Regolamento (CE) n. 2255/2000 della Commissione, dell'11 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio recante l'aumento di taluni contingenti tariffari comunitari autonomi
Gazzetta ufficiale n. L 258 del 12/10/2000 pag. 0014 - 0014
Regolamento (CE) n. 2255/2000 della Commissione dell'11 ottobre 2000 che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio recante l'aumento di taluni contingenti tariffari comunitari autonomi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli ed industriali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1501/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 6, considerando quanto segue: (1) Il volume contingentale di taluni contingenti tariffari comunitari autonomi non è sufficiente a soddisfare le necessità dell'industria comunitaria. Occorre aumentare il volume contingentale per ferrocromo (numero d'ordine 09.2711), i motori (numero d'ordine 09.2976) e per gli schermi di vetro (numero d'ordine 09.2979) ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2505/96. Risulta pertanto necessario modificare detto regolamento con effetto dal 1o gennaio 2000 al fine di permettere la continuità di accesso a questi contingenti. (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per il periodo contingentale che va dal 1o gennaio al 31 dicembre 2000, l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è così modificato: - il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2711 passa a 600000 t, - il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2976 passa a 1200000 di unità, - il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2979 passa a 300000 di unità. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2000. Per la Commissione Frederik Bolkestein Membro della Commissione (1) GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. (2) GU L 172 del 12.7.2000, pag. 11.