32000R2220

Regolamento (CE) n. 2220/2000 del Consiglio, del 28 settembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 302/93 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

Gazzetta ufficiale n. L 253 del 07/10/2000 pag. 0001 - 0002


Regolamento (CE) n. 2220/2000 del Consiglio

del 28 settembre 2000

che modifica il regolamento (CEE) n. 302/93 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) L'8 febbraio 1993 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 302/93(3).

(2) L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), (in prosieguo "Osservatorio") è responsabile della costituzione e del coordinamento, in cooperazione con gli Stati membri, della rete europea d'informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox).

(3) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del settembre 1998 sulla relazione annuale 1997 dell'Osservatorio, concernente lo stato del problema droga nell'Unione europea, ha dichiarato di ritenere necessario che l'Osservatorio cominci a integrare nella rete Reitox i paesi candidati dell'Europa centrale ed orientale e Cipro e a tener conto nelle sue relazioni e nelle sue analisi dei dati provenienti da tali paesi.

(4) È necessario organizzare progressivamente la partecipazione dei paesi candidati alle attività dell'Osservatorio e ai compiti essenziali della rete Reitox.

(5) Il programma pluribeneficiari Phare per la lotta contro la droga intende assistere i paesi dell'Europa centrorientale per lo sviluppo e il potanziamento di sistemi informativi e di reti di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati relativi alla droga e alla tossicodipendenza in tali paesi.

(6) È auspicabile affidare direttamente all'Osservatorio il compito di attuare progetti strutturali di assistenza tecnica nel settore dei sistemi d'informazione sulle droghe, nei paesi candidati dell'Europa centrorientale e in altri paesi, nell'intento di associarli alle attività dell'Osservatorio e di provvedere connessioni strutturali con la rete Reitox.

(7) L'Osservatorio deve includere, nel suo approccio, tutti i paesi Phare che partecipano al programma pluribeneficiari Phare per la lotta contro la droga, compresi quindi l'Albania, la Bosnia ed Erzegovina e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

(8) I progetti strutturali di assistenza che l'Osservatorio attuerà nei paesi candidati e nei paesi ammissibili al programma Phare comportano, in particolare, attività di coordinamento e di scambio d'informazioni, trasferimento di know how, creazione e potenziamento delle connessioni strutturali con la rete Reitox, istituzione e consolidamento di punti focali nazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 302/93 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Fatto salvo l'articolo 2, lettera D, paragrafo 14, l'Osservatorio non può prendere misure che esulino dal campo dell'informazione e del trattamento dell'informazione".

2) All'articolo 2, lettera D, è aggiunto il seguente paragrafo:

"14. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee, può trasmettere ai paesi candidati e ai paesi ammissibili al programma Phare il suo know how e dare un aiuto alla creazione e al potenziamento delle connessioni struturali con la rete Reitox, oltre che all'istituzione e al consolidamento di punti focali nazionali".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. Vaillant

(1) GU C 342 E del 30.11.1999, pag. 413.

(2) Parere espresso il 16 giugno 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3294/94 (GU L 341 del 30.12.1994, pag. 7).