32000R2092

Regolamento (CE) n. 2092/2000 del Consiglio, del 28 settembre 2000, che vieta le importazioni di tonno rosso (Thunnus thynnus) originario del Belize, dell'Honduras e della Guinea equatoriale

Gazzetta ufficiale n. L 249 del 04/10/2000 pag. 0001 - 0002


Regolamento (CE) n. 2092/2000 del Consiglio

del 28 settembre 2000

che vieta le importazioni di tonno rosso (Thunnus thynnus) originario del Belize, dell'Honduras e della Guinea equatoriale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Le risorse alieutiche, in quanto risorsa naturale esauribile, vanno tutelate tanto per preservare gli equilibri biologici quanto nell'ottica della sicurezza alimentare globale.

(2) La Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), della quale la Comunità europea è parte contraente, ha adottato nel 1994 un piano d'azione volto a garantire l'efficacia del programma di conservazione del tonno rosso dell'Atlantico e, nel 1996, una raccomandazione riguardante le attività di pesca del tonno rosso e del pesce spada dell'Atlantico settentrionale, onde garantire l'efficace conservazione del tonno rosso dell'Atlantico e il rispetto delle misure di conservazione.

(3) Gli stock in oggetto possono essere gestiti efficacemente dalle parti contraenti dell'ICCAT, i cui pescatori sono obbligati a ridurre le catture di tonno rosso dell'Atlantico, soltanto se tutte le parti terze coopereranno con la ICCAT rispettandone le misure di conservazione e gestione.

(4) La ICCAT ha stabilito che i metodi impiegati dalle navi di Belize, Honduras e Guinea equatoriale per la pesca del tonno rosso dell'Atlantico sono tali da compromettere l'efficacia delle misure da essa previste per la conservazione della specie in oggetto, corroborando la propria constatazione con dati relativi alla cattura, al commercio e all'osservazione di navi.

(5) Gli sforzi compiuti dall'ICCAT per incoraggiare i tre paesi citati a rispettare le misure di conservazione e di gestione del tonno rosso dell'Atlantico si sono rivelati infruttuosi.

(6) L'ICCAT ha ordinato in particolare alle parti contraenti di adottare le misure opportune per continuare a vietare l'importazione dal Belize e dall'Honduras di tonno rosso dell'Atlantico e di qualsiasi suo prodotto derivato, e di introdurre un divieto analogo per quanto riguarda le importazioni di detti prodotti dalla Guinea equatoriale. Tali misure potranno essere abolite quando si sarà stabilito che le attività di pesca di tali paesi sono conformi alle misure dell'ICCAT. Esse devono pertanto essere applicate dalla Comunità, unica ad avere competenza in materia.

(7) La ICCAT ha riconosciuto che la cooperazione con Panama per la conservazione del tonno rosso dell'Atlantico è migliorata. Durante la riunione annuale del 1999, essa ha raccomandato l'abolizione del divieto imposto dalle parti contraenti alle importazioni da Panama di tonno rosso dell'Atlantico e di qualsiasi suo prodotto derivato.

(8) Occorre abrogare il regolamento (CE) n. 1435/98(1) che vieta le importazioni dal Belize, dall'Honduras e da Panama di tonno rosso e dei suoi prodotti derivati.

(9) Le misure in questione sono compatibili con gli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito di altri accordi internazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È vietata l'immissione in libera pratica nella Comunità di tonno rosso dell'Atlantico (Thunnus thynnus), originario del Belize, dell'Honduras e della Guinea equatoriale, classificato ai codici NC ex 0301 99 90, 0302 39 11, 0302 39 91, 0303 49 21, 0303 49 23, 0303 49 29, ex 0303 49 90, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, ex 0304 20 45, ex 0304 90 97, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 90, ex 0305 69 90, ex 1604 14 11, ex 1604 14 16, ex 1604 14 18 ed ex 1604 20 70.

2. È vietato lo sbarco dei prodotti di cui al paragrafo 1 ai fini del transito comunitario.

Articolo 2

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originari della Guinea equatoriale, quando si possa dimostrare, in maniera soddisfacente per le autorità nazionali competenti, che essi venivano inoltrati verso il territorio della Comunità alla data dell'entrata in vigore, e purché detti quantitativi vengano immessi in libera pratica entro 14 giorni a decorrere da tale data.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1435/98 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. Vaillant

(1) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 13.