prezzi medi dell'ODB-2 sono diminuiti del 19 % e quelli dell'S-205 sono calati del 15 % nel corso dello stesso periodo(7).

b) Sottoquotazione dei prezzi

(72) Il mercato comunitario di SCN è caratterizzato da un numero ridotto di fornitori e di utilizzatori. In questo mercato, la fissazione dei prezzi avviene attraverso un sistema di quotazione, secondo cui gli utilizzatori chiedono a tutti i fornitori i prezzi da loro applicati e negoziano quindi sulla base dei prezzi offerti.

(73) Data tale situazione, la sottoquotazione è stata esaminata in base alle negoziazioni sui prezzi tra i fornitori e gli utilizzatori comunitari. In assenza di collaborazione da parte dei produttori/esportatori giapponesi, l'analisi della sottoquotazione dei prezzi si è basata sui dati forniti dall'industria comunitaria con riferimento a negoziazioni sui prezzi che rappresentavano circa il 50 % delle vendite totali di detta industria. Quando era possibile, questi dati sono stati verificati sulla base di quelli forniti dagli utilizzatori che hanno collaborato.

(74) Per quanto riguarda l'ODB-1, sono state esaminate negoziazioni sui prezzi per transazioni che rappresentavano circa il 45 % delle vendite comunitarie di questo tipo di prodotto durante il PI. Su tale base, si è accertato che un'offerta successiva da parte giapponese è risultata inferiore al prezzo offerto inizialmente dall'industria comunitaria, di un margine compreso tra il 5 % e l'8 % se si confrontavano l'offerta iniziale e il prezzo concordato alla fine.

(75) Per quanto riguarda l'ODB-2, sono state esaminate negoziazioni sui prezzi per transazioni che rappresentavano circa il 70 % delle vendite comunitarie di questo tipo di prodotto durante il PI. Anche per questo tipo di SCN si è osservato lo stesso schema, con margini di sottoquotazione compresi tra l'1 % e il 5 %.

(76) Questa situazione riflette chiaramente non soltanto le dimensioni della sottoquotazione dei prezzi del prodotto in esame rispetto ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria nell'ambito del processo di quotazione dei prezzi, ma anche l'effetto depressivo esercitato dalle importazioni in dumping sui prezzi di vendita praticati da detta industria, giacché si è accertato che prezzi bassi nelle quotazioni influivano necessariamente su tutti i prezzi negoziati nelle successive transazioni con lo stesso cliente.

(77) In conclusione, la pressione sui prezzi esercitata dalle offerte e transazioni giapponesi sul mercato comunitario hanno obbligato l'industria comunitaria ad allineare i suoi prezzi al ribasso. Di conseguenza, l'industria comunitaria ha registrato una depressione dei prezzi di circa il 3 % tra il 1998 e il PI.

(78) Una parte interessata ha affermato che il metodo utilizzato per valutare la sottoquotazione dei prezzi non era corretto. Sostiene infatti che l'offerta iniziale presentata in una negoziazione rappresenta solo raramente un livello di prezzo commerciale: spesso invece il prezzo proposto è troppo alto, poiché la parte che ha presentato l'offerta sa che verrà ridotto nel corso della negoziazione.

(79) In base alle informazioni fornite dall'industria comunitaria, le offerte iniziali quotate da tale industria corrispondevano al livello dei prezzi concordato con i rispettivi clienti nelle precedenti negoziazioni sui prezzi. Si deve inoltre osservare che questi prezzi erano già tali da rendere un utile sulle vendite insufficiente per l'industria comunitaria. Pertanto, si è concluso che l'offerta iniziale utilizzata per valutare la sottoquotazione dei prezzi non era inadeguata o non corretta.

4. Situazione dell'industria comunitaria

4.1. Osservazioni di carattere generale

(80) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'analisi dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria comunitaria comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria, inclusa la diminuzione delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell'utile sul capitale investito dell'utilizzazione delle capacità produttive, nonché i fattori che incidono sui prezzi nella Comunità, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita e sulla capacità di ottenere capitali o investimenti. Si deve sottolineare che la considerazione dei fattori citati, presi singolarmente o combinati, non costituisce necessariamente una base di giudizio determinante.

4.2. Produzione, capacità, utilizzazione delle capacità e scorte

(81) La produzione ha registrato un aumento del 19 % tra il 1996 e il 1997, che è coinciso con un incremento del consumo. Ha poi registrato un calo del 2 % tra il 1997 e il 1998 e un'ulteriore diminuzione del 18 % tra il 1998 e il PI. Tale decremento è coinciso con un lieve calo del consumo e un drastico crollo delle vendite nello stesso periodo.

(82) Le capacità produttive dovrebbero essere considerate tenendo conto del fatto che gli stessi impianti di produzione vengono utilizzati per fabbricare sia sostanze cromogene nere che colorate. Pertanto, la stima delle capacità produttive relative alle SCN è stata effettuata sottraendo la produzione di sostanze cromogene colorate dalle capacità documentate di tale linea di produzione.

(83) Su tale base, il tasso di utilizzazione degli impianti è passato dal 72 % nel 1996 ad una punta massima del 79 % nel 1997, per poi scendere al 69 % nel 1998 e mantenere lo stesso livello durante il PI.

(84) Nell'esaminare le scorte, si deve sottolineare che le SCN vengono fabbricate su ordinazione e che pertanto le scorte sono costituite da merci in attesa di spedizione ai clienti. Di conseguenza, una loro valutazione non appare rilevante per l'analisi della situazione economica dell'industria comunitaria. Tuttavia, nell'intento di fornire un quadro completo, di seguito viene analizzato anche l'andamento delle scorte.

(85) Le scorte in fine di esercizio dell'industria comunitaria sono diminuite del 58 % tra il 1996 e il PI, raggiungendo una punta massima nel 1997 per poi tornare nel 1998 allo stesso livello del 1996. Anche in relazione al volume totale di produzione dell'industria comunitaria, le scorte finali hanno registrato un calo del 58 % nel corso del periodo in esame: più precisamente, le scorte rappresentavano il 20,7 % del volume totale di produzione nel 1996 e l'8,7 % nel PI.

(86) La diminuzione delle scorte nel PI era dovuta all'introduzione di un progetto di riduzione delle giacenze. Inoltre, tre fattori hanno contribuito ad un calo delle scorte di prodotti finiti: gli ordini effettivi si sono maggiormente allineati alle previsioni di vendita; la macinazione dei prodotti ha determinato una strozzatura nel 1999 che ha portato ad un accumulo di scorte di semilavorati (SCN non imballate) e quindi a una diminuzione delle scorte di prodotti finiti; infine, nel giugno 1999 l'ente responsabile delle vendite negli Stati Uniti per conto dell'industria comunitaria ha iniziato ad accumulare scorte in questo paese, perciò le spedizioni negli Stati Uniti hanno determinato un calo delle scorte nella Comunità.

4.3. Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

(87) Le vendite dell'industria comunitaria a parti non collegate nella Comunità sono diminuite del 5 % nel corso del periodo in esame. Il volume delle vendite ha registrato un calo del 2 % tra il 1996 e il 1997. Tra il 1997 e il 1998 le vendite sono aumentate del 15 %, seguendo l'andamento del consumo; tra il 1998 e il PI hanno invece registrato una netta diminuzione, mentre il consumo è diminuito soltanto dell'1 %.

(88) Di conseguenza, la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita dal 45,0 % nel 1996 al 41,6 % nel 1997, per registrare quindi un lieve incremento nel 1998, risalendo al 43,1 %, e scendere nuovamente al 36,5 % nel PI. Perciò, nonostante si sia registrata una crescita significativa del consumo di SCN nella Comunità, l'industria comunitaria non ha potuto trarne vantaggio. A tale diminuzione complessiva della quota di mercato dell'industria comunitaria è corrisposto un aumento analogo della quota di mercato detenuta dal prodotto in esame. È importante sottolineare il fatto che, nonostante una crescita del consumo globale di SCN del 17 % osservata nel corso del periodo in esame, l'industria comunitaria non ha beneficiato dell'incremento delle vendite, ma ha registrato anzi, nello stesso periodo, una diminuzione del volume delle vendite (- 5 %) e della quota di mercato.

4.4. Prezzi delle vendite e fattori che incidono sui prezzi delle vendite

(89) I prezzi unitari delle vendite del prodotto interessato effettuate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario sono diminuiti globalmente del 16 % nel corso del periodo in esame. Dopo aver registrato un calo del 6 % tra il 1996 e il 1997, i prezzi sono scesi ancora del 7 % tra il 1997 e il 1998, quindi di un ulteriore 3 % tra il 1998 e il PI.

(90) Per quanto riguarda i fattori che hanno inciso sui costi delle vendite, sono stati analizzati i costi di produzione. I costi di fabbricazione sono diminuiti dell'8 % tra il 1996 e il PI, principalmente a causa del calo del prezzo delle materie prime, che rappresenta una percentuale compresa tra il 60 % e il 75 %(8) del costo totale di produzione. Quest'ultimo ha registrato una diminuzione del 7 %.

(91) Per quanto riguarda più specificamente i salari, in base ai dati disponibili per la Ciba Specialty Chemicals plc sono aumentati del 26 % durante il periodo in esame. Tenendo conto di un incremento del 15 % dell'occupazione stimata per il settore delle SCN, l'aumento dei salari ammontava al 10 % nel periodo in esame, il che equivale ad un aumento medio annuo di salari e retribuzioni del 2,8 %. Va osservato, tuttavia, che il costo della manodopera rappresenta soltanto una piccola percentuale sul costo totale di produzione. Il modesto aumento dei salari è però coinciso con un incremento di efficienza dell'industria comunitaria in termini di riduzione del tempo necessario per completare un ciclo di produzione ("batch time" o tempo necessario per lotto) e di maggior rendimento per lotto.

(92) Si è pertanto concluso che, nel corso del periodo in esame, i prezzi dell'industria comunitaria hanno registrato un calo ben superiore a quello dei costi (- 7 %). Questa grave depressione dei prezzi (- 16 %) ha comportato notevoli perdite per l'industria comunitaria, come viene illustrato di seguito.

4.5. Redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito

(93) La redditività dell'industria comunitaria in termini di utile sulle vendite nette effettuate sul mercato comunitario, al lordo di voci contabili straordinarie e delle imposte, è passata da un livello più o meno equivalente al punto di pareggio nel 1996, a [tra - 5 % e - 7 %] nel 1997, a [tra - 7 % e - 9 %] nel 1998 e infine a [tra - 8 % e - 10 %] nel PI(9).

(94) Tra il 1996 e il 1997 la redditività dell'industria comunitaria è peggiorata, passando da un livello più o meno equivalente al punto di pareggio a risultati negativi. Tale deterioramento è coinciso con un calo del volume delle vendite dell'industria (- 2 %) e una netta diminuzione dei prezzi delle vendite (- 7 %), mentre i costi sostenuti dall'industria rimanevano stabili. Tra il 1997 e il 1998, l'industria comunitaria ha cercato di recuperare il volume delle vendite e la quota di mercato abbassando i prezzi (- 7 %), ma dal momento che i suoi costi erano diminuiti soltanto del 6 %, tale riduzione dei prezzi ha determinato perdite ancora maggiori. Tra il 1998 e il PI le perdite sono aumentate, giacché i prezzi delle vendite sono scesi ancora del 3 %, mentre i costi sono diminuiti solamente dell'1 %.

(95) Una parte interessata ha sostenuto che l'industria comunitaria non avrebbe subito un grave pregiudizio, poiché il settore complessivo delle sostanze cromogene ha continuato a registrare profitti ed essere redditizio durante tutto il periodo in esame e anche dopo il PI.

(96) Si deve notare che la definizione del prodotto oggetto del presente procedimento copre le SCN e non le sostanze cromogene in generale. L'inchiesta ha accertato che l'industria comunitaria ha registrato perdite considerevoli sulle vendite di SCN nella Comunità durante il PI. Pertanto, il fatto che detta industria abbia registrato profitti su altri prodotti, cioè sulle sostanze cromogene colorate, non implica che essa non abbia subito un pregiudizio nell'ambito del presente procedimento.

(97) Per quanto riguarda il flusso di cassa, questo indicatore ha potuto essere determinato soltanto per la Ciba Specialty Chemicals Inc., la società svizzera di controllo della Ciba Specialty Chemicals plc, e unicamente dal 1997 in poi, cioè dall'anno in cui la società di controllo è stata fondata. Tuttavia, va osservato che le SCN rappresentano soltanto lo 0,4 % circa del giro d'affari complessivo di tale società di controllo. Di conseguenza, si è ritenuto che questo fattore non avrebbe costituito una base di giudizio adeguata riguardo alla specifica situazione dell'industria comunitaria di SCN.

(98) Per quanto riguarda l'utile sul capitale investito, i dati per questo indicatore erano disponibili soltanto per la Ciba Specialty Chemicals plc nel suo complesso, mentre le SCN rappresentano solamente il 3,5 % circa del giro d'affari globale di questa società. Di conseguenza, si è ritenuto che questo fattore non avrebbe costituito una base di giudizio adeguata riguardo alla specifica situazione dell'industria comunitaria di SCN.

4.6. Investimenti e capacità di ottenere capitali

(99) Gli investimenti effettuati durante l'intero periodo in esame sono diminuiti, passando da un indice pari a 100 nel 1996 a 71 nel PI; nel corso dello stesso periodo, essi rappresentavano circa il 9 % del giro d'affari dell'industria comunitaria.

(100) Per quanto riguarda la capacità di ottenere capitali, i dati per questo indicatore erano disponibili soltanto per la Ciba Specialty Chemicals plc. Tuttavia, come si è già menzionato sopra, dal momento che le SCN rappresentano solamente il 3,5 % circa del giro d'affari globale di questa società, si è ritenuto che questo fattore non avrebbe costituito una base di giudizio adeguata riguardo alla specifica situazione dell'industria comunitaria di SCN.

4.7. Occupazione e produttività

(101) Il livello di occupazione dell'industria comunitaria relativo alla produzione di SCN è aumentato del 15 %: si è infatti passati da 48 addetti nel 1996 a 55 nel PI. Si deve osservare che, dato che gli addetti lavorano alla produzione sia di SCN che di sostanze cromogene colorate, l'occupazione è stata calcolata (ripartita) sulla base della percentuale rappresentata dal volume di produzione di SCN sul volume totale di produzione di tutte le sostanze cromogene.

(102) La produttività dell'industria comunitaria, calcolata come produzione per persona occupata, è diminuita del 14 % nel corso del periodo in esame. Le cifre relative alla produttività riflettono in larga misura i calcoli (ripartizioni) effettuati per determinare il livello di occupazione.

5. Conclusioni relative al pregiudizio

(103) Tra il 1996 e il PI, il volume delle importazioni di SCN originarie del Giappone ha registrato un notevole aumento (+ 41 %) e, contemporaneamente, una costante diminuzione dei prezzi (- 19 %): ciò ha comportato una significativa depressione dei prezzi dell'industria comunitaria, in quanto i prezzi delle importazioni in questione erano inferiori ai prezzi quotati da tale industria nelle relative negoziazioni.

(104) Nello stesso periodo, la situazione dell'industria comunitaria ha registrato un deterioramento in termini di produzione (- 1 %), di vendite (- 5 %) e di quota di mercato (- 8,5 % punti percentuali). Nonostante un considerevole calo dei suoi costi complessivi (- 7 %), la netta depressione dei prezzi (- 16 %) ha determinato gravi perdite per tale industria. Durante il periodo in esame, nonostante un incremento del 17 % del consumo comunitario, la quota di mercato dell'industria comunitaria è crollata dal 45,0 % al 36,5 %.

(105) In particolare, tra il 1996 e il 1997 la quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa dal 45,0 % al 41,6 %. L'industria ha cercato di rimediare e di mantenere la quota di mercato abbassando i prezzi di vendita nel 1998: i prezzi sono diminuiti del 6 % e la quota di mercato è risalita (dal 41,6 % nel 1997 al 43,1 % nel 1998), ma ciò è andato a discapito della redditività, che ha registrato un calo passando da [tra - 5 % e - 7 %] a (tra - 7 % e - 9 %](10). Tra il 1998 e il PI, l'industria comunitaria non ha potuto far altro che diminuire ulteriormente i prezzi (- 3 %), il che ha portato ad un calo del volume delle vendite (- 18 %) e della quota di mercato, crollata al 36,5 %. Poiché la diminuzione dei prezzi dell'industria comunitaria è risultata maggiore rispetto al calo dei suoi costi, anche le perdite subite da tale industria sono aumentate.

(106) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che durante il PI l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base, sotto forma di un calo della produzione e delle vendite, di una perdita della quota di mercato e di una diminuzione dei prezzi, fattori che hanno portato a gravi perdite.

F. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Osservazioni preliminari

(107) Conformemente all'articolo 3 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping abbiano avuto sull'industria comunitaria un impatto di dimensioni tali da potersi definire grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del suddetto regolamento. In questa analisi, si è avuto cura di assicurare che l'eventuale pregiudizio arrecato nello stesso periodo all'industria comunitaria da fattori noti e diversi dalle importazioni in dumping non fosse attribuito a tali importazioni.

2. Effetti delle importazioni in dumping

(108) Durante il periodo in esame, le importazioni in dumping del prodotto interessato sono aumentate notevolmente in termini di volume e di quota di mercato. Ciò è coinciso con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, che ha perso in volume delle vendite e in quota di mercato. Al riguardo, va osservato che le importazioni del prodotto interessato hanno essenzialmente guadagnato la quota di mercato persa dall'industria.

(109) Si deve sottolineare che nel mercato delle SCN la concorrenza si esprime nella fissazione dei prezzi, per via del fatto che vi sono pochi soggetti operanti sul mercato e che i diversi tipi di prodotto sono ampiamente intercambiabili.

(110) L'inchiesta ha dimostrato in proposito che l'industria comunitaria è stata costretta ad abbassare i suoi prezzi di vendita per poter mantenere la sua quota di mercato. Ciò è evidenziato dalle risultanze in base a cui i prezzi del prodotto in esame erano assai inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria. Tra il 1996 e il 1997 i prezzi dell'industria sono scesi del 7 %, mentre quelli del prodotto in esame sono diminuiti del 10 %. Ciò è coinciso con una perdita della quota di mercato da parte dell'industria comunitaria e un aumento della quota di mercato di 5,7 punti percentuali da parte del prodotto interessato. Nel tentativo di recuperare la quota di mercato, l'industria ha ulteriormente abbassato i prezzi del 6 % tra il 1997 e il 1998, con un conseguente aumento della sua quota di mercato e una leggera diminuzione di quella del prodotto interessato. A causa, tuttavia, delle perdite sostenute, tra il 1998 e il PI l'industria comunitaria ha nuovamente ridotto i suoi prezzi, ma soltanto del 3 %, mentre gli esportatori giapponesi li hanno abbassati del 5 %. Così, l'industria ha registrato una perdita della quota di mercato, mentre il prodotto in esame ha guadagnato una quota di mercato considerevole. L'effetto combinato della depressione dei prezzi e del calo del volume delle vendite, con una conseguente diminuzione del volume della produzione, ha inciso negativamente sulla redditività dell'industria comunitaria.

3. Effetti causati da altri fattori

3.1. Altre importazioni

(111) Le importazioni provenienti da altri paesi terzi ammontavano a poco più del 20 % del consumo comunitario nel PI.

(112) Oltre al Giappone, le esportazioni di SCN nelle Comunità provenivano essenzialmente dagli Stati Uniti, dove si contano un produttore statunitense autoctono di SCN e due altri produttori collegati ai produttori/esportatori giapponesi.

(113) Le importazioni di SCN originarie degli Stati Uniti, sulla base dei dati forniti dagli utilizzatori che hanno collaborato e delle stime dell'industria comunitaria, sono passate a un indice pari a 100 nel 1996 a 93 nel 1997. Nel 1998 queste importazioni sono salite a 105 e hanno registrato un nuovo aumento a 124 nel PI. La loro quota di mercato ha registrato il seguente andamento: dal 19,0 % nel 1996, al 16,7 % nel 1997, al 16,9 % nel 1998 e infine al 20,1 % nel PI.

(114) Per quanto riguarda i prezzi, va osservato che se per il 1996 non si dispone di dati relativi al livello dei prezzi, dal 1997 in poi tale livello è notevolmente diminuito, passando da un indice pari a 100 nel 1997 a 82 nel 1998 e infine a 76 nel PI.

(115) Si deve notare che il livello dei prezzi delle importazioni di SCN originarie degli Stati Uniti è, fatta eccezione per il 1997, inferiore a quello delle importazioni originarie del Giappone.

(116) In considerazione del basso livello dei prezzi delle importazioni di SCN originarie degli Stati Uniti, si è accertato che dette importazioni possono aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria nel PI. Tuttavia, nonostante il loro basso livello dei prezzi, la quota di mercato delle importazioni originarie degli Stati Uniti è rimasta stabile e non può, pertanto, aver determinato la perdita della quota di mercato registrata dall'industria comunitaria.

3.2. Andamento dei costi di produzione dell'industria comunitaria

(117) Si è esaminato se il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, in particolare in termini di redditività, sia stato sostanzialmente causato da un aumento dei suoi costi di produzione.

(118) Come si è già ricordato sopra, i costi di produzione dell'industria comunitaria sono diminuiti del 7 % nel corso del periodo in esame, principalmente per via di un calo del costo delle materie prime.

(119) Di conseguenza, si è concluso che il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria verificatosi nel corso del periodo in esame non può essere imputato ad un aumento dei suoi costi di produzione.

4. Conclusioni in merito al nesso di causalità

(120) Le conclusioni summenzionate indicano chiaramente l'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il grave pregiudizio accertato. Questo è dimostrato, in particolare, dalla perdita di quota di mercato registrata dall'industria comunitaria - quota che è stata guadagnata quasi interamente dalle importazioni giapponesi - associata al deterioramento dei prezzi e della redditività dell'industria. Ciò è coinciso con l'aumento in volume delle importazioni originarie del Giappone, caratterizzate da prezzi assai inferiori e che hanno causato una significativa depressione dei prezzi dell'industria comunitaria.

(121) Eventuali altri fattori, in particolare le importazioni originarie degli Stati Uniti, per quanto possano aver contribuito alla situazione pregiudizievole dell'industria comunitaria, non sono tali da interrompere il nesso di causalità tra le importazioni giapponesi in dumping e il pregiudizio subito da detta industria, soprattutto tenendo conto della quota di mercato guadagnata dalle suddette importazioni giapponesi a basso prezzo.

(122) Pertanto, si è concluso che le importazioni in dumping originarie del Giappone hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

G. INTERESSE COMUNITARIO

1. Osservazioni preliminari

(123) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base e tenendo conto di tutti gli elementi di prova presentati, la Commissione ha esaminato se nella fattispecie, nonostante gli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping, esistevano motivi convincenti per non istituire misure antidumping. L'analisi si è basata sulla valutazione complessiva degli interessi delle diverse parti.

(124) Per stabilire se l'istituzione di misure fosse o meno nell'interesse della Comunità, è stato chiesto di fornire informazioni a tutte le parti interessate, compresa l'industria comunitaria, gli importatori/operatori commerciali e gli utilizzatori.

2. Interesse dell'industria comunitaria

2.1. Vitalità dell'industria comunitaria

(125) Dall'inchiesta è emerso che la redditività globale dell'industria comunitaria per tutte le sostanze cromogene fabbricate negli stessi impianti di produzione in cui vengono prodotte le SCN è rimasta positiva per l'intero periodo in esame. La situazione negativa dell'industria comunitaria per il settore delle SCN è quindi da attribuire alle pratiche commerciali sleali attuate dai produttori/esportatori giapponesi, le quali hanno avuto un effetto pregiudizievole sull'industria stessa.

(126) In linea con l'andamento osservato nel periodo in esame, il mercato comunitario di SCN dovrebbe continuare ad espandersi nei prossimi anni. Sebbene la produzione di carta autocopiante sia destinata probabilmente a diminuire, questo calo dovrebbe essere ampiamente compensato da un aumento della produzione di carta termica. Al riguardo, gli investimenti dell'industria comunitaria nel corso dell'intero periodo in esame e le costanti iniziative attuate nel campo della R & S (con un incremento del 44 % registrato nel periodo in esame) dimostrano che l'industria non è disposta a ritirarsi da questo mercato e che, qualora venissero ripristinate condizioni di effettiva concorrenza, essa potrebbe beneficiare della crescita prevista per il settore.

(127) Infine, si deve osservare che l'industria comunitaria ha notevolmete accresciuto la sua effcienza: ha infatti realizzato significativi progressi in termini di riduzione del tempo necessario per completare un ciclo di produzione "batch time" o tempo necessario per lotto) e di maggior rendimento per lotto, il che ha contribuito a ridurre i costi.

2.2. Probabili effetti sull'industria comunitaria dell'istituzione delle misure

(128) Quanto agli effetti probabili sull'industria comunitaria dell'istituzione di misure antidumping, in generale essa può tradursi in un aumento del volume delle vendite realizzate da tale industria sul mercato comunitario e/o in un incremento del livello dei prezzi che l'industria può ottenere.

(129) Per quanto riguarda l'aumento dei prezzi sul mercato comunitario, è probabile che l'istituzione di misure antidumping nei confronti del prodotto in esame comporterà un aumento dei prezzi di tale prodotto e, di conseguenza, del livello dei prezzi nella Comunità.

(130) Dato che il fattore di pregiudizio più grave era la depressione dei prezzi che ha causato le perdite finanziarie, si ritiene che l'industria comunitaria dovrebbe poter beneficiare dell'istituzione delle misure antidumping in termini di un aumento dei suoi prezzi.

(131) L'istituzione delle misure determinerà inoltre probabilmente un modesto incremento del volume delle vendite. A tale riguardo, l'aumento del volume delle vendite nella Comunità, e quindi della produzione, permetterà all'industria comunitaria di ridurre i suoi costi unitari, aumentando perciò la sua redditività.

(132) Pertanto, si è concluso che l'istituzione delle misure antidumping permetterà all'industria comunitaria di aumentare sia i suoi prezzi che il volume delle sue vendite, e quindi di migliorare la sua situazione finanziaria.

2.3. Probabili effetti sull'industria comunitaria della mancata istituzione delle misure

(133) Qualora le misure antidumping non venissero istituite, è probabile che l'andamento negativo dei prezzi, della redditività e della quota di mercato continuerebbe, o addirittura si aggraverebbe.

(134) In assenza di un miglioramento del livello dei prezzi nella Comunità, appare improbabile che l'industria comunitaria possa recuperare la sua redditività mediante un'opera di razionalizzazione, dati gli sforzi che ha già intrapreso per migliorare la sua efficienza. Inoltre, l'attuale livello di perdite finanziarie non le consente di rimanere operativa sul mercato. Pertanto, si può ritenere che, qualora i prezzi dovessero rimanere stabili o continuare a diminuire, l'industria comunitaria potrebbe, in definitiva, essere costretta a ritirarsi dal mercato in questione, con una conseguente perdita di investimenti, di know how e di occupazione, nonché con il risultato di ridurre in maniera significativa il numero di fornitori sul mercato comunitario, il che a sua volta avrebbe un effetto negativo sulla concorrenza nella Comunità. Nel caso in cui l'industria comunitaria si ritiri dal mercato in questione, sembra improbabile che possa reintegrarlo in seguito. Anzitutto, l'industria perderebbe credibilità presso i suoi clienti, con i quali ha un rapporto di stretta collaborazione nel campo della R & S. In secondo luogo, occorrono dai due ai tre anni per la realizzazione di un impianto di produzione, e un altro anno prima che venga raggiunta la stabilità produttiva per lotto richiesta. Infine, andrebbero perse manodopera qualificata e attività di R & S acquisite nel corso degli anni.

2.4. Conclusioni

(135) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'istituzione delle misure antidumping andrebbe a vantaggio dell'industria comunitaria in termini di un aumento dei prezzi e di un certo qual incremento del volume delle vendite e della produzione, il che migliorerebbe la sua situazione finanziaria. Al contrario, la mancata istituzione delle misure potrebbe portare nel medio periodo al ritiro dell'industria comunitaria dal mercato in questione.

3. Interesse degli importatori/operatori commerciali

(136) Tre dei quattro importatori/operatori commerciali interessati, che rappresentano circa il 60 % del volume totale delle importazioni del prodotto in esame, non hanno risposto al questionario della Commissione, limitandosi a fornire informazioni di carattere generale.

(137) Uno degli importatori ha sostenuto che l'istituzione di un dazio antidumping potrebbe determinare l'eliminazione del prodotto in esame dal mercato comunitario, senza tuttavia presentare prove a sostegno di tale affermazione o dell'eventuale impatto delle misure in questione sulle operazioni della sua società.

(138) Si deve osservare che, sebbene l'industria comunitaria disponga di importanti capacità di riserva, queste ultime non sono sufficienti a coprire interamente la domanda del mercato comunitario. Pertanto, le importazioni sono necessarie per soddisfare interamente la domanda. Data tale situazione, si ritiene che l'istituzione delle misure non comporterà la totale esclusione del prodotto in esame dal mercato comunitario, ma piuttosto che le importazioni di detto prodotto verranno effettuate a prezzi equi.

(139) Sulla base delle informazioni fornite dall'unico importatore/operatore commerciale che ha collaborato all'inchiesta, si è accertato che gli importatori/operatori commerciali trattano in generale anche prodotti diversi dalle SCN, e che queste ultime rappresentano per essi una quota [compresa tra l'8 % e il 12 %](11). Poiché l'impatto principale delle misure antidumping dovrebbe essere rappresentato soprattutto da un aumento dei prezzi e da un incremento soltanto limitato del volume delle vendite dell'industria comunitaria, appare poco probabile che ciò si ripercuota negativamente sugli importatori/operatori commerciali sotto forma di una significativa riduzione del loro volume delle vendite.

(140) In conclusione, l'istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni di SCN originarie del Giappone non dovrebbe avere un impatto significativo sulla situazione economica degli importatori/operatori commerciali.

4. Interesse degli utilizzatori

4.1. Cosservazioni preliminari sulla struttura dell'industria utilizzatrice

(141) Le SCN sono utilizzate come rivestimento della carta per la produzione di carta autocopiante e di carta termica. Esse vengono mescolate con altri prodotti chimici a formare una "ricetta", la quale viene poi applicata sulla carta supporto.

(142) Secondo i dati disponibili, nella Comunità si contano quindici utilizzatori che sono produttori di carta autocopiante e/o di carta termica; otto di questi hanno collaborato al presente procedimento. Due di questi utilizzatori producono entrambi i tipi di carta, tre fabbricano soltanto carta autocopiante e i rimanenti tre solamente carta termica. Per quanto riguarda le dimensioni delle società, l'industria del rivestimento della carta non è omogenea, essendo costituita da imprese di grandi e di medie dimensioni. Inoltre, vi sono imprese attive esclusivamente nella produzione di carta patinata o rivestita, accanto a società che fabbricano anche altri tipi di carta (non patinata/rivestita). Infine, va notato che la maggior parte delle imprese fabbricano esse stesse la carta supporto, mentre uno degli utilizzatori che hanno collaborato acquista tale carta supporto, provvedendo poi al rivestimento.

(143) Circa il 40 % del consumo comunitario totale di SCN viene utilizzato come rivestimento per la produzione di carta autocopiante. La produzione comunitaria di questo tipo di carta ammontava a circa 1000 migliaia di tonnellate nel 1998.

(144) Cinque utilizzatori che hanno collaborato all'inchiesta sono attivi in questo settore. Il produttore più importante rappresenta oltre il 30 % della produzione comunitaria. Il secondo e il terzo maggior produttore rappresentano complessivamente una quota pari a circa il 25 % della produzione nella Comunità; infine, vi sono altre due società che rappresentano ognuna il 10 % circa della produzione comunitaria.

(145) La penetrazione delle importazioni di carta autocopiante è molto bassa (tra l'1 e il 2 %). Si è osservato negli ultimi tempi un declino di questo settore, dovuto all'introduzione di nuove tecnologie (quali la posta elettronica e le stampanti laser e a getto d'inchiostro) capaci di ridurre al minimo l'uso di formulari o moduli in molteplici copie, impiego che rappresenta l'applicazione più importante della carta autocopiante.

(146) Circa il 60 % del consumo comunitario totale di SCN viene utilizzato come rivestimento per la produzione di carta termica. La produzione comunitaria di questo tipo di carta ammontava a circa 200000 tonnellate durante il PI.

(147) In questo settore sono attivi cinque utilizzatori che hanno collaborato all'inchiesta. Il più importante di questi detiene una quota di mercato compresa [tra il 35 e il 45 %](12). Il secondo e il terzo utilizzatore in ordine di grandezza rappresentano circa un terzo delle dimensioni dell'impresa più importante, mentre grosso modo altre cinque società si ripartiscono il resto del mercato.

(148) La penetrazione delle importazioni è molto bassa, inferiore al 7 %. Si è segnalata una crescita di questo settore compresa tra il 4 % e il 5 % annuo, dovuta all'utilizzo della carta termica per l'etichettatura e l'emissione di biglietti, scontrini ecc.

4.2. Dati forniti dalle parti che hanno collaborato all'inchiesta

(149) Le società che hanno collaborato rappresentano un giro d'affari di circa 2000 milioni di EUR, metà del quale è da attribuire al settore del rivestimento della carta. La forza lavoro totale degli utilizzatori che hanno collaborato era di circa 10000 addetti nel PI.

(150) Quanto alla redditività, la redditività media ponderata per i produttori di carta termica durante il PI equivaleva a [tra il 5 % e il 7 %](13), mentre lo stesso indicatore per i produttori di carta autocopiante durante il PI era pari a [tra lo 0,5 % e il 2 %].

(151) Durante il PI, gli utilizzatori che hanno collaborato hanno dichiarato acquisti presso gli importatori/operatori commerciali equivalenti al 77 % del volume totale delle importazioni del prodotto in esame. Essi hanno inoltre acquistato il 72 % circa delle SCN prodotto dall'industria comunitaria.

(152) L'inchiesta ha accertato che le SCN rappresentano in media l'1,1 % del costo totale di produzione che devono sostenere i produttori di carta autocopiante. Per i produttori di carta termica, le SCN rappresentano in media il 7,9 % del costo totale di produzione. Per l'intera industria utilizzatrice, la media ponderata del costo totale di produzione è pari al 14,2 %.

4.3. Impatto delle misure antidumping in termini di costi

(153) Visto quanto precede, si ritiene che l'istituzione di un dazio antidumping al livello considerato comporterebbe un eventuale aumento massimo dello 0,21 % dei costi di produzione sostenuti dai produttori di carta autocopiante. Per i produttori di carta termica, l'ipotetico aumento massimo dei costi di produzione sarebbe pari all'1,49 %.

(154) Tale calcolo, tuttavia, si riferisce ad un eventuale impatto massimo delle misure nell'ipotesi che questo si ripercuota interamente sull'industria utilizzatrice. Questa ipotesi non tiene però conto del fatto che gli utilizzatori dispongono di un sostanziale potere d'acquisto, dell'esistenza di fonti alternative di approvvigionamento (Stati Uniti) non soggette alle misure in questione e del fatto che, sebbene sia prevedibile un certo rialzo dei prezzi, è improbabile che un tale aumento equivalga al dazio proposto, giacché l'industria comunitaria beneficerà anche di un modesto incremento del volume delle vendite.

4.4. Argomenti dell'industria utilizzatrice in merito all'istituzione delle misure antidumping

a) Impossibilità di far fronte all'aumento del costo delle SCN

(155) Data la forte concorrenza tra i produttori di carta e l'attuale basso livello dei prezzi applicati al loro prodotto finale, alcuni utilizzatori hanno affermato che i prezzi delle SCN non potevano essere aumentati.

(156) Dall'inchiesta è emerso che le SCN rappresentano soltanto una modesta percentuale del costo totale di produzione sostenuto dai produttori di carta, in quanto il fattore che incide maggiormente sui loro costi è il prezzo della pasta di legno: quest'ultima, i cui prezzi sono molto instabili, rappresenta il 50 % o anche più dei costi di produzione della carta patinata o rivestita. L'andamento mensile dei prezzi della pasta di legno tra il 1996 e la fine del PI registra fluttuazioni dei prezzi fino al 28 % su base mensile.

(157) Poiché la pasta di legno può rappresentare il 50 % o anche più dei costi di produzione della carta patinata o rivestita, qualsiasi fluttuazione del prezzo di questa materia prima ha profonde ripercussioni sul costo totale di produzione sia della carta autocopiante che della carta termica.

(158) A tale proposito, i dati forniti dagli utilizzatori che hanno collaborato mostrano che le fluttuazioni dei prezzi della principale materia prima si ripercuotono sui prezzi della carta patinata o rivestita. In base ai dati disponibili, si è accertato che fluttuazioni dei prezzi pari addirittura al 12 % potevano ripercuotersi in larga misura sugli acquirenti.

(159) Di conseguenza, si è concluso che i moderati aumenti dei prezzi che potrebbero derivare all'istituzione delle misure antidumping proposte non dovrebbero rappresentare una minaccia per le attività economiche degli utilizzatori interessati.

b) Limitazione delle fonti di approvvigionamento

(160) Un utilizzatore ha affermato che l'istituzione del dazio antidumping limiterebbe le fonti di approvvigionamento disponibili per gli utilizzatori comunitari, eliminando o riducendo quindi il livello di concorrenza nella Comunità.

(161) L'inchiesta ha dimostrato che l'effetto più probabile derivante dall'istituzione delle misure antidumping sarà un modesto rialzo del livello dei prezzi delle SCN nella Comunità piuttosto che la totale esclusione delle importazioni giapponesi dal mercato comunitario, soprattutto per via del fatto che l'industria comunitaria non sarà in grado di rifornire l'intero mercato comunitario. Inoltre, gli Stati Uniti rappresentano una fonte alternativa di approvvigionamento rispetto all'industria comunitaria e al Giappone.

(162) Pertanto, si è concluso che è improbabile che l'istituzione delle misure antidumping determini una riduzione delle fonti di approvvigionamento disponibili per gli utilizzatori comunitari. Al contrario, la mancata istituzione di tali misure potrebbe causare, nel medio periodo, il ritiro dal mercato dell'unico produttore comunitario di SCN, soprattutto a causa delle notevoli perdite subite in conseguenza delle pratiche di dumping nei confronti del prodotto in esame: la scomparsa dal mercato di questo produttore verrebbe così a ridurre le fonti di approvvigionamento nella Comunità.

c) Perdita di competitività per le esportazioni al di fuori della Comunità

(163) Un utilizzatore ha affermato che l'istituzione delle misure antidumping rappresenterebbe una minaccia per le sue esportazioni al di fuori della Comunità, dal momento che i suoi costi aumenterebbero rispetto a quelli dei suoi concorrenti situati al di fuori della Comunità.

(164) In primo luogo si è accertato che, data la forte concorrenza che vige sul mercato comunitario delle SCN, il prezzo del prodotto in esame nella Comunità è notevolmente inferiore a quello praticato sugli altri maggiori mercati di produzione della carta, vale a dire gli Stati Uniti e il Giappone. Pertanto, i produttori di carta autocopiante e termica situati al di fuori della Comunità forniscono SCN a prezzi superiori persino del 20 % rispetto a quelli pagati dagli utilizzatori comunitari. In secondo luogo, si deve sottolineare che i dazi antidumping non sono esigibili, se il prodotto in oggetto viene importato nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, o vengono rimborsati, allorché il prodotto viene riesportato tale e quale o incorporato in un altro prodotto.

(165) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione non ritiene che l'istituzione di un dazio antidumping determinerà una perdita di competitività degli utilizzatori comunitari sui mercati di esportazione.

5. Conseguenze per la concorrenza sul mercato comunitario

(166) In conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, è stata considerata in particolare l'esigenza di eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva.

(167) Per quanto riguarda la struttura del mercato mondiale delle SCN, si è accertato che i tre maggiori produttori su scala mondiale sono: la Comunità europea, all'interno della quale la Ciba è l'unico produttore; il Giappone, dove si contano quattro produttori noti di SCN; e gli Stati Uniti, dove se ne contano tre: due di questi sono società controllate dai due principali produttori/esportatori giapponesi, mentre uno è un produttore indipendente.

(168) Nella Comunità, la Ciba produce sia sostanze cromogene nere che sostanze cromogene colorate. La sua quota di mercato equivaleva al 36,5 % nel PI, mentre quella rappresentata dalle importazioni del prodotto in esame ammontava al 43,4 % e quella delle importazioni originarie degli Stati Uniti al 20,1 %. Va osservato che, secondo le stime, circa il 15 % delle importazioni originarie degli Stati Uniti sono prodotte dalle controllate negli USA dei due principali produttori/esportatori giapponesi. La Comunità, che costituisce il maggior mercato mondiale delle SCN (38 % del consumo totale stimato di SCN su scala mondiale), è largamente aperto alla penetrazione delle importazioni (circa il 64 % del consumo totale).

(169) In Giappone due produttori, che sono i principali esportatori verso il mercato comunitario, detengono oltre il 70 % delle capacità produttive. Il mercato giapponese delle SCN è in larga misura chiuso alle esportazioni comunitarie, in quanto la carta autocopiante non viene fabbricata utilizzando SCN, ma sostanze cromogene colorate; inoltre, l'industria comunitaria non può esportare ODB-2 in Giappone a causa di restrizioni sulle licenze. Di conseguenza, non si registrano importazioni di SCN verso il Giappone.

(170) Negli Stati Uniti, le società controllate dai due principali produttori/esportatori giapponesi dispongono delle maggiori capacità produttive (oltre il 50 %). Il mercato USA è caratterizzato da un elevato livello del dazio doganale applicabile alle importazioni di SCN (11,6 %). Inoltre, con l'acquisizione da parte di un produttore locale, la società controllata negli USA di un esportatore giapponese è legata da un contratto di fornitura a lungo termine al maggior utilizzatore statunitense, il quale rappresenta tra il 40 % e il 50 % del mercato delle SCN negli Stati Uniti. Pertanto, la percentuale di penetrazione delle importazioni negli Stati Uniti è pari soltanto al 17 %.

(171) In conclusione, la Comunità rappresenta a livello mondiale il mercato con la maggiore penetrazione delle importazioni e con i prezzi più bassi. In base alle informazioni fornite dalle parti interessate, i prezzi negli Stati Uniti e in Giappone sarebbero superiori di oltre il 20 % a quelli praticati nella Comunità durante il PI.

(172) Per quanto riguarda la situazione di concorrenza sul mercato comunitario, l'inchiesta ha accertato che durante il periodo in esame l'industria comunitaria ha registrato una perdita significativa della sua quota di mercato e subito perdite crescenti a causa delle importazioni in dumping del prodotto interessato. La quota di mercato persa dall'industria è stata sostanzialmente guadagnata dalle importazioni del prodotto in esame mediante pratiche commerciali sleali. Ciò è ancora più grave se si considera la quota del mercato comunitario detenuta dai produttori/esportatori giapponesi, sia mediante le loro esportazioni originarie del Giappone che con quelle provenienti dagli Stati Uniti.

(173) È probabile che l'adozione delle misure antidumping consenta all'industria comunitaria di rimanere sul mercato, contribuendo quindi a promuovere la concorrenza. D'altra parte, la Commissione non ritiene che l'istituzione delle misure precluda il mercato comunitario alle importazioni del prodotto in esame, per via delle capacità limitate dell'industria comunitaria e del potere d'acquisto degli utilizzatori.

(174) Non è improbabile che, qualora non venissero istituite le misure antidumping, l'industria comunitaria sarebbe costretta a ritirarsi dal mercato in questione, il che ridurrebbe il livello di concorrenza nella Comunità. Come si è già menzionato al considerando 134, nel caso in cui l'industria comunitaria si ritiri dal mercato, appare improbabile che possa reintegrarlo in seguito, a causa dei costi elevati di accesso a tale mercato.

(175) Pertanto, si è concluso che l'istituzione delle misure antidumping servirà probabilmente a ripristinare una concorrenza effettiva, garantendo parità di condizioni e pari opportunità concorrenziali per tutti gli operatori economici.

6. Conclusioni in merito all'interesse comunitario

(176) Per quanto riguarda l'industria comunitaria, si è accertato che l'istituzione di un dazio antidumping avrebbe effetti positivi sulla sua situazione in termini di un probabile aumento dei suoi prezzi e di recupero della redditività. La mancata istituzione delle misure determinerebbe invece con ogni probabilità, data la sua attuale redditività negativa, la chiusura nel medio periodo delle attività dell'industria comunitaria.

(177) Per quanto riguarda gli importatori/operatori commerciali, l'istituzione del dazio antidumping non dovrebbe avere effetti negativi rilevanti sulla loro situazione economica, dato l'impatto limitato delle SCN sulle loro attività commerciali complessive.

(178) Per quanto riguarda gli utilizzatori, l'istituzione del dazio antidumping sul prodotto in esame inciderebbe soltanto marginalmente sulla loro situazione, dato l'impatto non elevato delle SCN sui loro costi globali, la possibilità di ripercuotere le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime sui prezzi dei prodotti della carta e, infine, l'esistenza di una fonte alternativa di approvvigionamento, cioè gli Stati Uniti. L'istituzione delle misure antidumping viene inoltre presa in considerazione al fine di promuovere una maggiore concorrenza sul mercato comunitario delle SCN ripristinando pratiche commerciali leali.

(179) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che, date le circostanze, non esistono motivi impellenti che impediscano nel caso in questione, a motivo della tutela dell'interesse comunitario, l'adozione di misure antidumping.

H. MISURE ANTIDUMPING

(180) Per determinare il livello del dazio definitivo, si è tenuto conto del livello di dumping accertato e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(181) Si è ritenuto che l'importo del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping e del conseguente pregiudizio debba permettere all'industria comunitaria di recuperare i suoi costi di produzione e di realizzare un congruo margine di profitto sulle vendite. A tale riguardo, si è ritenuto che un margine di profitto del 7 % sul fatturato potesse rappresentare una base adeguata, tenuto conto del tasso di rendimento che l'industria comunitaria potrebbe ragionevolmente aspettarsi in assenza delle importazioni pregiudizievoli in dumping. Il tasso di rendimento è stato calcolato riferendosi al margine di profitto pubblicamente noto per un certo numero di società europee operanti nel settore della chimica specializzata, sulla base di una relazione redatta da una parte indipendente.

(182) La Yamamoto ha affermato che i dati presentati dal gruppo Mitsui erano sufficienti per consentire un accertamento individuale relativamente al margine di pregiudizio. I dati inviati dal gruppo Mitsui comprendevano informazioni di carattere generale sulle società del gruppo e sui loro prezzi di acquisto e di rivendita sul mercato comunitario. Secondo la Yamamoto, tali dati erano sufficienti per calcolare un prezzo all'esportazione e un margine di pregiudizio individuali nei suoi confronti, in quanto tutte le vendite della Yamamoto nella Comunità venivano realizzate dal gruppo Mitsui. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, la Yamamoto e le società summenzionate sono state debitamente informate del fatto che i dati presentati erano insufficienti, ed è stata data loro la possibilità di fornire ulteriori spiegazioni. La Yamamoto e il gruppo Mitsui hanno provveduto a colmare alcune delle lacune osservate nelle risposte fornite dal gruppo Mitsui, oltre a presentare una serie di dichiarazioni volte a chiarire la relazione tra la Yamamoto e la Mitsui & Co. Ltd [denominata di seguito: "Mitsui (Giappone)"], nonché il ruolo della Mitsui (Giappone) in qualità di unico esportatore dei prodotti della Yamamoto. Tuttavia, la Yamamoto ha rifiutato di compilare le sezioni principali dei questionari relative ai dati sulla struttura societaria del produttore/esportatore, la sua produzione, le sue esportazioni nella Comunità, le sue vendite interne e i suoi costi di produzione.

(183) Si è ritenuto che la mancata collaborazione del suddetto produttore abbia reso impossibile effettuare una determinazione individuale nei suoi confronti. Così, se è stato possibile verificare che le imprese del gruppo Mitsui avevano dichiarato in modo accurato e completo le loro vendite di SCN sul mercato comunitario, l'assenza di dati, in particolare, sulla produzione, la struttura societaria e le vendite, ha impedito di verificare se le vendite dichiarate dal gruppo Mitsui rappresentavano o no tutte le vendite realizzate dalla Yamamoto nella Comunità. Le SCN prodotte dalla Yamamoto in Giappone potrebbero infatti essere esportate nella Comunità attraverso altri canali, sia direttamente che attraverso parti collegate. Altri produttori e/o operatori commerciali potrebbero essere collegati alla Yamamoto ed esportare le SCN di produzione giapponese nella Comunità, il che richiederebbe il calcolo di un unico prezzo all'esportazione e di un margine di pregiudizio individuale per il gruppo in questione. La mancanza di dati pertinenti per poter effettuare una determinazione individuale vale quindi non soltanto per il margine di dumping, ma anche per il margine di pregiudizio.

(184) Sulla scorta di quanto precede, la Yamamoto è considerato un produttore/esportatore che non ha collaborato ai fini del presente procedimento antidumping e, pertanto, non è stata effettuata una determinazione individuale del margine di pregiudizio per questa società.

(185) Di consequenza, i livelli di eliminazione del pregiudizio sono stati determinati a partire dall'ODB-1 e dall'ODB-2, sulla base del confronto tra il rispettivo costo di produzione, maggiorato di un congruo margine di profitto, per ciascuno di questi due tipi di SCN prodotte dall'industria comunitaria, da un lato, e il prezzo di vendita degli stessi tipi del prodotto in esame a livello dell'industria utilizzatrice, dall'altro. Il margine di pregiudizio, cioè la differenza calcolata come sopra ed espressa in percentuale del valore cif delle importazioni in questione, è pari in media al 18,9 %.

2. Forma e livello delle misure antidumping definitive

(186) Poiché il margine di pregiudizio è risultato inferiore al margine di dumping, il dazio definitivo da istituirsi deve corrispondere al margine di pregiudizio accertato, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

(187) Sulla base della determinazione del dumping e del pregiudizio che ne deriva, si deve istituire un dazio ad valorem definitivo del 18,9 % sulle importazioni di SCN originarie del Giappone,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sostanze cromogene nere, classificabili al codice NC ex29322980 (per il codice TARIC cfr. allegato), originarie del Giappone.

2. Ai fini del presente procedimento, una sostanza cromogena nera è una sostanza cromogena chimica che, quando viene utilizzata per il rivestimento della carta per la produzione di carta autocopiante o di carta termica, genera per le sue stesse proprietà un'immagine nera sulla carta senza dover essere mescolata ad altre sostanze cromogene, e presenta la seguente struttura contenente fluorano:

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R1 e R2 possono essere identici o diversi e devono appartenere a gruppi alchilici o arilici sostituiti o non sostituiti. Possono anche far parte di un sistema ciclico. R3 deve essere idrogeno, o appartenere a gruppi alchilici o arilici o alcossi, sostituiti o non sostituiti, o alogeni. R3 appartiene solitamente ai gruppi metilico o cloro. R4 deve appartenere ad un gruppo monoarilamino, sostituito o non sostituito. Se R3 è un idrogeno, R4 deve appartenere ad un gruppo monoarilamino sostituito. R1, R2 e R4 non possono essere idrogeno. R5 è idrogeno o alogeno, solitamente idrogeno. In allegato viene fornito un elenco di sostanze cromogene nere identificate.

3. Per il prodotto di cui al paragrafo 1, l'aliquota del dazio antidumping applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 18,9 %.

4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. Védrine

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

(2) GU C 213 del 24.7.1999, pag. 2 e pag. 3.

(3) GU C 94 dell'1.4.2000, pag. 5.

(4) Le risposte sono state inviate dalla Mitsui & Co. Ltd in Giappone e dai suoi importatori collegati (Mitsui & Co. Deutschland GmbH, Mitsui & Co. UK plc, Mitsui & Co. España SA, Mitsui & Co. Scandinavia AB (Svezia) e Mitsui & Co. France SA) (in appresso: "il gruppo Mitsui"). È stato dichiarato che la Mitsui & Co. Ltd acquistava dalla Yamamoto.

(5) Cfr. il regolamento (CEE) n. 2172/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti (GU L 195 del 4.8.1993, pag. 5) e il regolamento (CE) n. 229/94 del Consiglio (GU L 28 del 2.2.1994, pag. 40).

(6) I prezzi per il periodo compreso tra il 1996 e il 1998 non includono il Black 15, poiché nessun utilizzatore ha dichiarato importazioni per questo tipo di prodotto. In ogni caso, anche escludendo i prezzi del Black 15 per il PI, il prezzo medio per il PI equivale a 20,28 EUR/kg.

(7) Nessun utilizzatore ha fornito dati sulle importazioni di Black 15 originarie del Giappone tra il 1996 e il 1998, ma unicamente per il PI. Pertanto, non è stato possibile determinare l'andamento dei prezzi per questo tipo di prodotto.

(8) Le cifre reali sono state indicizzate per motivi di riservatezza.

(9) I dati reali sono indicati con una forbice di percentuali per motivi di riservatezza.

(10) I dati reali sono indicati con una forbice di percentuali per motivi di riservatezza.

(11) I dati reali sono indicati con una forbice di percentuali per motivi di riservatezza.

(12) I dati reali sono indicati con una forbice di percentuali per motivi di riservatezza.

(13) I dati reali sono indicati con una forbice di percentuali per motivi di riservatezza.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>