32000R2038

Regolamento (CE) n. 2038/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono relativamente agli inalatori per la somministrazione di dosi controllate e alle pompe per la somministrazione di farmaci

Gazzetta ufficiale n. L 244 del 29/09/2000 pag. 0025 - 0025


Regolamento (CE) n. 2038/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 28 settembre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono relativamente agli inalatori per la somministrazione di dosi controllate e alle pompe per la somministrazione di farmaci

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

visto il parere del Comitato economico e sociale(1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),

considerando quanto segue:

(1) L'esportazione di inalatori per la somministrazione di dosi controllate verso paesi in via di sviluppo e quella di pompe per la somministrazione di farmaci contenenti clorofluorocarburi non sono consentite dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono(3). Tuttavia, l'esportazione di tali prodotti sanitari, il cui uso è consentito nel mercato comunitario, non dovrebbe essere soggetta a restrizioni.

(2) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 2037/2000 in conformità,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2037/2000 è aggiunta la seguente lettera:

"f) inalatori per la somministrazione di dosi controllate e i meccanismi di somministrazione di dispositivi ermeticamente sigillati destinati ad essere impiantati nel corpo umano per rilasciare dosaggi specifici di sostanze medicinali, che contengono clorofluorocarburi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1 possono essere autorizzati temporaneamente in conformità della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

P. Moscovici

(1) Parere espresso il 20 settembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) Parere del Parlamento europeo del 7 settembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 settembre 2000.

(3) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.