Regolamento (CE) n. 2075/2000 della Commissione, del 29 settembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1750/1999 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)
Gazzetta ufficiale n. L 246 del 30/09/2000 pag. 0046 - 0052
Regolamento (CE) n. 2075/2000 della Commissione del 29 settembre 2000 che modifica il regolamento (CE) n. 1750/1999 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti(1), in particolare l'articolo 50, considerando quanto segue: (1) Durante il periodo di adozione dei documenti di programmazione contenenti misure per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1257/1999, si è riscontrato che alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizione di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999(2) non consentivano di affrontare tutte le situazioni che avrebbero potuto presentarsi. (2) Il presente regolamento intende pertanto chiarire o completare tali disposizioni per consentire un'applicazione più armoniosa del regolamento (CE) n. 1750/1999 a tutte le misure di sviluppo rurale, sia quelle inserite nella programmazione relativa alle regioni dell'obiettivo 1 o 2, sia quelle che formano parte della programmazione relativa allo sviluppo rurale. Pertanto, la maggior parte delle modifiche deve avere la stessa data di applicazione del regolamento (CE) n. 1750/1999, ossia il 1o gennaio 2000. (3) L'esame dei documenti di programmazione ha rivelato che è molto difficile, per le aziende agricole situate in zone rurali che presentano problemi strutturali molto gravi, soddisfare le condizioni necessarie per ottenere un sostegno agli investimenti, previste all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999. Occorre permettere agli Stati membri di accordare, per piccoli investimenti, un periodo di tempo per conformarsi a tali condizioni. (4) Per quanto riguarda l'insediamento dei giovani agricoltori, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1750/1999 le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, devono essere soddisfatte al momento in cui viene presa la decisione individuale di concedere il sostegno. Per il 2000, il periodo tra le domande e le decisioni di concessione potrebbe essere più lungo, dato che la maggior parte dei documenti di programmazione è adottata soltanto nel corso del secondo semestre. La condizione relativa all'età del giovane agricoltore, che dev'essere inferiore a 40 anni, potrebbe non essere più rispettata al momento della concessione del sostegno. È pertanto opportuno rendere più flessibile la norma prevista dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1750/1999 per le domande presentate nel 2000. (5) Le eccezioni di cui all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 devono essere presentate nell'ambito dei piani di sviluppo rurale. Occorre estendere tale procedura agli altri documenti di programmazione presentati a titolo degli obiettivi 1 e 2, laddove tali documenti comprendono misure dello stesso tipo. (6) Il regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione(3), reca disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2000 della Commissione(4) relativamente all'ammissibilità delle spese concernenti i progetti cofinanziati dai Fondi strutturali e quindi dalla sezione orientamento del FEAOG. A fini di coerenza, è opportuno rendere le disposizioni di tale regolamento applicabili alle misure cofinanziate dalla sezione garanzia del FEAOG, fatte salve disposizioni contrarie previste dai regolamenti (CE) n. 1257/1999, (CE) n. 1258/1999 del Consiglio(5) e (CE) n. 1750/1999. (7) La decisione 1999/659/CE della Commissione, dell'8 settembre 1999, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006(6), è stata modificata allo scopo di precisare che le spese relative alle precedenti misure di accompagnamento di cui ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione(8), (CEE) n. 2079/92(9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2773/95 della Commissione(10) e (CEE) n. 2080/92(11), comprese le misure previste dai precedenti regolamenti abrogati dai suddetti regolamenti del 1992, formano parte integrante della dotazione assegnata agli Stati membri. D'altra parte, il regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio(12), modificato dal regolamento (CE) n. 1920/2000(13), prevede che i pagamenti connessi a determinati impegni assunti anteriormente al 1o gennaio 2000 possano essere inseriti, a talune condizioni, nella programmazione per lo sviluppo rurale relativa al periodo 2000-2006. È quindi opportuno definire più precisamente ciò che è compreso nell'importo complessivo del sostegno comunitario determinato per ogni piano di sviluppo rurale nell'ambito del documento di programmazione approvato dalla Commissione e adeguare di conseguenza la tabella finanziaria generale indicativa che figura al punto 8 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1750/1999. (8) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune(14), gli importi che derivano, da un lato, dalle sanzioni imposte per il mancato rispetto delle condizioni in materia di protezione dell'ambiente e, dall'altro, dalla modulazione restano a disposizione degli Stati membri come sostegno supplementare comunitario a determinate misure di sviluppo rurale. Occorre specificare a che cosa si riferisca l'approvazione della Commissione per quanto riguarda tali misure. (9) Se gli Stati membri modificano elementi importanti dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale, questi ultimi devono essere oggetto di una modifica che dev'essere approvata dalla Commissione. A fini di coerenza, è opportuno applicare le stesse condizioni per la modifica delle misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG nell'ambito dei documenti unici di programmazione dell'obiettivo 2. Risulta d'altronde che le attuali condizioni per modificare la dotazione finanziaria di ciascuna misura comporterebbero sistematicamente una modifica annuale dei documenti di programmazione, che appesantirebbe notevolmente la gestione dei programmi. Occorre quindi alleggerire tali condizioni. (10) Per garantire una gestione efficace di tutte le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG, occorre estendere l'applicazione delle disposizioni finanziarie e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1750/1999 alle misure di sviluppo rurale comprese nei documenti unici di programmazione dell'obiettivo 2 e finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG. (11) Il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari(15), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2801/1999(16), è stato oggetto di una modifica importante dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 1750/1999. A fini di chiarezza, occorre adeguare i riferimenti a tale regolamento nel regolamento (CE) n. 1750/1999. (12) Le spese relative alle precedenti misure di accompagnamento di cui ai regolamenti (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92 e (CEE) n. 2080/92, che rientrano nella programmazione finanziaria del periodo 2000-2006, devono essere comprese nelle informazioni che gli Stati membri devono fornire ogni anno entro il 30 settembre, conformemente all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1750/1999. Occorre pertanto sopprimere gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di controllo finanziario di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 746/96 della Commissione(17), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 435/97(18), agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1404/94 della Commissione(19) e agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1054/94 della Commissione(20). (13) Il comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1750/1999 è modificato come segue. 1) Alla fine dell'articolo 2, è aggiunto il comma seguente:"Se le aziende agricole sono situate in zone rurali in cui i problemi strutturali inerenti alla dimensione economica molto ridotta delle aziende rendono particolarmente difficile rispettare le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli Stati membri possono, fino al 31 dicembre 2002 e fatti salvi l'articolo 37, paragrafo 1, di tale regolamento e il secondo comma del presente articolo, prevedere un sostegno agli investimenti il cui costo totale sia inferiore a 25000 EUR, volto a consentire il rispetto di tali condizioni entro un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla decisione di concessione del sostegno." 2) All'articolo 5, primo comma, è aggiunta la frase seguente:"Tuttavia, per le domande presentate la prima volta nel corso dell'anno 2000, la condizione prevista all'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 deve essere soddisfatta al momento della presentazione della domanda." 3) Il paragrafo 3 dell'articolo 31 è sostituito dal testo seguente: "3. Le eccezioni di cui all'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 devono essere proposte dagli Stati membri nell'ambito di piani di sviluppo rurale o nell'ambito dei documenti di programmazione presentati a titolo dell'obiettivo 1 o dell'obiettivo 2, quali previsti all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999." 4) Alla sezione 1 del capo III, è aggiunto il seguente articolo 32 bis: "Articolo 32 bis Il regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione(21) recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio relativamente all'ammissibilità delle spese concernenti i progetti cofinanziati dai Fondi strutturali, si applica alle misure che rientrano nella programmazione di cui all'articolo 40, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, fatte salve disposizioni contrarie previste dai regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1258/1999 e dal presente regolamento." 5) All'articolo 33, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente: "Tale importo comprende: a) le spese relative alle misure presentate nell'ambito della nuova programmazione di sviluppo rurale, incluse quelle connesse alla valutazione prevista all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999; b) le spese sostenute per le precedenti misure di accompagnamento di cui ai regolamenti (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92 e (CEE) n. 2080/92; c) le spese sostenute per le azioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione(22) recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale." 6) All'articolo, 33, è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis: "2 bis. Tale approvazione riguarda anche la ripartizione e l'impiego degli importi lasciati a disposizione degli Stati membri come sostegno supplementare comunitario, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999. Tuttavia, tali importi non sono compresi nell'importo complessivo del sostegno comunitario di cui al paragrafo 2." 7) All'articolo 35, la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dal testo seguente:"Le modifiche dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale e dei documenti unici di programmazione relativi all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG devono essere debitamente giustificate, in particolare formendo i seguenti elementi:". 8) All'articolo 35, la frase introduttiva del paragrafo 2 è sostituita dal testo seguente:"La Commissione approva con le procedure di cui, rispettivamente, all'articolo 48 e all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, le modifiche dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale e dei documenti unici di programmazione relativi all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG, che:". 9) Le lettere d) ed e), del paragrafo 2, dell'articolo 35 sono sostituite dal testo seguente: "d) modificano la dotazione finanziaria di una misura per oltre il 10 % rispetto all'importo previsto per l'intero periodo di programmazione e per la misura in questione, calcolato sulla base del documento di programmazione approvato dalla Commissione; e) modificano il finanziamento supplementare, fornito attraverso un aiuto di Stato accordato a una delle misure, di oltre il 10 % rispetto all'importo previsto per l'intero periodo di programmazione e per la misura in questione, calcolato sulla base del documento di programmazione approvato dalla Commissione." 10) All'articolo 35, dopo il primo comma del paragrafo 2 è inserito il testo seguente:"Le lettere d) ed e) del primo comma non si applicano alle misure la cui dotazione finanziaria è inferiore del 5 % all'importo totale del programma per l'intero periodo di programmazione." 11) All'articolo 35, il secondo comma del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:"Le modifiche sono presentate alla Commissione in un'unica proposta per programma e al massimo una volta all'anno." 12) All'articolo 37, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per ciascun documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale e per ciascun documento unico di programmazione relativo all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG: a) un riepilogo delle spese effettuate durante l'esercizio in corso e previste sino alla fine di detto esercizio, coperte dal sostegno comunitario, quali definite all'articolo 33, paragrafo 2, del presente regolamento, e b) i preventivi di tali spese riveduti per gli esercizi successivi, sino alla fine del periodo di programmazione, tenendo conto della dotazione assegnata a ciascuno Stato membro. Tali informazioni sono trasmesse in forma di tabella, secondo un modello informatizzato fornito dalla Commissione." 13) Il testo dell'articolo 38 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 38 I servizi pagatori possono imputare, sulle spese del mese durante il quale viene adottata la decisione di approvazione del documento di programmazione di sviluppo rurale o del documento unico di programmazione dell'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG, un anticipo pari ad un massimo del 12,5 % di una rata annuale media del contributo del FEAOG previsto nel documento di programmazione, che copre le spese di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del presente regolamento. Gli Stati membri la cui valuta è diversa dall'euro alla data della contabilizzazione contabilizzano l'anticipo di cui al primo comma con il tasso di cambio valido il penultimo giorno lavorativo per la Commissione del mese precedente quello durante il quale l'anticipo è contabilizzato dai servizi pagatori. Detto anticipo costituisce un fondo di rotazione che verrà recuperato in linea di massima soltanto alla fine del periodo di programmazione per ciascun documento di programmazione, oppure al momento in cui l'importo complessivo delle spese pagate dal FEAOG, a cui si aggiunge l'importo dell'anticipo, raggiunge l'importo totale del contributo del FEAOG previsto nel documento di programmazione." 14) All'articolo 39, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: "4. Il paragrafo 3 non si applica alla prima dichiarazione delle spese sostenute ai sensi del documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale o del documento unico di programmazione relativo all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG." 15) Alla sezione IV del capo III, è aggiunto il seguente articolo 39 bis: "Articolo 39 bis Gli articoli 37, 38 e 39 del presente regolamento non si applicano alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999." 16) All'articolo 46, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:"Durante il periodo di esecuzione di un impegno, le parcelle oggetto di sostegno non possono essere permutate, tranne che nel caso di diversa previsione nel documento di programmazione." 17) All'articolo 47, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dal testo seguente:"I controlli sul posto si effettuano conformemente agli articoli 6, 7, 7 bis e 7 ter del regolamento (CEE) n. 3887/92." 18) All'articolo 48, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. L'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 3887/92 si applica al sostegno correlato alla superficie. L'articolo 10, paragrafi 2, 3, 4, 5, l'articolo 10 ter e l'articolo 10 septies, dello stesso regolamento si applica al sostegno correlato agli animali. L'articolo 11, paragrafo 1 bis, e l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3887/92 si applicano ad entrambi i tipi di sostegno." 19) All'articolo 49, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. I regolamenti e le decisioni abrogati ai sensi del paragrafo 1, tranne l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 746/96, gli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1404/94 e gli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1054/94, restano applicabili alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1o gennaio 2000." 20) La tabella che figura al punto 8 dell'allegato è sostituita dalla tabella che figura nell'allegato del presente regolamento. 21) Al punto 9.2.B dell'allegato, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente: "- criteri per dimostrare la redditività economica (capi I, II, IV e VII),". 22) Al punto 9.3.I.B dell'allegato, è aggiunto il seguente trattino: "- se del caso, descrizione delle zone rurali che presentano problemi strutturali di cui all'articolo 2 del presente regolamento." 23) Al punto 12 dell'allegato, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Indicazioni dettagliate sull'attuazione degli articoli 46, 47 e 48 del presente regolamento Questa parte dovrebbe includere le singole misure di controllo, tese a verificare il merito della richiesta ed il rispetto delle condizioni per il sostegno, nonché le regole per le sanzioni." 24) Al punto 12 dell'allegato, è aggiunto il seguente paragrafo 3: "3. Indicazioni dettagliate sul rispetto dei criteri generali di ammissibilità previsti dal regolamento (CE) n. 1685/2000 Articolo 32 bis del presente regolamento." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Ad eccezione dei punti 13 e 19 dell'articolo 1, esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. (2) GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31. (3) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39. (4) GU L 142 del 16.6.2000, pag. 43. (5) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. (6) GU L 259 del 6.10.1999, pag. 27. (7) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85. (8) GU L 288 dell'1.12.1995, pag. 35. (9) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 91. (10) GU L 288 dell'1.12.1995, pag. 37. (11) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 96. (12) GU L 316 del 10.12.1999, pag. 26. (13) GU L 231 del 13.9.2000, pag. 5. (14) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113. (15) GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36. (16) GU L 340 del 31.12.1999, pag. 29. (17) GU L 102 del 25.4.1996, pag. 19. (18) GU L 67 del 7.3.1997, pag. 2. (19) GU L 154 del 21.6.1994, pag. 8. (20) GU L 115 del 6.5.1994, pag. 6. (21) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39. (22) GU L 316 del 10.12.1999, pag. 26. ALLEGATO "8. Tabella finanziaria generale indicativa (esercizio FEAOG) Articolo 43, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999. - Tabella di pianificazione finanziaria: programmi di sviluppo rurale (milioni di euro) >PIC FILE= "L_2000246IT.005102.EPS"> >PIC FILE= "L_2000246IT.005201.EPS"> - Le misure sono definite come segue: a) investimenti nelle aziende agricole; b) insediamento dei giovani agricoltori; c) formazione; d) prepensionamento; e) zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali; f) misure agroambientali; g) miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli; h) imboschimento delle superfici agricole; i) altre misure forestali; j) miglioramento fondiario; k) ricomposizione fondiaria; l) avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole; m) commercializzazione di prodotti agricoli di qualità; n) servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale; o) rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale; p) diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito; q) gestione delle risorse idriche in agricoltura; r) sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura; s) incentivazione di attività turistiche e artigianali; t) tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali nonché al benessere degli animali; u) ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione; v) ingegneria finanziaria. - Risorse del FEAOG, sezione garanzia per le misure di promozione dell'adeguamento e dello sviluppo del zone rurali adottate in applicazione dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 nelle zone (rurali) dell'obiettivo 2: milioni di euro (% del totale previsto per l'articolo 33)."